Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 29/11/2002 |
Numero: | 942 |
Sommario |
Art. 1. La decisione 2002/537/CE è modificata come segue |
Art. 2. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 1.5.D25 - Decisione 29 novembre 2002, n. 942.
Decisione n. 2002/942/CE della Commissione recante modifica della decisione 2002/537/CE concernente misure di protezione relative alla malattia di Newcastle in Australia. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.C.E. 30 novembre 2002, n. L 325).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) A seguito della comparsa di un focolaio della malattia di Newcastle nello stato di Victoria, la Commissione ha adottato la
(2) Tale decisione vieta le importazioni dall'Australia di pollame vivo e relative uova da cova, di ratiti vivi e relative uova da cova, di carni fresche di pollame, di ratiti, selvaggina d'allevamento e da penna selvatica, di prodotti a base di carne di pollame e di preparazioni a base di carne di pollame, nel periodo dal 6 luglio 2002 al 1° dicembre 2002, con alcune deroghe.
(3) Le autorità australiane hanno trasmesso informazioni circa il focolaio e i dati epidemiologici relativi alla situazione della malattia di Newcastle in Australia per quanto riguarda la diffusione di ceppi endemici di virus della malattia di Newcastle e la profilassi vaccinale praticata.
(4) Per valutare la situazione della malattia in loco ed eventualmente adeguare i requisiti per l'importazione dall'Australia di pollame e di carni di pollame, l'Ufficio alimentare e veterinario è stato incaricato di effettuare una missione in Australia, programmata per la metà di gennaio 2003.
(5) Il 25 ottobre 2002 le autorità australiane hanno comunicato alla Commissione che si è manifestato un altro focolaio della malattia di Newcastle in un allevamento avicolo situato nel New South Wales.
(6) È pertanto opportuno prorogare le misure di protezione stabilite nella
(7) È necessario modificare i requisiti relativi alle importazioni nella Comunità europea di carni fresche di ratiti, che sono tuttora autorizzate subordinatamente ad alcuni regimi di controllo, per tener conto del focolaio recente scoppiato nel New South Wales.
(8) La
(9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
La
1) all'articolo 7, la data del «1° dicembre 2002» è sostituita dalla data del «1° maggio 2003»;
2) nel modello di attestato sanitario dell'allegato, titolo «I. Certificato sanitario», punto 2.5.1.1 e punto 2.5.1.2, i termini «dello Stato di Victoria» sono sostituiti dai termini «degli Stati di Victoria e di New South Wales».
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.