§ 1.6.1271 - Regolamento 27 dicembre 2004, n. 2250.
Regolamento (CE) n. 2250/2004 della Commissione che modifica i regolamenti (CEE) n. 429/90, (CE) n. 2571/97, (CE) n. 174/1999, (CE) n. [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:27/12/2004
Numero:2250


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     
Art. 7.     
Art. 8.     
Art. 9.     
Art. 10.     


§ 1.6.1271 - Regolamento 27 dicembre 2004, n. 2250.

Regolamento (CE) n. 2250/2004 della Commissione che modifica i regolamenti (CEE) n. 429/90, (CE) n. 2571/97, (CE) n. 174/1999, (CE) n. 2771/1999, (CE) n. 2799/1999, (CE) n. 214/2001, (CE) n. 580/2004, (CE) n. 581/2004 e (CE) n. 582/2004 per quanto riguarda il termine stabilito per la presentazione delle offerte di gara e per la comunicazione alla Commissione

(G.U.U.E. 28 dicembre 2004, n. L 381).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare gli articoli 10, 15 e 31,

     considerando quanto segue:

      (1) I seguenti regolamenti definiscono le modalità delle procedure di gara per quanto riguarda i termini per la presentazione delle offerte alle autorità competenti e per la trasmissione delle offerte alla Commissione da parte degli Stati membri:

     regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità,

     regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari,

     regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte,

     regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere,

     regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere,

     regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari,

     regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro, e

     regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere.

      (2) Ai fini del corretto funzionamento dei sistemi di gara, e in particolare affinché le autorità competenti e i servizi della Commissione dispongano del tempo necessario per trattare i dati relativi a ogni gara, è opportuno anticipare i termini per la presentazione delle offerte e per la comunicazione dei dati alla Commissione da parte delle autorità competenti.

      (3) Al fine di ridurre il rischio di speculazione generato dal fatto di anticipare la presentazione delle offerte relative alle procedure di gara istituite dai regolamenti (CE) n. 581/2004 e (CE) n. 582/2004, è opportuno disporre che non sia possibile procedere alla fissazione anticipata delle restituzioni all’esportazione ai sensi del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dopo il termine ultimo per la presentazione delle offerte.

      (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CEE) n. 429/90, (CE) n. 2571/97, (CE) n. 174/1999, (CE) n. 2771/1999, (CE) n. 2799/1999, (CE) n. 214/2001, (CE) n. 580/2004, (CE) n. 581/2004 e (CE) n. 582/2004.

      (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 429/90 è modificato come segue:

     1) Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Il termine per la presentazione delle offerte di ciascuna delle gare particolari scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) di ogni secondo e quarto martedì del mese, salvo il secondo martedì del mese di agosto e il quarto martedì del mese di dicembre. Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.».

     2) È aggiunto il seguente paragrafo 4:

     «4. Il giorno della scadenza del termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi e i prezzi offerti dai concorrenti.

     Qualora non siano state presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine.».

 

          Art. 2.

     L'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2571/97 è modificato come segue:

     1) Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Il termine per la presentazione delle offerte di ciascuna delle gare particolari scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) di ogni secondo e quarto martedì del mese, salvo il secondo martedì del mese di agosto e il quarto martedì del mese di dicembre. Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.».

     2) È aggiunto il seguente paragrafo 3:

     «3. Il giorno della scadenza del termine di cui all’articolo 14, paragrafo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi e i prezzi offerti dai concorrenti.

     Qualora non siano state presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine nel caso in cui nello Stato membro in questione sia disponibile burro per la vendita.».

 

          Art. 3.

     Nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 174/1999, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Le domande di titolo per tutti i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, il cui giorno di presentazione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione è il mercoledì o il giovedì successivo al termine di ogni periodo di gara di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione e all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione, si considerano presentate il primo giorno lavorativo successivo al giovedì di cui trattasi.».

 

          Art. 4.

     Il regolamento (CE) n. 2771/1999 è modificato come segue:

     1) Nell'articolo 16, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Il termine per la presentazione delle offerte di ciascuna delle gare particolari scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) di ogni secondo e quarto martedì del mese, salvo il secondo martedì del mese di agosto. Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.».

     2) Nell'articolo 17 ter, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Il giorno della scadenza del termine di cui all’articolo 16, paragrafo 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi e i prezzi offerti dai concorrenti.

     Qualora non siano state presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine.».

     3) Nell'articolo 22, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Il termine per la presentazione delle offerte di ciascuna delle gare particolari scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) di ogni secondo e quarto martedì del mese, salvo il secondo martedì del mese di agosto e il quarto martedì del mese di dicembre. Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.».

     4) Nell'articolo 24 bis, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Il giorno della scadenza del termine di cui all’articolo 22, paragrafo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi e i prezzi offerti dai concorrenti e il quantitativo di burro posto in vendita.

     Qualora non siano state presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine nel caso in cui nello Stato membro in questione sia disponibile burro per la vendita.».

 

          Art. 5.

     Il regolamento (CE) n. 2799/1999 è modificato come segue:

     1) Nell'articolo 27, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Il termine per la presentazione delle offerte di ciascuna delle gare particolari scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) di ogni secondo e quarto martedì del mese, salvo il secondo martedì del mese di agosto e il quarto martedì del mese di dicembre. Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.».

     2) Nell'articolo 30, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

     «Qualora non siano state presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine nel caso in cui nello Stato membro in questione sia disponibile latte scremato in polvere per la vendita.».

 

          Art. 6.

     Il regolamento (CE) n. 214/2001 è modificato come segue:

     1) Nell'articolo 14, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Il termine per la presentazione delle offerte di ciascuna delle gare particolari scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) di ogni secondo e quarto martedì del mese, salvo il secondo martedì del mese di agosto. Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.».

     2) Nell'articolo 17, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Il giorno della scadenza del termine di cui all’articolo 14, paragrafo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi e i prezzi offerti dai concorrenti. Qualora non siano state presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine.».

     3) Nell’articolo 22, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Il termine per la presentazione delle offerte di ciascuna delle gare particolari scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) di ogni secondo e quarto martedì del mese, salvo il secondo martedì del mese di agosto e il quarto martedì del mese di dicembre. Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.».

     4) Nell'articolo 24 bis, paragrafo 1, il testo del terzo comma è sostituito dal seguente:

     «Qualora non siano state presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine nel caso in cui nello Stato membro in questione sia disponibile latte scremato in polvere per la vendita.».

 

          Art. 7.

     Nell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 580/2004, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

     «Entro tre ore dal termine di ogni periodo di gara, gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le offerte valide, avvalendosi del formulario riportato nell'allegato, senza specificare i nomi degli offerenti.».

 

          Art. 8.

     Nell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 581/2004, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Ciascun periodo di gara inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del primo e del terzo martedì del mese, eccetto il primo martedì di agosto e il terzo martedì di dicembre. Se il martedì è un giorno festivo, il periodo inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo seguente.

     Ciascun periodo di gara termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del secondo e del quarto martedì del mese, salvo il secondo martedì di agosto e il quarto martedì di dicembre. Se il martedì è un giorno festivo, il periodo termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.».

 

          Art. 9.

     Nell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 582/2004, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Ciascun periodo di gara inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del primo e del terzo martedì del mese, eccetto il primo martedì di agosto e il terzo martedì di dicembre. Se il martedì è un giorno festivo, il periodo inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo seguente.

     Ciascun periodo di gara termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del secondo e del quarto martedì del mese, salvo il secondo martedì di agosto e il quarto martedì di dicembre. Se il martedì è un giorno festivo, il periodo termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.».

 

          Art. 10.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.