§ 20.4.272 - Regolamento 27 giugno 2002, n. 1151.
Regolamento (CE) n. 1151/2002 del Consiglio che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.4 accordi con i paesi terzi
Data:27/06/2002
Numero:1151


Sommario
Art. 1.      1. Il regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari dell'Estonia, definito negli allegati C(a) e C(b) del presente regolamento, sostituisce quello [...]
Art. 2.      I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine superiore a 09.5100 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Art. 3.      1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito in virtù dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del [...]
Art. 4.      Il regolamento (CE) n. 1349/2000 è abrogato.
Art. 5.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 20.4.272 - Regolamento 27 giugno 2002, n. 1151.

Regolamento (CE) n. 1151/2002 del Consiglio che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Estonia.

(G.U.C.E. 29 giugno 2002, n. L 170).

 

     Il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra (in prosieguo: l'accordo), prevede delle concessioni per taluni prodotti agricoli originari dell'Estonia.

     (2) Il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dell'esito dei negoziati dell'Uruguay Round nel settore agricolo, compresi i miglioramenti apportati ai vigenti accordi preferenziali, conteneva i primi miglioramenti del regime preferenziale previsto dall'accordo europeo. Il succitato protocollo è stato approvato dal Consiglio a nome della Comunità con decisione 1999/86/CE.

     (3) Miglioramenti del regime preferenziale di cui all'accordo europeo sono stati ugualmente previsti, sotto forma di misura autonoma e transitoria in attesa di un secondo adeguamento delle pertinenti disposizioni dell'accordo europeo, in esito ad un primo ciclo di negoziati volti a liberalizzare gli scambi agricoli. Tali miglioramenti sono entrati in vigore il 1° luglio 2000 con regolamento (CE) n. 1349/2000 del Consiglio, del 19 giugno 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Estonia. Il secondo adeguamento delle pertinenti disposizioni dell'accordo europeo - che prenderà la forma di un ulteriore protocollo aggiuntivo all'accordo europeo - non è ancora entrato in vigore.

     (4) È stato negoziato un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo sulla liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli.

     (5) La rapida attuazione degli adeguamenti costituisce una parte essenziale dell'esito dei negoziati per la conclusione di un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo. Si ravvisa pertanto l'opportunità di stabilire un adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo.

     (6) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (7) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana. I contingenti tariffari previsti dal presente regolamento devono quindi essere gestiti secondo tali norme.

     (8) In seguito ai suddetti negoziati, il regolamento (CE) n. 1349/2000 è divenuto privo di oggetto e dovrebbe quindi essere abrogato,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     1. Il regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari dell'Estonia, definito negli allegati C(a) e C(b) del presente regolamento, sostituisce quello definito nell'allegato Va dell'accordo europeo.

     2. Alla data di entrata in vigore del protocollo aggiuntivo che adegua l'accordo europeo per tener conto dell'esito dei negoziati tra le parti sulle nuove concessioni agricole reciproche, le concessioni previste da tale protocollo sostituiscono quelle di cui agli allegati C(a) e C(b) del presente regolamento.

     3. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente regolamento conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

 

     Art. 2.

     I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine superiore a 09.5100 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

 

     Art. 3.

     1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito in virtù dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato dei cereali, ovvero, laddove necessario, dal comitato istituito in virtù delle pertinenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 4.

     Il regolamento (CE) n. 1349/2000 è abrogato.

 

     Art. 5.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 2002.

