Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 30/11/2005 |
Numero: | 862 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 1.5.N84 - Decisione 30 novembre 2005, n. 862.
Decisione n. 2005/862/CE della Commissione che modifica le decisioni 2005/759/CE e 2005/760/CE relative a misure di lotta contro l’influenza aviaria in volatili diversi dal pollame (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 3 dicembre 2005, n. L 317).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
vista la
visto il
considerando quanto segue:
(1) L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa per il pollame e altri volatili, che causa mortalità e disturbi che possono rapidamente assumere proporzioni epizootiche, divenire una seria minaccia per la salute umana e animale e ridurre sensibilmente la redditività della pollicoltura. Esiste il rischio che l’agente patogeno possa introdursi attraverso il commercio internazionale di volatili vivi, diversi dal pollame, compresi quelli al seguito dei proprietari (uccelli da compagnia).
(2) La
(3) In seguito all’individuazione di influenza aviaria ad alta patogenicità in uccelli importati e in quarantena in uno Stato membro, la Commissione ha adottato la
(4) Sono stati riferiti nuovi casi di influenza aviaria in alcuni Stati membri dell’UIE. La sospensione del movimento degli uccelli da compagnia e delle importazioni di altri volatili da talune aree a rischio dovrebbe perciò essere estesa.
(5) Il
(6) Ai sensi del
(7) Ai sensi dell’articolo 21 del
(8) Le decisioni 2005/759/CE e 2005/760/CE dovrebbero perciò essere modificate di conseguenza.
(9) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
La
1) L’articolo 1 è sostituito da quanto segue:
«Articolo 1. Movimenti da paesi terzi
1. Gli Stati membri autorizzano i movimenti da paesi terzi di uccelli da compagnia vivi solo se in partite inferiori a 5 uccelli e se i suddetti animali:
a) provengono da un paese membro dell’UIE soggetto alla competenza di una commissione regionale di cui alla parte A dell’allegato I; o
b) provengono da un paese membro dell’UIE soggetto alla competenza di una commissione regionale di cui alla parte B dell’allegato I, purché essi:
i) prima dell’esportazione, siano stati isolati per 30 giorni nel luogo di partenza in un paese terzo elencato alla
ii) dopo l’importazione nello Stato membro di destinazione, siano stati in quarantena per 30 giorni in un luogo riconosciuto in conformità dell’articolo 3, paragrafo 4, della
iii) negli ultimi sei mesi e non più tardi di 60 giorni prima dell’invio dal paese terzo, siano stati vaccinati, e rivaccinati almeno una volta, contro l’influenza aviaria utilizzando un vaccino H5 approvato per le specie interessate conformemente alle istruzioni del produttore, o
iv) prima dell’esportazione, siano stati isolati per almeno 10 giorni e siano stati sottoposti a un test per individuare l’antigene o il genoma H5N1 ai sensi del capitolo 2.7.12 del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) effettuato su un campione prelevato non prima del terzo giorno d’isolamento.
2. Nel caso delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii), la conformità alle condizioni di cui al paragrafo 1 va certificata da un veterinario ufficiale, in base alla dichiarazione dei proprietari, nel paese terzo d’invio secondo il modello di certificato di cui all’allegato II.
3. Il certificato veterinario sarà completato da
a) una dichiarazione del proprietario o del rappresentante del proprietario conforme all’allegato III;
b) una conferma del seguente tenore:
“Uccelli da compagnia ai sensi dell’articolo 1 della
2) L’articolo 3 è sostituito da quanto segue:
«Articolo 3
La presente decisione non si applica al movimento verso il territorio comunitario di uccelli da compagnia vivi al seguito dei proprietari e provenienti da Andorra, isole Faerøer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Svizzera e Stato della Città del Vaticano.»
3) All’articolo 5, la data «30 novembre 2005» è sostituita da «31 gennaio 2006».
4) L’allegato I è modificato conformemente all’allegato alla presente decisione.
La
1) L’articolo 2 è sostituito da quanto segue:
«Articolo 2
1. In deroga all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri autorizzano le importazioni di volatili provenienti da o destinate a enti, istituti e centri riconosciuti dall’autorità competente dello Stato membro di destinazione ai sensi della direttiva n. 92/65/CEE.
2. In deroga all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri autorizzano le importazioni di:
a) uova da cova delle specie di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), purché tali uova siano destinate:
i) a enti, istituti e centri riconosciuti di cui al paragrafo 1, o
ii) a incubatoi specifici riconosciuti dall’autorità competente, in cui non vengano contemporaneamente incubate uova di pollame e in cui le uova siano poste solo dopo una fumigazione che garantisca una decontaminazione efficace del guscio;
b) campioni raccolti da qualsiasi specie di volatile, confezionati in modo sicuro e inviati direttamente, sotto la responsabilità delle competenti autorità del paese di spedizione compreso nell’elenco dell’allegato, a un laboratorio riconosciuto in uno Stato membro a fini di diagnosi di laboratorio;
c) prodotti derivati da specie che soddisfano le condizioni di cui al capitolo II, lettera C; capitolo III, lettera C; capitolo IV, lettera B; capitolo VI, lettera C e capitolo X, lettera B dell’allegato VII e al capitolo II, lettera C; capitolo III, paragrafo II, lettera B; capitolo VII, lettera A, numero 1), punto a); capitolo VII, lettera B, numero 5) e capitolo X dell’allegato VIII del
d) prodotti derivati da specie che, secondo le norme comunitarie, non sono soggette a particolari condizioni zoosanitarie né a divieti o restrizioni per motivi di polizia sanitaria, compresi i prodotti di cui al capitolo III, numero III, dell’allegato VIII del
2) All’articolo 6, la data «30 novembre 2005» è sostituita da «31 gennaio 2006».
Gli Stati membri adottano e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
L’allegato I della
«ALLEGATO I
PARTE A
Paesi membri dell’UIE che rientrano nel campo di competenza delle commissioni regionali dell’UIE di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a):
—
PARTE B
Paesi membri dell’UIE che rientrano nel campo di competenza delle commissioni regionali dell’UIE di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), per:
— l’Africa,
— le Americhe,
— l’Asia, l’Estremo Oriente e l’Oceania,
— l’Europa, esclusi i paesi di cui all’articolo 3, e
— il Medio Oriente.»