§ 1.5.P08 - Decisione 7 aprile 2006, n. 277.
Decisione n. 2006/277/CE della Commissione che modifica la decisione 2006/115/CE che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:07/04/2006
Numero:277


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.  Destinatari


§ 1.5.P08 - Decisione 7 aprile 2006, n. 277.

Decisione n. 2006/277/CE della Commissione che modifica la decisione 2006/115/CE che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 12 aprile 2006, n. L 103).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     vista la direttiva n. 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

     vista la direttiva n. 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

     visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva n. 92/65/CEE del Consiglio, in particolare l'articolo 18,

     considerando quanto segue:

      (1) L'influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e alterazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute pubblica e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Vi è un rischio che l'agente della malattia si diffonda dagli uccelli selvatici a quelli domestici, in particolare il pollame, e da uno Stato membro agli altri e ai paesi terzi attraverso il commercio internazionale di uccelli vivi o di prodotti da essi derivati.

      (2) In vari Stati membri si sospettano o sono stati confermati casi di influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza aviaria, sottotipo H5N1. Data la situazione epidemiologica, la Commissione ha adottato la decisione n. 2006/115/CE, del 17 febbraio 2006, che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici nella Comunità e abroga le decisioni 2006/86/CE, 2006/90/CE, 2006/91/CE, 2006/94/CE, 2006/104/CE e 2006/105/CE.

      (3) Le misure specifiche di cui alla presente decisione si applicano fatte salve le misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare nel quadro della direttiva n. 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria.

      (4) Le misure di cui alla direttiva n. 92/40/CEE costituiscono però misure minime di controllo, che richiedono disposizioni supplementari, in particolare per quanto riguarda il movimento di determinati volatili e prodotti derivati dal pollame e altri volatili provenienti dalla zona in cui i volatili selvatici sono affetti dalla malattia.

      (5) Occorre chiarire l’interazione tra le misure comunitarie prese in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità causata dal virus dell’influenza A, sottotipo H5N1, che ha colpito i volatili selvatici, e le misure da applicare in caso di malattia del pollame.

      (6) È inoltre necessario precisare ulteriormente la situazione che determina la durata minima delle misure stabilite dalla presente decisione.

      (7) È opportuno controllare e limitare i movimenti in particolare di volatili vivi e uova da cova, permettendo però l'invio controllato di tali volatili e dei prodotti derivati dalle zone suddette nel rispetto di determinate condizioni. Sono tuttavia ammessi alcuni adeguamenti, se apportati in conformità delle pertinenti disposizioni della direttiva citata.

      (8) Il trasporto delle uova da cova dalle zone di protezione va consentito a determinate condizioni. È necessario predisporre deroghe specifiche per le uova da cova e le uova esenti da organismi patogeni specifici utilizzate in laboratori o istituti specializzati a scopo scientifico, diagnostico o farmaceutico.

      (9) La direttiva n. 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, definisce un elenco dei trattamenti atti a rendere sicure le carni provenienti da aree soggette a restrizioni e prevede la possibilità di istituire una speciale bollatura sanitaria e un contrassegno sanitario per le carni di cui non è autorizzata l'immissione sul mercato per ragioni di polizia sanitaria. È opportuno consentire l’invio dalle zone di protezione di carni recanti la bollatura sanitaria prevista dalla suddetta direttiva e di prodotti a base di carne sottoposti al trattamento ivi indicato.

      (10) Il regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004, stabilisce misure provvisorie intese a consentire l’impiego di marchi d’identificazione nazionali per prodotti di origine animale destinati al consumo umano la cui commercializzazione è consentita solo nel territorio nazionale dello Stato membro in cui sono fabbricati.

      (11) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, autorizza l’immissione sul mercato di una serie di sottoprodotti di origine animale, come la gelatina per uso tecnico, materiali per uso farmaceutico e altri, originari di aree della Comunità sottoposte a restrizioni di polizia sanitaria, poiché tali prodotti sono considerati sicuri date le condizioni specifiche di produzione, trattamento e utilizzo, che disattivano in modo efficace gli eventuali agenti patogeni o prevengono il contatto con animali ad essi sensibili. Dovrebbe tuttavia essere possibile autorizzare anche il trasporto di tali sottoprodotti verso impianti di trasformazione designati, perché siano trattati conformemente alle norme di cui sopra, ovvero per usufruire delle deroghe stabilite all’articolo 23 del regolamento citato.

      (12) È pertanto opportuno modificare la decisione n. 2006/115/CE.

