§ 1.5.O48 - Decisione 31 gennaio 2006, n. 79.
Decisione n. 2006/79/CE della Commissione che modifica le decisioni 2005/759/CE e 2005/760/CE per quanto riguarda una proroga del periodo di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:31/01/2006
Numero:79


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 1.5.O48 - Decisione 31 gennaio 2006, n. 79.

Decisione n. 2006/79/CE della Commissione che modifica le decisioni 2005/759/CE e 2005/760/CE per quanto riguarda una proroga del periodo di applicazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 8 febbraio 2006, n. L 36).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

     vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, in particolare l’articolo 18, paragrafo 7,

     vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, in particolare l’articolo 22, paragrafo 6,

     visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE, in particolare l’articolo 18,

     considerando quanto segue:

      (1) L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e alterazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute dell’uomo e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Vi è il rischio che l’agente della malattia sia introdotto mediante il commercio internazionale di volatili vivi diversi dal pollame, ivi compresi i volatili al seguito dei rispettivi proprietari (uccelli da compagnia).

      (2) A seguito dell’insorgenza di un’epidemia d’influenza aviaria, causata dal ceppo virale altamente patogeno H5N1, verificatasi nel dicembre 2003 nel sud-est asiatico, la Commissione ha adottato diverse misure di protezione in relazione all’epidemia d’influenza aviaria. Detti provvedimenti comprendono in particolare la decisione 2005/759/CE della Commissione, del 27 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni paesi terzi e al movimento da paesi terzi di volatili al seguito dei rispettivi proprietari, e la decisione 2005/760/CE della Commissione, del 27 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità in taluni paesi terzi per quanto concerne l’importazione di volatili in cattività.

      (3) Poiché sono stati denunciati nuovi casi d’influenza aviaria in alcuni paesi membri dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE), occorre prorogare le restrizioni relative agli spostamenti di uccelli da compagnia e alle importazioni di altri volatili da alcune zone a rischio. È quindi opportuno prorogare l’applicazione delle decisioni 2005/759/CE e 2005/760/CE.

      (4) È opportuno modificare conseguentemente il testo delle decisioni 2005/759/CE e 2005/760/CE.

      (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     All’articolo 5 della decisione n. 2005/759/CE la data del «31 gennaio 2006» è sostituita da quella del «31 maggio 2006».

 

          Art. 2.

     All’articolo 6 della decisione n. 2005/760/CE la data del «31 gennaio 2006» è sostituita da quella del «31 maggio 2006».

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri adottano e pubblicano immediatamente le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.