Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.4 misure monetarie |
Data: | 26/03/2004 |
Numero: | 580 |
Sommario |
Art. 1. Campo d'applicazione. |
Art. 2. Procedura di gara. |
Art. 3. Presentazione delle offerte. |
Art. 4. Spoglio delle offerte e presentazione alla Commissione. |
Art. 5. Decisione concernente le restituzioni. |
Art. 6. Accettazione delle offerte. |
Art. 7. Diritti e obblighi degli aggiudicatari. |
Art. 8. Titoli di esportazione. |
Art. 9. Svincolo e incameramento della cauzione di gara. |
Art. 10. Entrata in vigore. |
§ 1.4.710 – Regolamento 26 marzo 2004, n. 580.
Regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari.
(G.U.U.E. 27 marzo 2004, n. L 90).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 31, paragrafo 1, del
(2) Il presente regolamento si applica alle restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere e il burro che rientrano in determinati codici del prodotto elencati nel settore 9 dell'allegato I del
(3) Ai fini di una gestione efficace dei fondi comunitari, per tener maggiormente conto delle fluttuazioni del mercato di esportazione dei prodotti interessati, rafforzare la trasparenza e dare agli operatori maggiori opportunità di partecipare al regime delle esportazioni, è opportuno che le restituzioni per i prodotti considerati siano fissate mediante una procedura di gara, come era già stato previsto all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio.
(4) Le destinazioni per le quali possono essere fissate restituzioni sono indicate nel
(5) Per garantire la parità di trattamento di tutte le parti interessate, è necessario che tutte le decisioni della Commissione riguardanti la gara siano pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(6) Per ridurre l'onere amministrativo per gli operatori e le amministrazione nazionali, è opportuno che la procedura di gara sia integrata a quella relativa alla domanda di titolo di esportazione e che la cauzione di gara costituisca anche la cauzione relativa al titolo. Le offerte devono contenere i dati necessari alla loro valutazione e occorre prevedere un sistema di comunicazione tra gli Stati membri e la Commissione. In considerazione della riservatezza dei dati, è opportuno che lo spoglio delle offerte venga effettuato senza la partecipazione del pubblico.
(7) Una cauzione di gara è costituita per garantire l'esportazione dei quantitativi accettati in conformità del titolo rilasciato nell'ambito della gara. La cauzione viene quindi incamerata in caso di mancata esportazione di tali quantitativi. È pertanto opportuno adottare disposizioni per la costituzione, lo svincolo e l'incameramento della cauzione di gara, a integrazione del
(8) Occorre fissare una restituzione massima all'esportazione. Tuttavia possono verificarsi situazioni di mercato in cui aspetti economici o di altro genere inducono a non accettare alcuna delle offerte presentate.
(9) Occorre stabilire le modalità per la comunicazione dei risultati di gara agli offerenti e per il rilascio dei titoli necessari per l'esportazione dei quantitativi aggiudicati.
(10) In deroga al
(11) Il
(12) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattierocaseari non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Campo d'applicazione.
Il presente regolamento istituisce una procedura di gara per la fissazione delle restituzioni all'esportazione per i seguenti prodotti lattiero-caseari di origine comunitaria, elencati nel settore 9 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87:
a) latte scremato in polvere in sacchi di almeno 25 chilogrammi di peso netto, contenente non oltre lo 0,5 % in peso di sostanze non lattiche addizionate, di cui al codice del prodotto ex 0402 10 19 9000;
b) burro naturale in blocchi di peso netto pari o superiore a 20 chilogrammi, di cui ai codici del prodotto ex 0405 10 19 9500 ed ex 0405 10 19 9700;
c) butteroil in contenitori di capacità pari o superiore a 190 chilogrammi, di cui al codice del prodotto ex 0405 90 10 9000.
Art. 2. Procedura di gara.
1. La gara permanente è aperta conformemente alla procedura prevista all'articolo 42, paragrafo 2, del
2. Il bando di gara permanente contiene i seguenti elementi:
a) i periodi di gara;
b) il termine di apertura e di scadenza per la presentazione delle offerte;
c) il quantitativo minimo per ciascuna offerta;
d) l'ammontare della cauzione di gara;
e) l'indirizzo degli organismi competenti degli Stati membri cui devono essere presentate le offerte.
3. Gli Stati membri informano gli operatori, con i mezzi che ritengono più adeguati, in merito all'applicazione della procedura di gara.
Art. 3. Presentazione delle offerte.
1. Le offerte devono essere presentate per iscritto all'organismo competente dello Stato membro unitamente al formulario di domanda di titolo di esportazione di cui al
a) recapito a mano contro ricevuta; oppure
b) invio all'organismo competente mediante lettera raccomandata o telegramma; oppure
c) invio all'organismo competente mediante telex, telecopia o messaggio elettronico, sempreché tale organismo accetti tali forme di comunicazione.
