Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 19/10/2005 |
Numero: | 733 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
§ 1.5.N35 - Decisione 19 ottobre 2005, n. 733.
Decisione n. 2005/733/CE della Commissione recante alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Turchia e che abroga la decisione 2005/705/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 20 ottobre 2005, n. L 274).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) Il 9 ottobre 2005 la Turchia ha notificato alla Commissione un focolaio d’influenza aviaria in un allevamento avicolo situato nella parte occidentale dell’Anatolia. Per ridurre il rischio d’introduzione della malattia nella Comunità si è adottata la
(2) La Turchia è inclusa nell’elenco riportato nell’allegato della
(3) La
(4) Conformemente al
(5) Conformemente alla
(6) Le autorità turche hanno fatto pervenire alla Commissione ulteriori informazioni sull’andamento della malattia le quali giustificano una sospensione totale di tutte le importazioni di pollame vivo nonché di volatili e loro prodotti; nel contempo tali informazioni consentono ora di fissare le condizioni alle quali si possono importare prodotti di origine avicola sicuri.
(7) Tenendo però conto dei rischi costituiti da tali prodotti, l’importazione di certi sottoprodotti di origine animale, tra cui le piume trattate e parti di piume, trofei di caccia trattati e prodotti a base di carni di pollame che abbiano subito un trattamento termico ad una temperatura minima di 70 °C possono continuare ad essere autorizzati poiché detto trattamento disattiva l’agente patogeno specifico.
(8) È inoltre opportuno continuare a consentire le importazioni di ovoprodotti pastorizzati destinati al consumo umano conformi ai criteri microbiologici fissati nella
(9) Si dovrebbero inoltre continuare ad autorizzare certi prodotti derivati da pollame macellato prima del 1o settembre 2005 in considerazione del periodo d’incubazione della malattia.
(10) Si dovrebbero inoltre autorizzare i campioni raccolti da qualsiasi tipo di volatile che siano confezionati in modo sicuro e inviati direttamente sotto la responsabilità dell’autorità competente turca a un laboratorio approvato in uno Stato membro a fini di diagnosi di laboratorio, compresi i test eseguiti conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE).
(11) La
(12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Gli Stati membri sospendono le importazioni dal territorio della Turchia di:
1) pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna d’allevamento e selvatica e volatili vivi diversi dal pollame quale definito all’articolo 1, terzo trattino, della
2) prodotti derivati dalle specie avicole di cui al paragrafo 1.
1. In deroga all’articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri autorizzano le importazioni dei seguenti prodotti:
a) prodotti a base di carne consistenti di o contenente carne di pollame, ratiti, selvaggina da penna di allevamento e selvatica, allorché la carne di tali specie ha subito uno dei trattamenti specifici di cui all’allegato II, parte 4, punti B, C o D, della
b) piume e parti di piume che, in seguito al trattamento di cui all’allegato I, punto 55, del
c) campioni raccolti da qualsiasi altro tipo di volatile che siano confezionati in modo sicuro e inviati direttamente sotto la responsabilità delle autorità competenti turche a un laboratorio approvato in uno Stato membro per diagnosi di laboratorio.
2. In deroga all’articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti che soddisfano le condizioni di cui all’allegato VII, capitolo II, parte C, capitolo III, parte C, capitolo IV, parte B, capitolo VI, parte C, e del capitolo X, parte B, nonché dell’allegato VIII, capitolo II, parte C, capitolo VII, parte B, punto 5, e capitolo X, del
3. In deroga al divieto di cui all’articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovoprodotti pastorizzati destinati al consumo umano conformemente a quanto stabilito nella decisione 97/38/CE.
1. Gli Stati membri provvedono affinché le partite di piume trattate o parti di piume trattate importate dal territorio della Turchia siano accompagnate da un documento commerciale da cui risulti che hanno subito il trattamento di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b).
2. Il paragrafo 1 non si applica alle piume decorative trasformate, alle piume trasformate trasportate da viaggiatori per uso personale o in forma di partite inviate a privati per fini non industriali.
3. Gli Stati membri provvedono affinché nei certificati veterinari o nei documenti commerciali che accompagnano le partite di prodotti di cui all’articolo 2 sia inclusa la seguente dichiarazione:
«Prodotto di origine avicola conforme all’articolo 2 della
Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate alle importazioni per renderle conformi alla presente decisione e danno immediata e adeguata pubblicità alle misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
La
La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2006.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
[1] Articolo già modificato dall’art. 2 della