§ 1.5.P75 - Decisione 25 luglio 2006, n. 521.
Decisione n. 2006/521/CE della Commissione che modifica le decisioni 2005/692/CE, 2005/733/CE e 2006/7/CE per quanto riguarda alcune misure di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:25/07/2006
Numero:521


Sommario
Art. 1.      La decisione n. 2005/692/CE è modificata come segue:
Art. 2.      All'articolo 6 della decisione n. 2005/733/CE, la data del «31 luglio 2006» è sostituita da quella del «31 dicembre 2006».
Art. 3.      La decisione n. 2006/7/CE è modificata come segue:
Art. 4.      Gli Stati membri adottano e pubblicano immediatamente le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Art. 5.      La presente decisione si applica a decorrere dal 27 luglio 2006.
Art. 6.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.5.P75 - Decisione 25 luglio 2006, n. 521.

Decisione n. 2006/521/CE della Commissione che modifica le decisioni 2005/692/CE, 2005/733/CE e 2006/7/CE per quanto riguarda alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 27 luglio 2006, n. L 205).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva n. 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

     vista la direttiva n. 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

     considerando quanto segue:

     (1) A seguito di un'epidemia di influenza aviaria causata da un ceppo virale H5N1 ad alta patogenicità e insorta a dicembre 2003 nel Sud-est asiatico, la Commissione ha adottato diverse misure di protezione contro l'influenza aviaria. Tali misure comprendono in particolare la decisione n. 2005/692/CE della Commissione, del 6 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria in diversi paesi terzi, la decisione n. 2005/733/CE della Commissione, del 19 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Turchia e che abroga la decisione n. 2005/705/CE e la decisione n. 2006/7/CE della Commissione, del 9 gennaio 2006, recante alcune misure di protezione relative all'importazione di piume da determinati paesi terzi.

     (2) La decisione n. 2005/759/CE della Commissione, del 27 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni paesi terzi e al movimento da paesi terzi di volatili al seguito dei rispettivi proprietari, e la decisione n. 2005/760/CE della Commissione, del 27 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità in taluni paesi terzi per quanto concerne l'importazione di volatili in cattività, stabiliscono alcune misure di protezione relative alle importazioni da paesi terzi di piume non trasformate, volatili diversi dal pollame e volatili da compagnia al seguito dei rispettivi proprietari.

     (3) Per motivi di chiarezza e trasparenza devono essere soppresse le disposizioni relative a tali importazioni stabilite dalla decisione n. 2005/692/CE. È inoltre opportuno sopprimere qualsiasi riferimento all'importazione di prodotti fabbricati prima del 1° gennaio 2004, in quanto si tratta di prodotti conservati in celle frigorifere da più di due anni e le cui scorte dovrebbero ormai essere in gran parte esaurite. Sarà previsto un periodo transitorio per dare agli operatori del settore il tempo di smaltire eventuali giacenze rimaste.

     (4) La decisione n. 2005/692/CE si applica fino al 30 settembre 2006. Tuttavia, considerato che nel Sud-est asiatico e in Cina si manifestano ancora focolai della variante asiatica del virus dell'influenza aviaria, è opportuno prorogare l'applicazione di tale decisione fino al 31 dicembre 2007.

     (5) La decisione n. 2005/733/CE si applica fino al 31 luglio 2006. Tuttavia nella regione interessata si manifestano ancora focolai della variante asiatica del virus dell'influenza aviaria. È quindi opportuno prorogare l'applicazione di tale decisione fino al 31 dicembre 2006.

     (6) Ai fini della chiarezza della normativa comunitaria, occorre modificare leggermente il titolo della decisione n. 2006/7/CE in modo da precisare che essa si applica a tutti i paesi terzi.

     (7) Dall'adozione della decisione n. 2006/7/CE, la Commissione è impegnata a rivedere le misure comunitarie permanenti attualmente in vigore in materia di importazioni di piume, in particolare le pertinenti disposizioni sui requisiti applicabili alle importazioni di piume non trasformate, di cui all'allegato VIII, capitolo VIII, del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. La procedura legislativa non è tuttavia ancora ultimata.

     (8) La decisione n. 2006/7/CE si applica fino al 31 luglio 2006. Tuttavia di recente nuovi casi di influenza aviaria sono stati ripetutamente confermati in numerosi paesi terzi in vari continenti, sia negli allevamenti avicoli sia tra i volatili selvatici. Pertanto occorre prorogare fino al 31 dicembre 2006 l'applicazione di tale decisione.

     (9) È pertanto opportuno modificare le decisioni 2005/692/CE, 2005/733/CE e 2006/7/CE.

     (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La decisione n. 2005/692/CE è modificata come segue:

     1) All'articolo 1, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.

     2) L'articolo 4 è soppresso.

     3) All'articolo 7, la data del «30 settembre 2006» è sostituita da quella del «31 dicembre 2007».

 

          Art. 2.

     All'articolo 6 della decisione n. 2005/733/CE, la data del «31 luglio 2006» è sostituita da quella del «31 dicembre 2006».

 

          Art. 3.

     La decisione n. 2006/7/CE è modificata come segue:

     1) Il titolo è sostituito dal seguente:

     «Decisione n. 2006/7/CE della Commissione, del 9 gennaio 2006, recante alcune misure di protezione relative all'importazione di piume dai paesi terzi».

     2) All'articolo 4, la data del «31 luglio 2006» è sostituita da quella del «31 dicembre 2006».

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri adottano e pubblicano immediatamente le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

          Art. 5.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 27 luglio 2006.

     L'articolo 1, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 1° ottobre 2006.

 

          Art. 6.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.