§ 1.5.D25 - Decisione 29 novembre 2002, n. 942.
Decisione n. 2002/942/CE della Commissione recante modifica della decisione 2002/537/CE concernente misure di protezione relative alla [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:29/11/2002
Numero:942


Sommario
Art. 1.      La decisione 2002/537/CE è modificata come segue
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.D25 - Decisione 29 novembre 2002, n. 942.

Decisione n. 2002/942/CE della Commissione recante modifica della decisione 2002/537/CE concernente misure di protezione relative alla malattia di Newcastle in Australia. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 30 novembre 2002, n. L 325).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

     vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE, in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

     vista la direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/89/CE, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 14, paragrafo 1 e l'articolo 14 bis,

     vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) A seguito della comparsa di un focolaio della malattia di Newcastle nello stato di Victoria, la Commissione ha adottato la decisione 2002/537/CE, del 2 luglio 2002, concernente misure di protezione relative alla malattia di Newcastle in Australia.

     (2) Tale decisione vieta le importazioni dall'Australia di pollame vivo e relative uova da cova, di ratiti vivi e relative uova da cova, di carni fresche di pollame, di ratiti, selvaggina d'allevamento e da penna selvatica, di prodotti a base di carne di pollame e di preparazioni a base di carne di pollame, nel periodo dal 6 luglio 2002 al 1° dicembre 2002, con alcune deroghe.

     (3) Le autorità australiane hanno trasmesso informazioni circa il focolaio e i dati epidemiologici relativi alla situazione della malattia di Newcastle in Australia per quanto riguarda la diffusione di ceppi endemici di virus della malattia di Newcastle e la profilassi vaccinale praticata.

     (4) Per valutare la situazione della malattia in loco ed eventualmente adeguare i requisiti per l'importazione dall'Australia di pollame e di carni di pollame, l'Ufficio alimentare e veterinario è stato incaricato di effettuare una missione in Australia, programmata per la metà di gennaio 2003.

     (5) Il 25 ottobre 2002 le autorità australiane hanno comunicato alla Commissione che si è manifestato un altro focolaio della malattia di Newcastle in un allevamento avicolo situato nel New South Wales.

     (6) È pertanto opportuno prorogare le misure di protezione stabilite nella decisione 2002/537/CE fino al 1° maggio 2003. Tuttavia, tale data deve essere riesaminata in funzione dell'andamento della situazione sanitaria e delle conclusioni della missione.

     (7) È necessario modificare i requisiti relativi alle importazioni nella Comunità europea di carni fresche di ratiti, che sono tuttora autorizzate subordinatamente ad alcuni regimi di controllo, per tener conto del focolaio recente scoppiato nel New South Wales.

     (8) La decisione 2002/537/CE deve essere modificata di conseguenza.

     (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La decisione 2002/537/CE è modificata come segue:

     1) all'articolo 7, la data del «1° dicembre 2002» è sostituita dalla data del «1° maggio 2003»;

     2) nel modello di attestato sanitario dell'allegato, titolo «I. Certificato sanitario», punto 2.5.1.1 e punto 2.5.1.2, i termini «dello Stato di Victoria» sono sostituiti dai termini «degli Stati di Victoria e di New South Wales».

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.