§ 1.5.N24 - Decisione 17 novembre 2003, n. 810.
Decisione n. 2003/810/CE della Commissione che modifica relativamente all'Australia le decisioni 94/984/CE, 2000/609/CE e 2001/751/CE relative [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:17/11/2003
Numero:810


Sommario
Art. 1.      L'allegato I della decisione n. 94/984/CE è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione.
Art. 2.      L'allegato I della decisione n. 2000/609/CE è sostituito dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione.
Art. 3.      In deroga agli articoli 1 e 2, gli Stati membri possono ancora autorizzare le importazioni di carni fresche di pollame e di ratiti d'allevamento utilizzando i certificati del modello A di cui [...]
Art. 4.      L'allegato I della decisione n. 2001/751/CE è sostituito dall'allegato III della presente decisione.
Art. 5.      La decisione n. 2003/489/CE è abrogata.
Art. 6.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.5.N24 - Decisione 17 novembre 2003, n. 810.

Decisione n. 2003/810/CE della Commissione che modifica relativamente all'Australia le decisioni 94/984/CE, 2000/609/CE e 2001/751/CE relative all'importazione di carni fresche di pollame, di carni di ratiti d'allevamento, di ratiti vivi e relative uova da cova, provenienti da taluni paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 22 novembre 2003, n. L 305).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003, in particolare gli articoli 23 e 24,

     vista la direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/89/CE, in particolare gli articoli 11 e 12,

     vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE, modificata da ultimo dalla decisione 2003/721/CE della Commissione, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 94/984/CE della Commissione, del 20 dicembre 1994, relativa alle norme di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti da taluni paesi terzi, modificata da ultimo dalla decisione 2002/477/CE, stabilisce le condizioni sanitarie e la certificazione veterinaria per le importazioni di carni fresche di pollame. Essa prevede due diversi modelli di attestato sanitario, il modello A ed il modello B. L'uso dell'uno o dell'altro certificato dipende dalla situazione del paese interessato per quanto riguarda la malattia di Newcastle.

     (2) La decisione 2000/609/CE della Commissione, del 29 settembre 2000, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione da paesi terzi di carni di ratiti d'allevamento e recante modifica della decisione 94/85/CE che fissa l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche, modificata da ultimo dalla decisione 2003/573/CE, stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché la certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di ratiti d'allevamento che prevede due diversi modelli di attestato sanitario, il modello A ed il modello B. L'attestato da utilizzare è scelto tenendo conto dalla situazione del paese interessato per quanto riguarda la malattia di Newcastle.

     (3) La decisione 2001/751/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 2002/789/CE, stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di ratiti vivi e relative uova da cova. Il modello di certificato sanitario da utilizzare è scelto tenendo conto dalla situazione del paese interessato per quanto riguarda la malattia di Newcastle.

     (4) Dal 1998, in Australia si sono verificati diversi episodi di malattia di Newcastle, in particolare negli stati di Victoria e di New South Wales.

     (5) Da metà novembre 2002, in Australia non sono stati notificati altri casi di malattia di Newcastle e il 26 giugno 2003 le autorità veterinarie australiane hanno dichiarato all'OIE (Ufficio internazionale delle epizoozie) che il loro paese è esente da tale malattia.

     (6) La situazione della malattia di Newcastle in Australia è resa più complessa dal fatto che apparentemente esiste nel paese un ceppo lentogeno endemico del virus della malattia di Newcastle, che ha dimostrato la capacità di mutare in un ceppo velogenico. L'Australia sta attualmente cambiando la strategia attuata per il controllo della malattia di Newcastle da paese di non vaccinazione, indenne dalla malattia di Newcastle, a paese di vaccinazione.

     (7) Secondo le informazioni ricevute dalle autorità veterinarie dell'Australia, contro la malattia di Newcastle vengono usati vaccini vivi non conformi alla normativa comunitaria. È pertanto necessario modificare relativamente all'Australia le decisioni 94/984/CE, 2000/609/CE, e 2001/751/CE con riguardo alle importazioni da paesi terzi di carni fresche di pollame, di carni di ratiti d'allevamento, di ratiti vivi e relative uova da cova, tenendo presente l'evoluzione della situazione epidemiologica per la malattia di Newcastle nonché l'uso di tali vaccini vivi.

     (8) La Commissione ha adottato diverse decisioni relative a detti focolai di malattia di Newcastle, in particolare la decisione 2002/537/CE della Commissione, del 2 luglio 2002, concernente misure di protezione relative alla malattia di Newcastle in Australia, modificata da ultimo dalla decisione 2002/942/CE, applicabile dal 6 luglio al 1o dicembre 2002, e da ultimo la decisione 2003/489/CE della Commissione, del 25 giugno 2003, concernente misure di protezione relative alla malattia di Newcastle in Australia, applicabile fino al 1o gennaio 2004.

     (9) Date le prescrizioni in materia di certificazione stabilite dalla presente decisione, le misure di salvaguardia di cui alla decisione 2003/489/CE non sono più necessarie ed è pertanto opportuno abrogare detta decisione.

