Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.4 misure monetarie |
Data: | 29/07/2005 |
Numero: | 1239 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 582/2004, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: |
Art. 3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. |
§ 1.4.D97 – Regolamento 29 luglio 2005, n. 1239.
Regolamento (CE) n. 1239/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 581/2004 relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro e il regolamento (CE) n. 582/2004 relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere.
(G.U.U.E. 30 luglio 2005, n. L 200).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del
(2) Il
(3) È quindi opportuno modificare i regolamenti (CE) n. 581/2004 e (CE) n. 582/2004.
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1.
All'articolo 1, paragrafo 1, del
«I prodotti di cui al primo comma sono destinati all’esportazione verso tutte le destinazioni ad eccezione di Andorra, Ceuta e Melilla, Gibilterra, Stati Uniti d’America e Città del Vaticano.»
All'articolo 1 del
«1. È indetta una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere contemplato al settore 9 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, in sacchi di almeno 25 chilogrammi di peso netto, contenente non oltre lo 0,5 % in peso di sostanze non lattiche addizionate, di cui al codice del prodotto ex 0402 10 19 9000, destinato all'esportazione verso tutte le destinazioni eccetto Andorra, Bulgaria, Ceuta e Melilla, Gibilterra, Stati Uniti d'America e Città del Vaticano.»
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.