Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.4 misure monetarie |
Data: | 26/03/2004 |
Numero: | 581 |
Sommario |
Art. 1. 1. È indetta una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per i seguenti tipi di burro di cui al settore 9 dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87 della [...] |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
§ 1.4.711 – Regolamento 26 marzo 2004, n. 581.
Regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro.
(G.U.U.E. 27 marzo 2004, n. L 90).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del
(2) Per ragioni pratiche è opportuno procedere a gare distinte per i vari prodotti di cui all'articolo 1 del
(3) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattierocaseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. È indetta una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per i seguenti tipi di burro di cui al settore 9 dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione:
a) burro naturale in blocchi di peso netto pari o superiore a 20 kg, di cui ai codici dei prodotti ex 0405 10 19 9500 ed ex 0405 10 19 9700;
b) butteroil in contenitori di capacità pari o superiore a 190 kg, di cui al codice del prodotto ex 0405 90 10 9000.
I prodotti di cui al primo comma sono destinati all’esportazione verso tutte le destinazioni ad eccezione di Andorra, Bulgaria, Ceuta e Melilla, Gibilterra, Romania, Stati Uniti d’America e Città del Vaticano. [1]
2. La procedura di gara è soggetta alle condizioni stabilite dal
1. Le offerte possono essere presentate soltanto durante i periodi di gara e sono valide unicamente per il periodo di gara nel quale sono presentate.
Ogni offerta è presentata distintamente per uno dei prodotti e per una delle destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1.
2. Ciascun periodo di gara inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del primo e del terzo martedì del mese, eccetto il primo martedì di agosto e il terzo martedì di dicembre. Se il martedì è un giorno festivo, il periodo inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo seguente.
Ciascun periodo di gara termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del secondo e del quarto martedì del mese, salvo il secondo martedì di agosto e il quarto martedì di dicembre. Se il martedì è un giorno festivo, il periodo termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente. [2]
3. Ciascun periodo di gara è contraddistinto da un numero d'ordine, a cominciare dal primo periodo previsto.
1. Ciascuna offerta riguarda un quantitativo minimo di almeno 10 tonnellate di burro o 18 tonnellate di butteroil.
2. La cauzione di gara è pari al 15 % dell’importo massimo più recente della restituzione per i codici e per le destinazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1.
L’importo della cauzione di gara non può tuttavia essere inferiore a 6 EUR/100 chilogrammi.
In caso di accettazione dell'offerta, la cauzione di gara diventa la cauzione relativa al titolo di esportazione. [3]
3. Le offerte sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri che figurano nell'allegato.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, del
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ALLEGATO [4]
Autorità competenti degli Stati membri a norma del
e al presente regolamento a cui devono essere presentate le offerte:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
IT Ministero delle Attività produttive
Dipartimento Commercio estero
DG Politica commerciale - Div. II
Viale Boston 25
I-00144 Roma
Tel. (39-06) 599 32 20
Fax: (39-06) 599 32 14.
[1] Paragrafo sostituito dall’art. 1 del
[2] Paragrafo così sostituito dall’art. 8 del
[3] Paragrafo così modificato dall’art. 2 del
[4] Allegato così sostituito dall’art. 8 del