2. Le offerte non possono essere ritirate.
3. La validità di un'offerta è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
a) l'offerta reca:
i) nella casella 20, un riferimento al presente regolamento e il termine ultimo per la presentazione delle offerte;
ii) nella casella 4, il nome, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica e il recapito telefonico dell'offerente. Tuttavia l'omissione dell'indirizzo di posta elettronica e del recapito telefonico non pregiudica la validità dell'offerta;
iii) nella casella 16, il codice del prodotto preceduto dalla menzione «ex» come indicato all'articolo 1, nella casella 15 la designazione del prodotto prevista all'articolo 1 e nelle caselle 17 e 18 il quantitativo del prodotto da esportare;
iv) nella casella 20, la restituzione all'esportazione per 100 chilogrammi, espressa in euro e in centesimi di euro;
v) la destinazione prevista;
b) l'offerta rispetta il quantitativo minimo fissato nel bando di gara permanente;
c) nell'offerta non sono previste condizioni diverse da quelle indicate nel presente paragrafo;
d) l'offerente ha costituito la cauzione di gara anteriormente alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte e ne ha presentato la prova entro tale termine.
In deroga all'articolo 9 del
4. Le persone abilitate a ricevere le offerte non rivelano alcun elemento delle medesime a terzi non autorizzati.
Art. 4. Spoglio delle offerte e presentazione alla Commissione.
1. Lo spoglio delle offerte è effettuato dagli organismi competenti degli Stati membri senza la partecipazione del pubblico. Le persone abilitate ad assistere allo spoglio delle offerte sono tenute a non rivelare alcun elemento delle medesime a terzi non autorizzati.
2. Entro tre ore dal termine di ogni periodo di gara, gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le offerte valide, avvalendosi del formulario riportato nell'allegato, senza specificare i nomi degli offerenti.
Ove non sia stata presentata alcuna offerta, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine. [1]
3. Qualora un'offerta non risulti valida, l'organismo competente dello Stato membro ne informa l'offerente interessato.
4. Entro il terzo giorno lavorativo della settimana successiva alla pubblicazione della decisione di cui all'articolo 5, gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo di ciascun offerente corrispondente al numero indicato nella colonna 2 dei punti 1, 2, 3 e 4 dell'allegato.
Art. 5. Decisione concernente le restituzioni.
Sulla base delle offerte notificate in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, per ogni periodo di gara la Commissione decide, secondo la procedura prevista all'articolo 42, paragrafo 2, del
La decisione concernente le restituzioni è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 6. Accettazione delle offerte.
1. Ove venga fissata una restituzione massima all'esportazione, gli organismi competenti degli Stati membri accettano le offerte di importo pari o inferiore alla restituzione massima e respingono tutte le altre offerte. In caso di mancata fissazione della restituzione tutte le offerte vengono respinte.
2. Gli organismi competenti degli Stati membri adottano le decisioni previste al paragrafo 1 a seguito della pubblicazione della decisione concernente le restituzioni.
Art. 7. Diritti e obblighi degli aggiudicatari.
1. Gli aggiudicatari hanno:
a) il diritto al rilascio di un titolo di esportazione per il quantitativo e l'importo della restituzione all'esportazione indicati nella decisione di cui all'articolo 6, paragrafo 1;
b) l'obbligo di esportare il quantitativo offerto in conformità dell'articolo 31, lettera b), e dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto i), del
2. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del
Art. 8. Titoli di esportazione.
1. In deroga al
a) l'importo della restituzione di cui all'articolo 1 di detto regolamento è quello risultante dalla gara;
b) non si applica l'articolo 5, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento;
c) la casella 16 dei titoli di cui all'articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento reca il codice del prodotto a dodici cifre della nomenclatura per le restituzioni, preceduto dalla menzione «ex»;
d) il periodo di validità del titolo di esportazione di cui all’articolo 6 di detto regolamento decorre dal termine ultimo per la presentazione delle offerte. [2]
2. In deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 174/ 1999, i titoli di esportazione sono rilasciati agli aggiudicatari, per i quantitativi aggiudicati, subito dopo l'accettazione delle offerte in conformità dell'articolo 6.
3. Oltre all'indicazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del
Art. 9. Svincolo e incameramento della cauzione di gara.
1. La cauzione di gara è svincolata:
a) se l'offerta non è valida o è respinta;
b) se è stato adempiuto l'obbligo previsto all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b).
2. Salvo forza maggiore, in caso di mancato adempimento dell'obbligo previsto all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), la cauzione di gara è incamerata in conformità dell'articolo 12 del
Art. 10. Entrata in vigore.
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ALLEGATO
(Omissis)
[1] Paragrafo così modificato dall’art. 7 del
[2] Lettera così sostituita dall’art. 1 del