Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 02/02/2006 |
Numero: | 60 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 1.5.O38 - Decisione 2 febbraio 2006, n. 60.
Decisione n. 2006/60/CE della Commissione che modifica l’allegato C della direttiva 89/556/CEE del Consiglio con riguardo al modello di certificato sanitario applicabile agli scambi intracomunitari di embrioni di animali domestici della specie bovina (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 3 febbraio 2006, n. L 31).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) A norma di tale direttiva gli embrioni di bovini vengono spediti da uno Stato membro all’altro soltanto se sono stati ottenuti mediante inseminazione artificiale o fecondazione in vitro con lo sperma di un donatore proveniente da un centro di raccolta di sperma ai fini della raccolta, del trattamento e del magazzinaggio di sperma o con sperma importato in conformità della
(3) Il modello di certificato sanitario applicabile agli scambi intracomunitari di embrioni di animali domestici della specie bovina figura nell’allegato C della
(4) Negli scambi commerciali di embrioni è emerso un certo numero di problemi, in particolare a seguito dell’adozione di norme più rigorose relative all’ammissione dei tori ai centri di raccolta di sperma di cui alla
(5) Onde evitare problemi connessi con la certificazione, il nuovo modello di certificato sanitario deve prevedere, tra l’altro, l’obbligo che lo sperma utilizzato a fini di fecondazione sia conforme alla
(6) La
(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
L'allegato C della
La presente decisione si applica a decorrere dal 23 febbraio 2006.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
ALLEGATO C
(Omissis)