§ 1.5.O17 - Decisione 9 gennaio 2006, n. 7.
Decisione n. 2006/7/CE della Commissione, del 9 gennaio 2006, recante alcune misure di protezione relative all'importazione di piume dai paesi terzi


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:09/01/2006
Numero:7


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4. 
Art. 5.     


§ 1.5.O17 - Decisione 9 gennaio 2006, n. 7.

Decisione n. 2006/7/CE della Commissione, del 9 gennaio 2006, recante alcune misure di protezione relative all'importazione di piume dai paesi terzi [1]

(G.U.U.E. 10 gennaio 2006, n. L 5).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, in particolare l'articolo 22,

     considerando quanto segue:

      (1) L'influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e perturbazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute pubblica e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Sussiste il rischio che l'agente patogeno possa venire introdotto attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo e di prodotti derivati dal pollame, tra cui le piume non trattate.

      (2) Le autorità turche hanno notificato diversi focolai di influenza aviaria tra gli animali di pollai dell'Anatolia orientale. Non si può escludere la presenza della malattia in Armenia, Azerbaigian, Georgia, Iran, Iraq e Siria dato che è probabile che siano stati gli uccelli migratori a provocare la diffusione della malattia in Turchia.

      (3) Attualmente dai paesi confinanti con la Turchia non sono autorizzate le importazioni di prodotti derivati dal pollame, salvo che si tratti di piume non trattate e di parti delle medesime.

      (4) A norma della decisione 2005/733/CE della Commissione sono già sospese le importazioni dalla Turchia di piume non trattate.

      (5) Mancando ulteriori informazioni sulla sorveglianza dell'influenza aviaria nei paesi che confinano con la parte orientale della Turchia e tenuto conto del rischio per la salute degli animali rappresentato dall'introduzione della malattia nella Comunità, è opportuno sospendere le importazioni dall'Armenia, dall'Azerbaigian, dalla Georgia, dall'Iran, dall'Iraq e dalla Siria di piume non trattate e di parti delle medesime.

      (6) Di conseguenza, per le importazioni dai paesi terzi interessati di partite commerciali di piume trasformate è opportuno esigere una prova dell'avvenuto trattamento.

      (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Gli Stati membri sospendono le importazioni di piume non trattate e di parti di piume non trattate provenienti dal territorio dei paesi elencati nell'allegato della presente decisione.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri provvedono affinché le partite di piume o parti di piume trattate (escluse le piume ornamentali trattate, le piume trattate trasportate da viaggiatori per uso personale o le partite di piume trattate inviate a privati per fini non industriali) importate dal territorio dei paesi elencati nell'allegato siano accompagnate da un documento commerciale attestante che le piume o parti di piume trattate sono state sottoposte a getto di vapore o ad altro metodo di trattamento che assicuri l'inattivazione dell'agente patogeno.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri adottano immediatamente e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione.

     Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

          Art. 4. [2]

     La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2006.

 

          Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO [3]

 

     Paesi di cui agli articoli 1 e 2 della presente decisione:

     Tutti i paesi terzi

 


[1] Titolo così sostituito dall'art. 3 della decisione n. 2006/521/CE.

[2] Articolo già modificato dall’art. 1 della decisione n. 2006/183/CE e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della decisione n. 2006/521/CE.

[3] Allegato così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2006/183/CE.