Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 10/10/2005 |
Numero: | 705 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
§ 1.5.N29 - Decisione 10 ottobre 2005, n. 705. [1]
Decisione n. 2005/705/CE della Commissione recante alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Turchia (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 12 ottobre 2005, n. L 267).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) L'influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e alterazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute pubblica e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Sussiste il rischio che l'agente patogeno venga introdotto attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo e di prodotti a base di pollame.
(2) Il 9 ottobre 2005 la Turchia ha notificato alla Commissione un focolaio di influenza aviaria in un allevamento avicolo situato nella parte occidentale dell'Anatolia. Il virus H5 che è stato isolato e il quadro clinico fanno sospettare che si tratti di influenza aviaria ad alta patogenicità in attesa della determinazione del tipo di neuraminidasi (N) e dell'indice di patogenicità.
(3) Non sono autorizzate le importazioni dalla Turchia di volatili e pollame né di prodotti derivati da tali specie, salvo si tratti di volatili vivi diversi dal pollame, piume non trattate e prodotti a base di carne di pollame trattati termicamente.
(4) Tenuto conto del rischio che l'introduzione della malattia nella Comunità può costituire per la salute degli animali, è opportuno, come misura immediata, sospendere le importazioni dalla Turchia di volatili vivi diversi dal pollame e di piume non trattate.
(5) La
(6) Le disposizioni della presente decisione saranno riesaminate nel corso della prossima riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, alla luce delle informazioni trasmesse alla Commissione sulle condizioni di evoluzione della malattia e delle misure di controllo adottate dalle autorità competenti in Turchia,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Gli Stati membri sospendono le importazioni dal territorio della Turchia di:
— «volatili vivi diversi dal pollame», quali definiti nella
— piume e parti di piume non trasformate.
Gli Stati membri provvedono affinché le piume o parti di piume trasformate (escluse piume ornamentali trasformate, piume trasformate trasportate da viaggiatori per uso personale o in forma di partite inviate a privati per fini non industriali), importate dal territorio della Turchia, siano accompagnate da un documento commerciale attestante che le piume o parti di piume trasformate sono state sottoposte a getto di vapore o ad altri metodi di trattamento che assicurino l'inattivazione dell'agente patogeno.
Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate alle importazioni per renderle conformi alla presente decisione e danno immediata e adeguata pubblicità alle misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
La presente decisione si applica fino al 20 ottobre 2005.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
[1] Decisione abrogata dall’art. 5 della