Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.3 strumenti doganali |
Data: | 09/03/2006 |
Numero: | 409 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 14.3. 198 - Regolamento 9 marzo 2006, n. 409.
Regolamento (CE) n. 409/2006 della Commissione recante modifica dei regolamenti (CE) n. 174/1999, (CE) n. 581/2004 e (CE) n. 582/2004 per quanto riguarda l’entità della cauzione relativa ai titoli di esportazione nel settore lattiero-caseario
(G.U.U.E. 10 marzo 2006, n. L 71).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 9 del
(2) L’articolo 3 del
(3) Tenuto conto della tendenza delle restituzioni all’esportazione negli ultimi mesi, è opportuno adeguare l’importo delle cauzioni, fissandolo comunque ad un livello sufficientemente elevato da scoraggiare domande di tipo speculativo.
(4) Per stabilire una correlazione tra la restituzione e l’importo della cauzione e garantire un approccio armonizzato per tutte le restituzioni applicabili, è opportuno che la cauzione di gara sia fissata in percentuale dell’importo della restituzione.
(5) Occorre quindi modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 174/1999, (CE) n. 581/2004 e (CE) n. 582/2004.
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All’articolo 9, primo comma, del
«a) il 15 % per i prodotti di cui al codice NC 0405;
b) il 15 % per i prodotti di cui al codice NC 0402 10;
c) il 15 % per i prodotti di cui al codice NC 0406;
d) il 15 % per gli altri prodotti.»
All’articolo 3, paragrafo 2, del
«2. La cauzione di gara è pari al 15 % dell’importo massimo più recente della restituzione per i codici e per le destinazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1.
L’importo della cauzione di gara non può tuttavia essere inferiore a 6 EUR/100 chilogrammi.»
All’articolo 3, paragrafo 2, del
«2. La cauzione di gara è pari al 15 % dell’importo massimo più recente della restituzione per i codici e per le destinazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1.
L’importo della cauzione di gara non può tuttavia essere inferiore a 6 EUR/100 chilogrammi.»
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.