Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.4 misure monetarie |
Data: | 29/04/2004 |
Numero: | 810 |
§ 1.4.971 – Regolamento 29 aprile 2004, n. 810. [1]
Regolamento (CE) n. 810/2004 della Commissione recante adeguamento di alcuni regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a motivo dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea.
(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 149).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) È necessario apportare determinate modifiche di ordine tecnico ad alcuni regolamenti della Commissione relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per poter realizzare gli adattamenti resi necessari dall'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in appresso «i nuovi Stati membri») all'Unione europea.
(2) I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 4 del
(3) L'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 14 del
(4) Gli allegati V e VII del
(5) L'articolo 20 bis, paragrafo 9, lettera c), del
(6) L'allegato V del
(7) L'allegato II del
(8) L'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 21, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 28, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 37 e l'articolo 44, paragrafo 3, del
(9) L'articolo 2, paragrafo 1, del
ha adottato il presente regolamento:
Art. 1.
All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2191/81, il testo dei paragrafi 1 et 2 è sostituito dal seguente:
1. Il burro è consegnato al beneficiario in imballaggi recanti una o più delle seguenti diciture, apposte in modo ben leggibile e in caratteri indelebili:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
- Burro a prezzo ridotto venduto in conformità al regolamento (CEE) n. 2191/81.
2. Gli eventuali imballaggi dei panetti o delle razioni devono recare una o più delle diciture seguenti:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
- Vietata la rivendita.
Art. 2.
Il regolamento (CEE) n. 429/90 è modificato come segue:
1) Il testo dell'articolo 10, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:
«3. Il burro concentrato a cui sono stati incorporati rivelatori secondo la formula I contenuta nell'allegato deve essere commercializzato in imballaggi chiusi. In base ai prodotti incorporati, a norma dei paragrafi 1 e 2, e tenuto conto delle disposizioni nazionali in materia di denominazione dei prodotti alimentari, gli imballaggi recano, a seconda dei casi, in caratteri identici, chiaramente visibili e leggibili, una o più delle seguenti diciture:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
- "Burro concentrato - Regolamento (CEE) n. 429/90".
Il burro concentrato a cui sono stati incorporati i rivelatori secondo la formula II contenuta nell'allegato deve essere commercializzato in imballaggi chiusi recanti in caratteri identici, chiaramente visibili e leggibili, una o più delle seguenti diciture:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
- Ghee ottenuto da burro - Regolamento (CEE) n. 429/90.»
2) All'articolo 14, il testo del terzo comma è sostituito dal seguente:
«Per la spedizione del burro concentrato e imballato ai fini della presa in consegna da parte del commercio al dettaglio in un altro Stato membro, oltre alle diciture di cui al regolamento (CEE) n. 3002/92, nella casella 104 dell'esemplare di controllo T 5 deve figurare una delle seguenti diciture:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
- Burro concentrato ed imballato destinato al consumo diretto nella Comunità (da consegnare ai commercianti al dettaglio).»
Art. 3.
Il regolamento (CE) n. 2571/97 è modificato come segue:
1) Il testo dell'allegato V è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
2) Il testo dell'allegato VII è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.
Art. 4.
Il
1) All'articolo 20 bis, paragrafo 9, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:
«c) nella casella 20, una delle seguenti diciture:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
- Articolo 20 bis del
contingente tariffario per l'anno 1.7~-30.6~ di latte in polvere a titolo del memorandum d'intesa concluso tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana e approvato con la
I titoli rilasciati conformemente al presente articolo obbligano ad esportare verso la destinazione indicata nella casella 7.»
2) L'articolo 20 ter è soppresso.
3) L'allegato VIII è soppresso.
Art. 5.
Il testo dell'allegato V del
Art. 6.
Il testo dell'allegato II del
Art. 7.
