§ 14.3. 198 - Regolamento 9 marzo 2006, n. 409.
Regolamento (CE) n. 409/2006 della Commissione recante modifica dei regolamenti (CE) n. 174/1999, (CE) n. 581/2004 e (CE) n. 582/2004 per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.3 strumenti doganali
Data:09/03/2006
Numero:409


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 14.3. 198 - Regolamento 9 marzo 2006, n. 409.

Regolamento (CE) n. 409/2006 della Commissione recante modifica dei regolamenti (CE) n. 174/1999, (CE) n. 581/2004 e (CE) n. 582/2004 per quanto riguarda l’entità della cauzione relativa ai titoli di esportazione nel settore lattiero-caseario

(G.U.U.E. 10 marzo 2006, n. L 71).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare l’articolo 31, paragrafo 14,

     considerando quanto segue:

      (1) L’articolo 9 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, determina la cauzione da costituire nel giorno di presentazione della domanda di titolo di esportazione.

      (2) L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per taluni tipi di burro, e l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per il latte scremato in polvere, fissano gli importi della cauzione di gara da costituire prima del termine del periodo entro cui possono essere presentate offerte.

      (3) Tenuto conto della tendenza delle restituzioni all’esportazione negli ultimi mesi, è opportuno adeguare l’importo delle cauzioni, fissandolo comunque ad un livello sufficientemente elevato da scoraggiare domande di tipo speculativo.

      (4) Per stabilire una correlazione tra la restituzione e l’importo della cauzione e garantire un approccio armonizzato per tutte le restituzioni applicabili, è opportuno che la cauzione di gara sia fissata in percentuale dell’importo della restituzione.

      (5) Occorre quindi modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 174/1999, (CE) n. 581/2004 e (CE) n. 582/2004.

      (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All’articolo 9, primo comma, del regolamento (CE) n. 174/1999, le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

     «a) il 15 % per i prodotti di cui al codice NC 0405;

     b) il 15 % per i prodotti di cui al codice NC 0402 10;

     c) il 15 % per i prodotti di cui al codice NC 0406;

     d) il 15 % per gli altri prodotti.»

 

          Art. 2.

     All’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 581/2004, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

     «2. La cauzione di gara è pari al 15 % dell’importo massimo più recente della restituzione per i codici e per le destinazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1.

     L’importo della cauzione di gara non può tuttavia essere inferiore a 6 EUR/100 chilogrammi.»

 

          Art. 3.

     All’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 582/2004, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

     «2. La cauzione di gara è pari al 15 % dell’importo massimo più recente della restituzione per i codici e per le destinazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1.

     L’importo della cauzione di gara non può tuttavia essere inferiore a 6 EUR/100 chilogrammi.»

 

          Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.