 

 

Allegato C(a)

 

     I seguenti prodotti originari dell'Estonia beneficiano, all'atto dell'importazione nella Comunità, di un dazio preferenziale nullo senza limitazioni quantitative [dazio applicabile pari allo 0% della nazione più favorita (NPF)]

 

     Codice NC [1]

     0101 10 90

     0101 90 19

     0101 90 30

     0101 90 90

     0104

     0106 19 10

     0106 39 10

     0204

     0205

     0206 80 91

     0206 90 91

     0207 13 91

     0207 14 91

     0207 26 91

     0207 27 91

     0207 35 91

     0207 36 89

     0208

     0210 91 00

     0210 92 00

     0210 93 00

     0210 99 10

     0210 99 21

     0210 99 29

     0210 99 31

     0210 99 39

     0210 99 59

     0210 99 60

     0210 99 79

     0210 99 80

     0407 00 90

     0409 00 00

     0410 00 00

     0601

     0602

     0603

     0604

     0701 10 00

     0701 90 10

     0701 90 50

     0701 90 90

     0703 10

     0703 90 00

     0704 20 00

     0704 90 90

     0705 19 00

     0705 21 00

     0705 29 00

     0706

     0708 10 00

     0708 90 00

     0709 20 00

     0709 30 00

     0709 40 00

     0709 52 00

     0709 59

     0709 60 10

     0709 60 99

     0709 70 00

     0709 90 10

     0709 90 20

     0709 90 50

     0709 90 90

     0710 10 00

     0710 21 00

     0710 22 00

     0710 29 00

     0710 30 00

     0710 80 51

     0710 80 59

     0710 80 61

     0710 80 69

     0710 80 70

     0710 80 80

     0710 80 85

     0710 80 95

     0710 90 00

     0711 40 00

     0711 59 00

     0711 90 10

     0711 90 50

     0711 90 80

     0711 90 90

     0712 20 00

     0712 31 00

     0712 32 00

     0712 33 00

     0712 39 00

     0712 90 05

     0712 90 30

     0712 90 50

     0712 90 90

     0713 50 00

     0713 90 10

     0713 90 90

     0802 11 90

     0802 12 90

     0802 21 00

     0802 22 00

     0802 31 00

     0802 32 00

     0802 40

     0802 90 50

     0802 90 85

     0806 20 11

     0806 20 12

     0806 20 91

     0806 20 92

     0806 20 98

     0808 20 90

     0809 40 90

     0810 40 30

     0810 40 50

     0810 40 90

     0810 60 00

     0810 90 95

     0811 90 39

     0811 90 50

     0811 90 70

     0811 90 75

     0811 90 80

     0811 90 95

     0812 10 00

     0812 90 40

     0812 90 50

     0812 90 60

     0812 90 99

     0813 10 00

     0813 20 00

     0813 30 00

     0813 40 10

     0813 40 30

     0813 40 95

     0813 50 15

     0813 50 19

     0813 50 91

     0813 50 99

     0901 12 00

     0901 21 00

     0901 22 00

     0901 90 90

     0902 10 00

     0904 12 00

     0904 20 10

     0904 20 90

     0907 00 00

     0910 40 13

     0910 40 19

     0910 40 90

     0910 91 90

     0910 99 99

     1001 90 10

     1008 10 00

     1008 20 00

     1008 90 90

     1102 90 90

     1103 19 90

     1103 20 90

     1105 10 00

     1105 20 00

     1106 10 00

     1106 30

     1107

     1108 20 00

     1208 10 00

     1209

     1210

     1211 90 30

     1212 10 10

     1212 10 99

     1214 90 10

     1302 19 05

     1501 00 90

     1502 00 90

     1503 00 19

     1503 00 90

     1504 10 10

     1504 10 99

     1504 20 10

     1504 30 10

     1507

     1508 10 90

     1508 90 10

1508 90 90

     1511 10 90

     1511 90 11

     1511 90 19

     1511 90 91

     1511 90 99

     1512

     1513

     1514

     1515

     1516 10 10

     1516 20 91

     1516 20 95

     1516 20 96

     1516 20 98

     1517 10 90

     1517 90 99

     1518 00 31

     1518 00 39

     1522 00 91

     1601 00 10

