§ 1.5.P76 - Decisione 25 luglio 2006, n. 522.
Decisione n. 2006/522/CE della Commissione che modifica le decisioni 2005/759/CE e 2005/760/CE per quanto riguarda alcune misure di protezione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:25/07/2006
Numero:522


Sommario
Art. 1.      La decisione n. 2005/759/CE è modificata come segue:
Art. 2.      Nella decisione n. 2005/760/CE, all'articolo 6 la data del «31 luglio 2006» è sostituita da quella del «31 dicembre 2006».
Art. 3.      Gli Stati membri adottano e pubblicano immediatamente le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Art. 4.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.5.P76 - Decisione 25 luglio 2006, n. 522.

Decisione n. 2006/522/CE della Commissione che modifica le decisioni 2005/759/CE e 2005/760/CE per quanto riguarda alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità e l'introduzione nella Comunità di taluni volatili vivi (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 27 luglio 2006, n. L 205).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva n. 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

     vista la direttiva n. 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

     vista la direttiva n. 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

     visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva n. 92/65/CEE del Consiglio, in particolare l'articolo 18,

     considerando quanto segue:

     (1) A seguito di un'epidemia di influenza aviaria nel sud-est asiatico nel 2004, causata da un ceppo virale ad alta patogenicità, la Commissione ha adottato diverse misure di protezione contro tale malattia. Detti provvedimenti comprendono in particolare la decisione n. 2005/759/CE della Commissione, del 27 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni paesi terzi e al movimento da paesi terzi di volatili al seguito dei rispettivi proprietari, e la decisione n. 2005/760/CE della Commissione, del 27 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità in taluni paesi terzi per quanto concerne l'importazione di volatili in cattività.

     (2) L'articolo 3 della decisione n. 2005/759/CE prevede che essa non si applichi ai movimenti verso il territorio comunitario di volatili da compagnia vivi al seguito dei rispettivi proprietari provenienti dai paesi terzi citati nell'articolo medesimo. Attualmente la Croazia non è citata nell'articolo 3 della decisione n. 2005/759/CE e di conseguenza le importazioni da tale paese di volatili da compagnia al seguito dei rispettivi proprietari devono essere assoggettate alle stesse restrizioni alle importazioni stabilite per altri paesi terzi da detta decisione. La Croazia è stata uno dei primi paesi europei a notificare alla Commissione casi di influenza aviaria negli uccelli selvatici e si è dimostrata trasparente nella gestione dei successivi casi della malattia. Recentemente non sono stati rilevati ulteriori nuovi casi di influenza aviaria in Croazia.

     (3) Inoltre la Croazia ha comunicato alla Commissione che le sue autorità competenti applicano ora misure di protezione equivalenti a quelle applicate dalle autorità competenti degli Stati membri secondo quanto previsto dalla decisione n. 2006/115/CE della Commissione, del 17 febbraio 2006, che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici nella Comunità e abroga le decisioni 2006/86/CE, 2006/90/CE, 2006/91/CE, 2006/94/CE, 2006/104/CE e 2006/105/CE.

     (4) Di conseguenza, dato che sono minimi i rischi che le importazioni di volatili da compagnia dalla Croazia rappresentano per la salute degli animali nella Comunità, la Croazia dovrebbe essere aggiunta all'elenco dei paesi terzi di cui all'articolo 3 della decisione n. 2005/759/CE.

     (5) La decisione n. 2005/759/CE si applica per ora fino al 31 luglio 2006. Dato che sono stati segnalati nuovi casi d'influenza aviaria in alcuni paesi membri dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE), occorre prorogare le restrizioni relative al movimento di volatili al seguito dei rispettivi proprietari. È quindi opportuno prorogare l'applicazione della decisione n. 2005/759/CE fino al 31 dicembre 2006.

     (6) Ad ottobre 2006 il gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali (AHAW) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) adotterà un parere scientifico sui rischi per la salute e il benessere degli animali connessi all'importazione nella Comunità di volatili diversi dal pollame. All'EFSA è stato specificamente richiesto di indicare nel parere quali siano gli strumenti e le alternative possibili che potrebbero ridurre gli eventuali rischi riconosciuti, legati all'importazione di volatili diversi dal pollame. Tale parere orienterà la futura politica dell'UE per quanto concerne tali importazioni sotto il profilo della salute e del benessere degli animali.

     (7) La decisione n. 2005/760/CE si applica fino al 31 luglio 2006. Nella fase attuale una modifica sostanziale della normativa vigente prevista dalle due decisioni 2005/759/CE e 2005/760/CE avrebbe sugli operatori e sugli altri soggetti interessati un effetto fuorviante in relazione ai possibili sviluppi futuri della politica dell'UE in questa materia. Considerata l'attuale situazione zoosanitaria in materia di influenza aviaria e in attesa della prevista adozione ad ottobre del parere dell'EFSA, è opportuno prorogare le restrizioni applicabili alle importazioni di volatili diversi dal pollame. È quindi opportuno modificare il termine ultimo di applicazione della decisione n. 2005/759/CE portandolo al 31 dicembre 2006.

     (8) È pertanto opportuno modificare le decisioni 2005/759/CE e 2005/760/CE.

     (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La decisione n. 2005/759/CE è modificata come segue:

     1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 3

     La presente decisione non si applica all'introduzione nel territorio comunitario di volatili da compagnia vivi al seguito dei rispettivi proprietari provenienti da Andorra, Croazia, isole Færøer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Svizzera e Stato della città del Vaticano.»;

     2) all'articolo 5, la data del «31 luglio 2006» è sostituita da quella del «31 dicembre 2006».

 

          Art. 2.

     Nella decisione n. 2005/760/CE, all'articolo 6 la data del «31 luglio 2006» è sostituita da quella del «31 dicembre 2006».

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri adottano e pubblicano immediatamente le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.