     (10) Tuttavia, le autorità veterinarie dell'Australia hanno chiesto che sia loro accordata una deroga per le carni fresche di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento, per i prodotti a base di carne di pollame e le preparazioni di carne di pollame consistenti o contenenti carne delle suddette specie, ottenuti da volatili macellati anteriormente al 13 maggio 2002, come previsto dalla decisione 2002/537/CE, prima dell'inizio dell'epidemia.

     (11) Le misure di cui presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     L'allegato I della decisione n. 94/984/CE è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione.

 

     Art. 2.

     L'allegato I della decisione n. 2000/609/CE è sostituito dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione.

 

     Art. 3.

     In deroga agli articoli 1 e 2, gli Stati membri possono ancora autorizzare le importazioni di carni fresche di pollame e di ratiti d'allevamento utilizzando i certificati del modello A di cui alle decisioni 94/984/CE e 2000/609/CE fino al 31 maggio 2004, se

     - le carni sono state ottenute da volatili macellati anteriormente al 13 maggio 2002 e

     - i certificati veterinari che scortano le partite di carni fresche di pollame e di ratiti d'allevamento recano le seguenti indicazioni, a seconda della specie di cui trattasi:

     "Carni fresche di pollame/Carni fresche di ratiti (1) in conformità dell'articolo 3 della decisione 2003/810/CE."

(1) Cancellare la menzione non pertinente.

 

     Art. 4.

     L'allegato I della decisione n. 2001/751/CE è sostituito dall'allegato III della presente decisione.

 

     Art. 5.

     La decisione n. 2003/489/CE è abrogata.

 

     Art. 6.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I

 

     "ALLEGATO I

     Elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi autorizzati a far uso dei certificati riprodotti nell'allegato II per l'importazione nell'Unione europea di carni fresche di pollame

 

     NB: le lettere A e B si riferiscono ai modelli di cui all'allegato II, parte 2.

 

Codice ISO

Stato

Parti del territorio

Modello di certificato da utilizzare (A o B)

AR

Argentina

 

A

AU

Australia

 

B

BG

Bulgaria

 

A

BR-1

Brasile

Distrito Federal e gli Stati di Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo

A

CA

Canada

 

A

CH

Svizzera

 

A

CL

Cile

 

A

CN-1

Cina

La municipalità di Shanghai, ad esclusione della contea di Chongming e dei distretti di Weifang, Linyi e Quingdao nella provincia di Shandong

B

CY

Cipro

 

A

CZ

Repubblica Ceca

 

A

HR

Croazia

 

A

HU

Ungheria

 

A

IL

Israele

 

A

LI

Lituania

 

A

NZ

Nuova Zelanda

 

A

PL

Polonia

 

A

RO

Romania

 

A

SI

Slovenia

 

A

SK

Slovacchia

 

A

TH

Tailandia

 

A

TN

Tunisia

 

A

US

Stati Uniti d'America

 

A"

 

 

 

ALLEGATO II

 

     "ALLEGATO I

     Elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi da cui è ammessa l'esportazione di carni di ratiti da allevamento nell'Unione europea

 

Codice ISO

Stato

Parti del territorio

Modello di certificato da utilizzare (A o B)

AR

Argentina

 

A

AU

Australia

 

B

BG

Bulgaria

 

A

BR-1

Brasile

Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul

A

BW

Botswana

 

B

CA

Canada

 

A

CH

Svizzera

 

A

CL

Cile

 

A

CY

Cipro

 

A

CZ

Repubblica ceca

 

A

HR

Croazia

 

A

HU

Ungheria

 

A

IL

Israele

 

A

LI

Lituania

 

A

NA

Namibia

 

B

NZ

Nuova Zelanda

 

A

PL

Polonia

 

A

RO

Romania

 

A

SI

Slovenia

 

A

SK

Slovacchia

 

A

TH

Thailandia

 

A

TN

Tunisia

 

A

US

Stati Uniti d'America

 

A

ZA

Sudafrica

 

B

ZW

Zimbabwe

 

B"

 

 

ALLEGATO III

 

     "ALLEGATO I

     Elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi da cui è ammessa l'esportazione nell'Unione europea di ratiti vivi o relative uova da cova

 

Codice ISO

Stato

Parti del territorio

Ratiti da riproduzione e da reddito

Uova da cova di ratiti

Pulcini di un giorno di ratiti

Ratiti da macello

AU

Australia

 

B

D

F

BW

Botswana

 

B

D

F

BR-1

Brasile

Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul

A

C

E

G

CA

Canada

 

A

C

E

G

CH

Svizzera

 

A

C

E

G

CL

Cile

 

A

C

E

G

CY

Cipro

 

A

C

E

G

CZ

Repubblica Ceca

 

A

C

E

G

HR

Croazia

 

A

C

E

G

HU

Ungheria

 

A

C

E

G

IL

Israele

 

A

C

E

NA

Namibia

 

B

D

F

NZ

Nuova Zelanda

 

A

C

E

G

PL

Polonia

 

A

C

E

G

RO

Romania

 

A

C

E

G

SI

Slovenia

 

A

C

E

G

SK

Slovacchia

 

A

C

E

G

TN

Tunisia

 

A

C

E

US

Stati Uniti d'America

 

A

C

E

G

ZA

Sudafrica

 

B

D

F

—"