     1602 10 00

     1602 20 19

     1602 20 90

     1602 31

     1602 32 19

     1602 32 30

     1602 32 90

     1602 39 29

     1602 39 40

     1602 39 80

     1602 41 90

     1602 42 90

     1602 49 90

     1602 50 31

     1602 50 39

     1602 50 80

     1602 90 10

     1602 90 31

     1602 90 41

     1602 90 69

     1602 90 72

     1602 90 74

     1602 90 76

     1602 90 78

     1602 90 98

     1603 00 10

     1703

     1704 90 10

     2001 10 00

     2001 90 20

     2001 90 50

     2001 90 70

     2001 90 75

     2001 90 85

     2001 90 93

     2001 90 96

     2003 20 00

     2003 90 00

     2004 10 10

     2004 10 99

     2004 90 30

     2004 90 50

     2004 90 91

     2004 90 98

     2005 10 00

     2005 20 20

     2005 20 80

     2005 40 00

     2005 51 00

     2005 59 00

     2005 60 00

     2005 90 10

     2005 90 50

     2005 90 60

     2005 90 70

     2005 90 75

     2005 90 80

     2006 00 99

     2007 10 91

     2007 10 99

     2007 99 10

     2007 99 91

     2007 99 98

     2008 11 92

     2008 11 94

     2008 11 96

     2008 11 98

     2008 19 19

     2008 19 93

     2008 19 95

     2008 19 99

     2008 40 11

     2008 40 21

     2008 40 29

     2008 40 39

     2008 40 51

     2008 40 59

     2008 40 71

     2008 40 91

     2008 40 99

2008 50 11

     2008 60 11

     2008 60 31

     2008 60 39

     2008 60 51

     2008 60 59

     2008 60 61

     2008 60 71

     2008 60 79

     2008 60 91

     2008 80 11

     2008 80 31

     2008 80 39

     2008 80 50

     2008 80 70

     2008 80 91

     2008 80 99

     2008 92 14

     2008 92 34

     2008 92 38

     2008 92 59

     2008 92 74

     2008 92 78

     2008 92 93

     2008 92 96

     2008 92 98

     2008 99 28

     2008 99 37

     2008 99 40

     2008 99 45

     2008 99 49

     2008 99 55

     2008 99 68

     2008 99 72

     2008 99 78

     2008 99 99

     2009 50 10

     2009 50 90

     2009 71 10

     2009 71 91

     2009 71 99

     2009 79 19

     2009 79 30

     2009 79 93

     2009 79 99

     2009 80 19

     2009 80 38

     2009 80 50

     2009 80 63

     2009 80 69

     2009 80 71

     2009 80 79

     2009 80 89

     2009 80 95

     2009 80 96

     2009 80 99

     2009 90 19

     2009 90 29

     2009 90 39

     2009 90 51

     2009 90 59

     2009 90 96

     2009 90 98

     2204 30 10

     2302 50 00

     2306 90 19

     2308 00 90

     2309 10 51

     2309 10 90

     2309 90 10

     2309 90 31

     2309 90 41

     2309 90 51

     2309 90 91

     2905 45 00

 

[1] Come definiti dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

 

 

Allegato C(b)

 

     Per l'importazione nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari dell'Estonia, vigono le concessioni in appresso indicate (NPF = dazio della nazione più favorita)

 

Numero d'ordine

Codice NC

Designazione delle merci [1]

Dazio applicabile (% dazio NPF) [2]

Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)

Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)

Disposizioni specifiche

09.4598

0102 90 05

Animali vivi della specie bovina domestica di peso non superiore a 80 kg

20

178.000 capi

0

[3]

09.4537

0102 90 21

Animali vivi della specie

20

153.000 capi

0

[3]

 

0102 90 29

bovina domestica di peso

 

 

 

 

 

0102 90 41

superiore a 80 kg ma non

 

 

 

 

 

0102 90 49

superiore a 300 kg

 

 

 

 

09.4563

ex 0102 90

Giovenche e vacche, non destinate alla macellazione, delle razze montane: grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau

6% ad valorem

7.000 capi

0

[4]

09.4851

0201

Carni fresche o refrigerate degli animali della specie bovina

esenzione

1.100

350

 

 

0202

Carni congelate degli animali della specie bovina

 

 

 

 

 

1602 50 10

Non cotte, miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte di altre preparazioni e conserve di carni di animali della specie bovina

 

 

 

 

09.4583

ex 0203

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i codici NC 0203 11 90, 0203 12 90, 0203 19 90, 0203 21 90, 0203 22 90, 0203 29 90

esenzione

2.000

375

[5]

09.4852

0206 10 95

Pezzi detti i "onglets" e

esenzione

100

30

 

 

0206 29 91

"hampes" di animali della

 

 

 

 

 

 

specie bovina, freschi,

 

 

 

 

 

 

refrigerati o congelati

 

 

 

 

09.6649

ex 0207

Carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0105, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i codici NC 0207 13 91, 0207 14 91, 0207 26 91, 0207 27 91, 0207 34 10, 0207 34 90, 0207 35 91, 0207 36 81, 0207 36 85, 0207 36 89

esenzione

1.005

250

 

09.4853

0210 19

Carni di animali della specie suina, salate o in salamoia, secche o affumicate, altre

esenzione

100

30

 

09.4578

0401

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

esenzione

800

150

 

09.4546

0402 10 19

Latte scremato in polvere

esenzione

14.000

0

 

 

0402 21 19

Latte in polvere intero

 

 

 

 

 

 

Iogurt non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao: senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:

esenzione

800

240

 

09.4579

0403 10 11

non superiore a 3%

 

 

 

 

 

0403 10 13

superiore a 3% ma non superiore a 6%

 

 

 

 

 

0403 10 19

superiore a 6%

 

 

 

 

 

 

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

 

 

 

0403 10 31

non superiore a 3%

 

 

 

 

 

0403 10 33

superiore a 3% ma non superiore a 6%

 

 

 

 

 

0403 10 39

superiore a 6%

 

 

 

 

09.4580

0403 90 59

Crema acida avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6%

esenzione

1.120

210

 

 

0403 90 61

Crema acida avente tenore, in peso, di materie grasse non superiore a 3%

 

 

 

 

 

0403 90 63

Crema acida avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% ma non superiore a 6%

 

 

 

 

 

0403 90 69

Crema avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6%

 

 

 

 

09.4547

0405 10 11

Burro

esenzione

4.800

900

 

 

0405 10 19

 

 

 

 

 

09.4582

0406 10

Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini

esenzione

1.120

210

 

09.4581

0406 20

Altri formaggi

esenzione

4.000

1.200

 

 

0406 30

 

 

 

 

 

 

0406 40

 

 

 

 

 

 

0406 90

 

 

 

 

 

09.6650

0407 00 11

Uova di pollame

esenzione

600

180

 

 

0407 00 19

 

 

 

 

 

 

0407 00 30

 

 

 

 

 

09.6651

ex 0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i codici NC 0408 11 20, 0408 19 20, 0408 91 20, 0408 99 20

esenzione

205

40

[8]

09.6603

0703 20 00

Agli

esenzione

60

5

 

09.6454

0704 10 00

Cavolfiori e cavoli broccoli

esenzione

270

10

 

 

0704 90 10

Cavoli bianchi e cavoli rossi

 

 

 

 

 

0707 00 05

Cetrioli, freschi o refrigerati

esenzione

illimitata

 

[7]

 

0707 00 90

Cetriolini

 

 

 

 

 

0709 10 00

Carciofi, freschi o refrigerati

esenzione

illimitata

 

[7]

 

0709 90 70

Zucchine refrigerate

esenzione

illimitata

 

[7]

09.6605

0808 10

Mele, fresche

esenzione

400

75

[7]

 