      (13) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La decisione n. 2006/115/CE è modificata come segue.

     1) All'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo:

     «5. Le misure di cui alla presente decisione si applicano fatte salve le misure da applicare in caso di focolaio di influenza aviaria nel pollame adottate in conformità della direttiva n. 92/40/CEE oppure, se pertinente, fatte salve misure di protezione comunitarie più rigorose relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità causata dal virus dell'influenza del sottotipo H5N1.»

     2) All'articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     «Se la presenza di un virus dell'influenza aviaria A ad alta patogenicità, in particolare del sottotipo H5N1, è confermata negli uccelli selvatici, le misure di cui agli articoli 3 e 4 si applicano per tutto il tempo necessario, tenendo conto dei fattori geografici, amministrativi, ecologici ed epizootici che riguardano l'influenza aviaria, rispettivamente per almeno 21 giorni nella zona di protezione e per almeno 30 giorni nella zona di sorveglianza a decorrere dalla data di raccolta dei campioni prelevati da uccelli selvatici nei quali è stata confermata la presenza del virus dell'influenza aviaria H5 ad alta patogenicità.»

     3) All'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), lo Stato membro interessato può autorizzare il trasporto:

     a) di pollame e selvaggina da penna d’allevamento verso le aziende poste sotto controllo ufficiale situate nella zona di protezione o di sorveglianza;

     b) di pollastre mature per la deposizione verso le aziende poste sotto controllo ufficiale nello stesso Stato membro. Il pollame rimane nell'azienda di destinazione per 21 giorni dopo l'arrivo di tali pollastre.»

     4) All'articolo 6, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) pulcini di un giorno dalla zona di protezione verso aziende poste sotto controllo ufficiale sul suo territorio purché nell'azienda di destinazione non vi siano altro pollame o volatili in cattività, ad eccezione dei volatili da compagnia di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), punto i), che siano tenuti separati dal pollame, oppure purché il trasporto venga effettuato alle condizioni descritte all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva n. 2005/94/CE e purché il pollame resti nell'azienda di destinazione per 21 giorni dopo l’arrivo di tali pulcini;»

     5) All'articolo 7, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:

     «c) l’invio di uova da cova e di uova esenti da organismi patogeni specifici dalla zona di protezione verso i laboratori o istituti designati a fini scientifici, diagnostici o farmaceutici.»

     6) All'articolo 8, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:

     «g) carne fresca di pollame o selvaggina da penna d’allevamento, carne macinata e preparati a base di carne e carne separata meccanicamente contenente tali carni, ottenuta da pollame da macello o da selvaggina da penna d’allevamento proveniente dall’interno o dall’esterno di tale zona verso la parte rimanente del territorio nazionale, se tale carne:

     i) è chiaramente identificata a norma dell’articolo 4 della direttiva n. 2002/99/CE mediante la bollatura di cui all’allegato II di detta direttiva o il marchio nazionale definito all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2076/2005;

     ii) è stata ricavata, tagliata, immagazzinata e trasportata separatamente da altre carni fresche di pollame o selvaggina da penna d’allevamento destinate ad altri Stati membri o all’esportazione verso paesi terzi;

     nonché

     iii) è usata in modo da evitarne l’introduzione nei prodotti o nei preparati a base di carne destinati all’immissione sul mercato in altri Stati membri o all’esportazione verso paesi terzi, a meno che non abbia subito il trattamento previsto in caso di influenza aviaria di cui all’allegato III, tabella 1, lettere a), b) e c), della direttiva n. 2002/99/CE

     7) All’articolo 8, il paragrafo 2 è soppresso.

     8) All'articolo 9, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) sottoprodotti di origine animale

     i) conformi alle condizioni stabilite nell’allegato VII, capitoli II (A), III (B), IV (A), VI (A e B), VII (A), VIII (A), IX (A) e X (A), e nell’allegato VIII, capitoli II (B) e III (II.A), del regolamento (CE) n. 1774/2002; oppure

     ii) trasportati in condizioni di biosicurezza verso impianti di trasformazione designati, riconosciuti in conformità del capo III o del capo IV del regolamento (CE) n. 1774/2002, in modo che il trattamento assicuri almeno l’inattivazione del virus dell’influenza aviaria; oppure

     iii) trasportati in condizioni di biosicurezza verso appositi impianti ai fini della trasformazione in mangimi in conformità della deroga di cui all’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1774/2002

 

          Art. 2.

     Tutti gli Stati membri adottano immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

          Art. 3. Destinatari

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.