Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 27/12/2004 |
Numero: | 2250 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. |
§ 1.6.1271 - Regolamento 27 dicembre 2004, n. 2250.
Regolamento (CE) n. 2250/2004 della Commissione che modifica i regolamenti (CEE) n. 429/90, (CE) n. 2571/97, (CE) n. 174/1999, (CE) n. 2771/1999, (CE) n. 2799/1999, (CE) n. 214/2001, (CE) n. 580/2004, (CE) n. 581/2004 e (CE) n. 582/2004 per quanto riguarda il termine stabilito per la presentazione delle offerte di gara e per la comunicazione alla Commissione
(G.U.U.E. 28 dicembre 2004, n. L 381).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) I seguenti regolamenti definiscono le modalità delle procedure di gara per quanto riguarda i termini per la presentazione delle offerte alle autorità competenti e per la trasmissione delle offerte alla Commissione da parte degli Stati membri:
—
—
—
—
—
—
—
—
(2) Ai fini del corretto funzionamento dei sistemi di gara, e in particolare affinché le autorità competenti e i servizi della Commissione dispongano del tempo necessario per trattare i dati relativi a ogni gara, è opportuno anticipare i termini per la presentazione delle offerte e per la comunicazione dei dati alla Commissione da parte delle autorità competenti.
(3) Al fine di ridurre il rischio di speculazione generato dal fatto di anticipare la presentazione delle offerte relative alle procedure di gara istituite dai regolamenti (CE) n. 581/2004 e (CE) n. 582/2004, è opportuno disporre che non sia possibile procedere alla fissazione anticipata delle restituzioni all’esportazione ai sensi del
(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CEE) n. 429/90, (CE) n. 2571/97, (CE) n. 174/1999, (CE) n. 2771/1999, (CE) n. 2799/1999, (CE) n. 214/2001, (CE) n. 580/2004, (CE) n. 581/2004 e (CE) n. 582/2004.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 429/90 è modificato come segue:
1) Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il termine per la presentazione delle offerte di ciascuna delle gare particolari scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) di ogni secondo e quarto martedì del mese, salvo il secondo martedì del mese di agosto e il quarto martedì del mese di dicembre. Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.».
2) È aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. Il giorno della scadenza del termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi e i prezzi offerti dai concorrenti.
Qualora non siano state presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine.».
L'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2571/97 è modificato come segue:
1) Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il termine per la presentazione delle offerte di ciascuna delle gare particolari scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) di ogni secondo e quarto martedì del mese, salvo il secondo martedì del mese di agosto e il quarto martedì del mese di dicembre. Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.».
2) È aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. Il giorno della scadenza del termine di cui all’articolo 14, paragrafo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi e i prezzi offerti dai concorrenti.
Qualora non siano state presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine nel caso in cui nello Stato membro in questione sia disponibile burro per la vendita.».
Nell'articolo 1 del
«3. Le domande di titolo per tutti i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del
Il
1) Nell'articolo 16, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il termine per la presentazione delle offerte di ciascuna delle gare particolari scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) di ogni secondo e quarto martedì del mese, salvo il secondo martedì del mese di agosto. Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.».
2) Nell'articolo 17 ter, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il giorno della scadenza del termine di cui all’articolo 16, paragrafo 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi e i prezzi offerti dai concorrenti.
Qualora non siano state presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine.».
3) Nell'articolo 22, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il termine per la presentazione delle offerte di ciascuna delle gare particolari scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) di ogni secondo e quarto martedì del mese, salvo il secondo martedì del mese di agosto e il quarto martedì del mese di dicembre. Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.».
4) Nell'articolo 24 bis, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il giorno della scadenza del termine di cui all’articolo 22, paragrafo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi e i prezzi offerti dai concorrenti e il quantitativo di burro posto in vendita.
Qualora non siano state presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine nel caso in cui nello Stato membro in questione sia disponibile burro per la vendita.».
Il
1) Nell'articolo 27, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il termine per la presentazione delle offerte di ciascuna delle gare particolari scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) di ogni secondo e quarto martedì del mese, salvo il secondo martedì del mese di agosto e il quarto martedì del mese di dicembre. Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.».
2) Nell'articolo 30, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«Qualora non siano state presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine nel caso in cui nello Stato membro in questione sia disponibile latte scremato in polvere per la vendita.».
Il
1) Nell'articolo 14, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il termine per la presentazione delle offerte di ciascuna delle gare particolari scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) di ogni secondo e quarto martedì del mese, salvo il secondo martedì del mese di agosto. Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.».
2) Nell'articolo 17, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il giorno della scadenza del termine di cui all’articolo 14, paragrafo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi e i prezzi offerti dai concorrenti. Qualora non siano state presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine.».
3) Nell’articolo 22, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il termine per la presentazione delle offerte di ciascuna delle gare particolari scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) di ogni secondo e quarto martedì del mese, salvo il secondo martedì del mese di agosto e il quarto martedì del mese di dicembre. Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.».
4) Nell'articolo 24 bis, paragrafo 1, il testo del terzo comma è sostituito dal seguente:
«Qualora non siano state presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine nel caso in cui nello Stato membro in questione sia disponibile latte scremato in polvere per la vendita.».
Nell'articolo 4, paragrafo 2, del
«Entro tre ore dal termine di ogni periodo di gara, gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le offerte valide, avvalendosi del formulario riportato nell'allegato, senza specificare i nomi degli offerenti.».
Nell'articolo 2 del
«2. Ciascun periodo di gara inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del primo e del terzo martedì del mese, eccetto il primo martedì di agosto e il terzo martedì di dicembre. Se il martedì è un giorno festivo, il periodo inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo seguente.
Ciascun periodo di gara termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del secondo e del quarto martedì del mese, salvo il secondo martedì di agosto e il quarto martedì di dicembre. Se il martedì è un giorno festivo, il periodo termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.».
Nell'articolo 2 del
«2. Ciascun periodo di gara inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del primo e del terzo martedì del mese, eccetto il primo martedì di agosto e il terzo martedì di dicembre. Se il martedì è un giorno festivo, il periodo inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo seguente.
Ciascun periodo di gara termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del secondo e del quarto martedì del mese, salvo il secondo martedì di agosto e il quarto martedì di dicembre. Se il martedì è un giorno festivo, il periodo termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.».
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.