Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 25/07/2006 |
Numero: | 522 |
Sommario |
Art. 1. La decisione n. 2005/759/CE è modificata come segue: |
Art. 2. Nella decisione n. 2005/760/CE, all'articolo 6 la data del «31 luglio 2006» è sostituita da quella del «31 dicembre 2006». |
Art. 3. Gli Stati membri adottano e pubblicano immediatamente le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione. |
Art. 4. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. |
§ 1.5.P76 - Decisione 25 luglio 2006, n. 522.
Decisione n. 2006/522/CE della Commissione che modifica le decisioni 2005/759/CE e 2005/760/CE per quanto riguarda alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità e l'introduzione nella Comunità di taluni volatili vivi (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 27 luglio 2006, n. L 205).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
vista la
visto il
considerando quanto segue:
(1) A seguito di un'epidemia di influenza aviaria nel sud-est asiatico nel 2004, causata da un ceppo virale ad alta patogenicità, la Commissione ha adottato diverse misure di protezione contro tale malattia. Detti provvedimenti comprendono in particolare la
(2) L'articolo 3 della
(3) Inoltre la Croazia ha comunicato alla Commissione che le sue autorità competenti applicano ora misure di protezione equivalenti a quelle applicate dalle autorità competenti degli Stati membri secondo quanto previsto dalla
(4) Di conseguenza, dato che sono minimi i rischi che le importazioni di volatili da compagnia dalla Croazia rappresentano per la salute degli animali nella Comunità, la Croazia dovrebbe essere aggiunta all'elenco dei paesi terzi di cui all'articolo 3 della
(5) La
(6) Ad ottobre 2006 il gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali (AHAW) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) adotterà un parere scientifico sui rischi per la salute e il benessere degli animali connessi all'importazione nella Comunità di volatili diversi dal pollame. All'EFSA è stato specificamente richiesto di indicare nel parere quali siano gli strumenti e le alternative possibili che potrebbero ridurre gli eventuali rischi riconosciuti, legati all'importazione di volatili diversi dal pollame. Tale parere orienterà la futura politica dell'UE per quanto concerne tali importazioni sotto il profilo della salute e del benessere degli animali.
(7) La
(8) È pertanto opportuno modificare le decisioni 2005/759/CE e 2005/760/CE.
(9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
La
1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
La presente decisione non si applica all'introduzione nel territorio comunitario di volatili da compagnia vivi al seguito dei rispettivi proprietari provenienti da Andorra, Croazia, isole Færøer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Svizzera e Stato della città del Vaticano.»;
2) all'articolo 5, la data del «31 luglio 2006» è sostituita da quella del «31 dicembre 2006».
Nella
Gli Stati membri adottano e pubblicano immediatamente le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.