§ 1.4.140 – Regolamento 26 luglio 2002, n. 1368.
Regolamento (CE) n. 1368/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
(G.U.C.E. 27 luglio 2002, n. L 198).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, e l'articolo 31, paragrafo 14,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1166/2002, reca modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Per garantire la corretta gestione del regime delle restituzioni all'esportazione e ridurre il rischio di presentazione di domande speculative e di turbative del regime per taluni prodotti lattiero-caseari, appare necessario derogare all'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001, disposizione che limita la parte della cauzione da incamerare nel caso in cui l'operatore restituisca il titolo prima della scadenza del periodo di validità.
(2) Il regolamento (CE) n. 1151/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Estonia, reca concessioni sotto forma di contingenti tariffari reciproci che comportano la soppressione delle restituzioni comunitarie per taluni prodotti lattiero-caseari. Analoghe concessioni sono state concordate con la Lettonia e la Lituania. Le restituzioni per i rispettivi prodotti sono state quindi soppresse per tutti e tre i paesi baltici a decorrere dal 4 luglio 2002. Per non perturbare gli scambi commerciali con tali paesi e garantire che vi siano esportati soltanto prodotti che non hanno beneficiato di restituzioni, è opportuno prevedere, quanto prima, disposizioni specifiche in materia di rilascio dei titoli per tali paesi. È opportuno a tal fine estendere ai paesi e ai prodotti interessati, le disposizioni applicabili per la Polonia ai sensi dell'articolo 20 ter del regolamento (CE) n. 174/1999.
(3) L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999 fissa il periodo di validità dei titoli di esportazione. L'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/2002, determina il tasso della restituzione da erogare quando non è stata rispettata la destinazione indicata nel titolo. Per rispettare le concessioni accordate, è opportuno adottare le disposizioni necessarie ad evitare che siano utilizzati per l'esportazione verso i paesi beneficiari delle concessioni titoli rilasciati per altri paesi terzi e consentire l'annullamento dei titoli e lo svincolo delle cauzioni costituite.
(4) È quindi opportuno modificare il regolamento (CE) n. 174/1999.
(5) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,
ha adottato il presente regolamento:
Art. 1.
Il regolamento (CE) n. 174/1999 è modificato come segue.
1) All'articolo 9 è aggiunto il seguente quarto comma:
(Omissis).
2) Il testo dell'articolo 20 ter è sostituito dal seguente:
(Omissis).
3) Il testo riportato nell'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato VIII.
Art. 2.
I titoli relativi ad uno dei prodotti di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 174/1999, che sono stati rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento con scadenza successiva al 30 giugno 2002, che menzionano nella casella 7 una delle destinazioni indicate nello stesso allegato, su richiesta dell'interessato sono annullati e le cauzioni sono svincolate proporzionalmente ai quantitativi non utilizzati.
Art. 3.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Allegato
(Omissis)