Il
1) All'articolo 5, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:
«b) contingenti previsti dalle decisioni 2003/18/CE e 2003/286/CE del Consiglio;»
2) All'articolo 18, paragrafo 1, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:
«d) nella casella 20, il numero del contingente ed una delle seguenti diciture:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
-
3) All'articolo 19, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'applicazione dell'aliquota del dazio ridotto è subordinata alla presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, accompagnata dal titolo di importazione e, per le importazioni sotto elencate, dalla prova dell'origine rilasciata in applicazione dei seguenti strumenti:
a) protocollo n. 4 degli accordi europei conclusi tra la Comunità e la Romania e la Bulgaria;
b) protocollo n. 1 all'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, applicabile in virtù della
c) protocollo n. 3 della decisione 1/98 del Consiglio di associazione CE/Turchia;
d) protocollo n. 1 dell'accordo con il Sudafrica;
e) protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972;
f) protocollo n. 3 dell'accordo con la Giordania;
g) regole di cui al punto 10 dell'accordo con la Norvegia.»
4) All'articolo 21, paragrafo 1, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:
«d) nella casella 20, una delle seguenti diciture:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
-
5) All'articolo 24, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La presente sezione si applica alle importazioni realizzate nel quadro dei contingenti tariffari suddivisi per paese di origine e figuranti nel calendario delle concessioni CXL.»
6) All'articolo 28, paragrafo 1, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:
«d) nella casella 20, per quanto di ragione, il numero del contingente, il numero del certificato IMA 1 e la data di rilascio, utilizzando una delle seguenti diciture:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
- Valido se accompagnato dal certificato IMA 1 n...., rilasciato il~»
7) All'articolo 37, il testo del primo paragrafo è sostituito dal seguente:
«In deroga all'articolo 26 del
[si omettono le diciture in lingua straniera]
- Conversione da un titolo d'importazione a dazio ridotto per il prodotto corrispondente al contingente~ ad un titolo d'importazione a dazio pieno, per il quale è stata pagata l'aliquota di~/100 kg; titolo già imputato.»
8) All'articolo 44, paragrafo 3, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:
«Qualora venga effettuato un controllo fisico, si iscrive una delle seguenti diciture nella casella 32 del titolo d'importazione o, se il titolo è emesso in formato elettronico, nella casella riservata alle comunicazioni:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
- Controllo fisico effettuato [
9) Nell'allegato I, parte B, sono soppressi i punti 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10.
10) Nell'allegato III è soppressa la parte C.
11) Nell'allegato XI sono soppresse le lettere E e F.
Art. 8.
1. Il testo dell'allegato del
2. Il testo dell'allegato del
Art. 9.
Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia e alla data di detta entrata in vigore.
Allegato I
«Allegato V
Contrassegno degli imballaggi di cui agli articoli 7 e 8
[si omettono le diciture in lingua straniera]
1. a) Burro concentrato:
- Burro concentrato destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2571/97.
b) Burro contenente rivelatori:
- Burro destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2571/97.
c) Crema contenente rivelatori:
- Crema contenente rivelatori destinata esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 4 formula B del regolamento (CE) n. 2571/97.
2. Prodotti intermedi:
- Prodotto intermedio di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2571/97 destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti finali di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento.
Per i prodotti intermedi di cui all'articolo 9, lettera a), i termini "all'articolo 8" sono sostituiti dai termini "all'articolo 9".»
Allegato II
«Allegato VII
Diciture particolari da apporre nelle caselle 104 e 106 dell'esemplare di controllo T5
[si omettono le diciture in lingua straniera]
A. Burro, burro concentrato, crema o prodotti intermedi destinati ad essere incorporati nei prodotti finali previa aggiunta di rivelatori:
a) all'atto della spedizione di burro d'intervento ai fini dell'aggiunta di rivelatori:
- casella 104 dell'esemplare di controllo T5:
- Burro destinato all'aggiunta di rivelatori e alla lavorazione conformemente all'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 2571/97,
- casella 106 dell'esemplare di controllo T5:
1) data limite d'incorporazione nei prodotti finali;
2) indicazione della destinazione (formula A o formula B);
b) all'atto della spedizione di burro d'intervento ai fini della concentrazione e dell'aggiunta di rivelatori:
- casella 104 dell'esemplare di controllo T5:
- Burro destinato alla concentrazione, all'aggiunta di rivelatori e alla lavorazione conformemente all'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 2571/97,
- casella 106 dell'esemplare di controllo T5:
1) data limite d'incorporazione nei prodotti finali;
2) indicazione della destinazione (formula A o formula B);
c) all'atto della spedizione di un prodotto intermedio con aggiunta di rivelatori o del burro contenente rivelatori o del burro concentrato contenente rivelatori ai fini dell'incorporazione nei prodotti finali, eventualmente tramite un prodotto intermedio:
- casella 104 dell'esemplare di controllo T5:
- Burro contenente rivelatori, destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2571/97, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 8
o
Burro concentrato contenente rivelatori, destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2571/97, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 8 [a]
o
Prodotto intermedio contenente rivelatori di cui all'articolo 8 [b] destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2571/97,
- casella 106 dell'esemplare di controllo T5:
1) data limite d'incorporazione nei prodotti finali;
2) indicazione della destinazione (formula A o formula B);
3) se del caso, peso del burro o del burro concentrato utilizzato per la fabbricazione del prodotto intermedio;
d) all'atto della spedizione della crema contenente rivelatori ai fini dell'incorporazione nei prodotti finali:
- casella 104 dell'esemplare di controllo T5:
- Crema contenente rivelatori destinata ad essere incorporata nei prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2571/97,
- casella 106 dell'esemplare di controllo T5:
1) data limite d'incorporazione nei prodotti finali;
2) indicazione della destinazione (formula B).