0808 20 50

Pere fresche (escluse pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre)

esenzione

illimitata

 

[7]

 

0809 20 05

Ciliege acide fresche (Prunus cerasus)

esenzione

illimitata

 

[7]

 

0809 20 95

Ciliege fresche (escluse ciliege acide)

esenzione

illimitata

 

[7]

 

ex 0809 40 05

Prugne fresche, dal 1° luglio al 30 settembre

esenzione

illimitata

 

[7]

 

0810 10 00

Fragole, fresche

esenzione

illimitata

 

[6]

09.6609

0810 30

Ribes nero, a grappoli e uva spina

esenzione

130

30

[6]

09.6467

0811 10 11

Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%

esenzione

240

45

[6]

 

0811 10 19

Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13%

esenzione

illimitata

 

[6]

 

0811 10 90

Fragole congelate

esenzione

illimitata

 

[6]

09.6611

0811 20 11

Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina; congelati

esenzione

640

120

 

 

0811 20 19

Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis), e uva spina, congelati, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13%

esenzione

illimitata

 

[6]

 

0811 20 31

Altri lamponi congelati

esenzione

illimitata

 

[6]

 

0811 20 39

Altro ribes nero congelato

esenzione

illimitata

 

[6]

 

0811 20 51

Altro ribes rosso congelato

esenzione

illimitata

 

[6]

 

0811 20 59

Altre more di rovo o di gelso e more-lamponi congelate

esenzione

illimitata

 

[6]

 

0811 20 90

Altri

esenzione

illimitata

 

[6]

09.6641

ex 1001

Frumento (grano) e frumento segalato, escluso il codice NC 1001 90 10

esenzione

4.400

1.300

 

09.6642

1002

Segale

esenzione

1.500

500

 

09.6643

1003 00 10

Orzo destinato alla semina

esenzione

6.500

2.000

 

 

ex 1003 00 90

Orzo non destinato alla produzione di malto

 

 

 

 

 

ex 1003 00 90

Orzo per la produzione di malto

esenzione

illimitata

 

 

09.4588

1004 00

Avena

esenzione

4.800

900

 

09.6644

1101

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato

esenzione

2.000

600

 

09.6645

ex 1102

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato, escluso il codice NC 1102 90 90

esenzione

2.000

600

 

09.6646

ex 1103

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali, esclusi i codici NC 1103 19 90 e 1103 20 90

esenzione

100

30

 

09.6647

1108 13

Fecola di patate

esenzione

100

30

 

09.4584

ex 1601 00

Salsicce, salami e prodotti simili, di carni, di frattaglie o di sangue, escluso il codice NC 1601 00 10

esenzione

960

180

 

 

ex 1602 41

Altre preparazioni o conserve di carni, di frattaglie o di sangue: della specie suina

 

 

 

 

 

 

Prosciutti e loro pezzi, escluso il codice NC 1602 41 90

 

 

 

 

 

ex 1602 42

Altre preparazioni o conserve di carni, di frattaglie o di sangue: della specie suina

 

 

 

 

 

 

Spalle e loro pezzi, escluso il codice NC 1602 42 90

 

 

 

 

 

ex 1602 49

Altre preparazioni o conserve di carni, di frattaglie o di sangue: della specie suina

 

 

 

 

 

 

Altre, compresi i miscugli, escluso il codice NC 1602 49 90

 

 

 

 

09.6652

1602 32 11

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue, di volatili della voce 0105: di galli e galline, non cotte

esenzione

160

30

 

 

1602 39 21

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue, di volatili della voce 0105: diversi da galli e galline, non cotte

 

 

 

 

09.6470

2207 10 00

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol.

esenzione

71

3

 

09.6648

ex 2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, esclusi i codici NC 2309 10 51, 2309 10 90, 2309 90 10, 2309 90 20, 2309 90 31, 2309 90 41, 2309 90 51, 2309 90 91

esenzione

200

50

 

 

[1] Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

[2] Quando esiste un dazio minimo NPF, il dazio minimo applicabile è uguale al dazio minimo NPF moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna. 

