§ 1.5.N29 - Decisione 10 ottobre 2005, n. 705.
Decisione n. 2005/705/CE della Commissione recante alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Turchia [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:10/10/2005
Numero:705


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     


§ 1.5.N29 - Decisione 10 ottobre 2005, n. 705. [1]

Decisione n. 2005/705/CE della Commissione recante alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Turchia (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 12 ottobre 2005, n. L 267).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

     vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

      (1) L'influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e alterazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute pubblica e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Sussiste il rischio che l'agente patogeno venga introdotto attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo e di prodotti a base di pollame.

      (2) Il 9 ottobre 2005 la Turchia ha notificato alla Commissione un focolaio di influenza aviaria in un allevamento avicolo situato nella parte occidentale dell'Anatolia. Il virus H5 che è stato isolato e il quadro clinico fanno sospettare che si tratti di influenza aviaria ad alta patogenicità in attesa della determinazione del tipo di neuraminidasi (N) e dell'indice di patogenicità.

      (3) Non sono autorizzate le importazioni dalla Turchia di volatili e pollame né di prodotti derivati da tali specie, salvo si tratti di volatili vivi diversi dal pollame, piume non trattate e prodotti a base di carne di pollame trattati termicamente.

      (4) Tenuto conto del rischio che l'introduzione della malattia nella Comunità può costituire per la salute degli animali, è opportuno, come misura immediata, sospendere le importazioni dalla Turchia di volatili vivi diversi dal pollame e di piume non trattate.

      (5) La decisione n. 2005/432/CE della Commissione, del 3 giugno 2005, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e abroga le decisioni 97/41/CE, 97/221/CE e 97/222/CE, contiene l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di tali prodotti e definisce i trattamenti considerati efficaci ai fini dell'inattivazione degli agenti patogeni di cui trattasi. Per prevenire il rischio di trasmissione della malattia attraverso tali prodotti, occorre applicare un trattamento idoneo in funzione dello status sanitario del paese di origine e della specie da cui è ottenuto il prodotto. Risulta pertanto opportuno continuare ad autorizzare le importazioni di prodotti a base di carne di pollame originari della Turchia che abbiano subito un trattamento termico ad almeno 70 °C in tutte le loro parti.

      (6) Le disposizioni della presente decisione saranno riesaminate nel corso della prossima riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, alla luce delle informazioni trasmesse alla Commissione sulle condizioni di evoluzione della malattia e delle misure di controllo adottate dalle autorità competenti in Turchia,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Gli Stati membri sospendono le importazioni dal territorio della Turchia di:

     — «volatili vivi diversi dal pollame», quali definiti nella decisione n. 2000/666/CE della Commissione, articolo 1, terzo trattino, compresi gli uccelli a seguito dei rispettivi proprietari (uccelli da compagnia), e

     — piume e parti di piume non trasformate.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri provvedono affinché le piume o parti di piume trasformate (escluse piume ornamentali trasformate, piume trasformate trasportate da viaggiatori per uso personale o in forma di partite inviate a privati per fini non industriali), importate dal territorio della Turchia, siano accompagnate da un documento commerciale attestante che le piume o parti di piume trasformate sono state sottoposte a getto di vapore o ad altri metodi di trattamento che assicurino l'inattivazione dell'agente patogeno.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate alle importazioni per renderle conformi alla presente decisione e danno immediata e adeguata pubblicità alle misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

          Art. 4.

     La presente decisione si applica fino al 20 ottobre 2005.

 

          Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 


[1] Decisione abrogata dall’art. 5 della decisione n. 2005/733/CE.