B. Burro, burro concentrato o prodotti intermedi destinati ad essere incorporati nei prodotti finali:
a) all'atto della spedizione del burro d'intervento destinato ad essere concentrato:
- casella 104 dell'esemplare di controllo T5:
- Burro destinato alla concentrazione e alla lavorazione conformemente all'articolo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2571/97,
- casella 106 dell'esemplare di controllo T5:
1) data limite d'incorporazione nei prodotti finali;
2) indicazione della destinazione (formula A o formula B);
b) all'atto della spedizione di un prodotto intermedio fabbricato a partire da burro o da burro concentrato o da burro d'intervento o da burro concentrato ai fini dell'incorporazione nei prodotti finali, eventualmente tramite un prodotto intermedio:
- casella 104 dell'esemplare di controllo T5:
- Burro destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2571/97, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 8
o
Burro concentrato destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2571/97, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 8 [a]
o
Prodotto intermedio di cui all'articolo 8 destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2571/97,
- casella 106 dell'esemplare di controllo T5:
1) data limite d'incorporazione nei prodotti finali;
2) indicazione della destinazione (formula A o formula B);
3) se del caso, peso del burro o del burro concentrato utilizzato per la fabbricazione del prodotto intermedio.»
[a] Per i prodotti intermedi di cui all'articolo 9, lettera a), i termini "eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 8" sono sostituiti dai termini "eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 9".
[b] Per i prodotti intermedi di cui all'articolo 9, lettera a), i termini "all'articolo 8" sono sostituiti dai termini "all'articolo 9".»
Allegato III
«Allegato V
(Omissis)
Allegato IV
«Allegato II
[si omettono le diciture in lingua straniera]
A. Diciture da indicare sugli imballaggi delle miscele:
- Miscela destinata alla fabbricazione di alimenti composti -
B. Diciture da indicare sugli imballaggi degli alimenti composti:
- Alimento composto per animali contenente latte scremato in polvere -
C. Diciture particolari da indicare nella casella 104 dell'esemplare di controllo T5 in caso di consegna in cisterne o container:
- Alimenti composti per animali destinati ad un'azienda agricola o ad un'azienda dedita all'allevamento o all'ingrasso che utilizzano gli alimenti composti -
D. Diciture particolari da indicare nella casella 104 dell'esemplare di controllo T5 in caso di vendita di latte scremato in polvere giacente all'intervento:
- Da trasformare in alimenti composti per animali o da denaturare -
Allegato V
«Allegato
Autorità competenti degli Stati membri a norma del
[si omettono le diciture in lingua straniera]
IT Ministero delle Attività produttive
Dipartimento Commercio estero
DG Politica commerciale - Div. II
Viale Boston 25
I-00144 Roma
Tel. (39-06) 599 32 20
Fax: (39-06) 599 32 14».
Allegato VI
«Allegato
Autorità competenti degli Stati membri a norma del
a cui devono essere presentate le offerte:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
IT Ministero delle Attività produttive
Dipartimento Commercio estero
DG Politica commerciale - Div. II
Viale Boston 25
I-00144 Roma
Tel. (39-06) 599 32 20
Fax: (39-06) 599 32 14».
[1] Il presente regolamento è stato così interamente rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 16 giugno 2004, n. L 215.