[3] Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Repubblica ceca, Slovacchia, Bulgaria, Romania, Ungheria, Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania. Qualora le importazioni totali nella Comunità superino, per un dato anno, i 500.000 capi, la Comunità può prendere le misure di gestione necessarie per proteggere il mercato, indipendentemente da qualsiasi altro diritto concesso nell'ambito dell'accordo. 

[4] Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Repubblica ceca, Slovacchia, Bulgaria, Romania, Ungheria, Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania. 

[5] Esclusi i filetti presentati separatamente. 

[6] Regime dei prezzi minimi all'importazione figurante nell'allegato al presente allegato. 

[7] La riduzione si applica unicamente alla parte ad valorem del dazio. 

[8] In equivalente uova essiccate (100 kg uova liquide = 25,7 kg uova essiccate).

 

Appendice dell'allegato C(b)

 

     Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione

     1. I prezzi minimi all'importazione per i seguenti prodotti destinati alla trasformazione originari dell'Estonia, sono stabiliti come segue:

 

Codice NC

Descrizione

Prezzo minimo all'importazione

(EUR/t peso netto)

ex 0810 10

Fragole, fresche, destinate alla trasformazione

514

ex 0810 30 10

Ribes nero (cassis), fresco, destinato alla trasformazione

385

ex 0810 30 30

Ribes rosso, fresco, destinato alla trasformazione

233

ex 0811 10 11

Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%: frutto intero

750

ex 0811 10 11

Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%: altre

576

ex 0811 10 19

Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore a 13%: frutto intero

750

ex 0811 10 19

Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore a 13%: altre

576

ex 0811 10 90

Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero

750

ex 0811 10 90

Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altre

576

ex 0811 20 19

Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore a 13%: frutto intero

995

ex 0811 20 19

Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore a 13%: altri

796

ex 0811 20 31

Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero

995

ex 0811 20 31

Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altri

796

ex 0811 20 39

Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: senza picciolo

628

ex 0811 20 39

Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altro

448

ex 0811 20 51

Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: senza picciolo

390

ex 0811 20 51

Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altro

295

 

     2. I prezzi minimi all'importazione, fissati al punto 1, vengono rispettati per ogni consegna. Qualora il valore che figura su una dichiarazione doganale sia inferiore al prezzo minimo all'importazione, viene applicato un dazio compensatore pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il valore che figura sulla dichiarazione in dogana.

     3. Qualora l'evoluzione dei prezzi all'importazione di un determinato prodotto contemplato dalla presente appendice indichi che i prezzi potrebbero scendere al di sotto dei prezzi minimi all'importazione in un futuro immediato, la Commissione delle Comunità europee ne informa le autorità della Repubblica di Estonia per consentire loro di rimediare alla situazione.

     4. Su richiesta della Comunità o dell'Estonia, la commissione mista esamina il funzionamento del sistema o prevede la revisione del livello dei prezzi minimi all'importazione. Essa adotta, all'occorrenza, le decisioni opportune.

     5. Per incoraggiare e promuovere lo sviluppo degli scambi, e nell'interesse reciproco di tutte le parti interessate, può essere organizzata una consultazione tre mesi prima di ciascuna campagna di commercializzazione nella Comunità. Alla riunione partecipano la Commissione delle Comunità europee e le organizzazioni di produttori europei dei prodotti in questione, da un lato, e le autorità, le organizzazioni di produttori e di esportatori di tutti i paesi esportatori associati, dall'altro.

     Durante le consultazioni vengono discusse la situazione del mercato per quanto riguarda i frutti in bacche (compresi, in particolare, le previsioni in materia di produzione, la situazione delle scorte, l'evoluzione dei prezzi e un eventuale sviluppo del mercato), nonché le possibilità di adeguare l'offerta alla domanda.