Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 31/01/2006 |
Numero: | 79 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 1.5.O48 - Decisione 31 gennaio 2006, n. 79.
Decisione n. 2006/79/CE della Commissione che modifica le decisioni 2005/759/CE e 2005/760/CE per quanto riguarda una proroga del periodo di applicazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 8 febbraio 2006, n. L 36).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
vista la
visto il
considerando quanto segue:
(1) L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e alterazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute dell’uomo e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Vi è il rischio che l’agente della malattia sia introdotto mediante il commercio internazionale di volatili vivi diversi dal pollame, ivi compresi i volatili al seguito dei rispettivi proprietari (uccelli da compagnia).
(2) A seguito dell’insorgenza di un’epidemia d’influenza aviaria, causata dal ceppo virale altamente patogeno H5N1, verificatasi nel dicembre 2003 nel sud-est asiatico, la Commissione ha adottato diverse misure di protezione in relazione all’epidemia d’influenza aviaria. Detti provvedimenti comprendono in particolare la
(3) Poiché sono stati denunciati nuovi casi d’influenza aviaria in alcuni paesi membri dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE), occorre prorogare le restrizioni relative agli spostamenti di uccelli da compagnia e alle importazioni di altri volatili da alcune zone a rischio. È quindi opportuno prorogare l’applicazione delle decisioni 2005/759/CE e 2005/760/CE.
(4) È opportuno modificare conseguentemente il testo delle decisioni 2005/759/CE e 2005/760/CE.
(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
All’articolo 5 della
All’articolo 6 della
Gli Stati membri adottano e pubblicano immediatamente le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.