Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.4 misure monetarie |
Data: | 11/07/2002 |
Numero: | 1253 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 800/1999 è modificato come segue: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.4.139 – Regolamento 11 luglio 2002, n. 1253.
Regolamento (CE) n. 1253/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 800/1999 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli.
(G.U.C.E. 12 luglio 2002, n. L 183).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Attualmente i requisiti per il riconoscimento e il controllo delle società specializzate sul piano internazionale in materia di controllo e sorveglianza (in appresso "SCS") da parte degli Stati membri sono indicati in un documento di lavoro della Commissione, che non è giuridicamente vincolante. Nella sua relazione speciale n. 7/2001 sulle restituzioni all'esportazione, la Corte dei conti ha riscontrato alcune carenze nel regime delle prove di arrivo a destinazione per le restituzioni all'esportazione differenziate per i prodotti agricoli, nel quale le SCS svolgono un ruolo fondamentale. Alla luce delle raccomandazioni contenute nella suddetta relazione speciale, è opportuno rendere giuridicamente vincolanti i requisiti per il riconoscimento e il controllo delle SCS, integrandoli nel
(2) Si ritiene inoltre necessario predisporre un sistema di sanzioni efficace, che gli Stati membri dovranno applicare in presenza di prove di arrivo irregolari rilasciate dalle SCS.
(3) Allo stato attuale mancano norme comuni per il rilascio degli attestati di scarico da parte dei servizi ufficiali degli Stati membri stabiliti nei paesi terzi. Occorre pertanto stabilire i requisiti minimi che tali servizi devono rispettare all'atto del rilascio di una prova di arrivo secondaria.
(4) Al fine di semplificare l'onere amministrativo derivante dalla presentazione delle prove di arrivo, è opportuno aumentare gli importi delle restituzioni all'esportazione per i quali non è richiesta una prova di importazione.
(5) La gestione di restituzioni d'importo modesto è assai gravosa per le autorità competenti. Si ritiene pertanto opportuno, ai fini di una semplificazione, fissare una soglia di 100 EUR al di sotto della quale i servizi competenti degli Stati membri hanno la facoltà di rifiutare il pagamento delle restituzioni.
(6) Allo stesso tempo è necessario adeguare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del
(7) È quindi opportuno modificare di conseguenza il
(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) all'articolo 9, paragrafo 1, il testo della lettera c) è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
2) all'articolo 16:
a) al paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
b) al paragrafo 2, la frase introduttiva e le lettere b) e c) sono sostituite dal testo seguente:
(Omissis).
c) il paragrafo 5 è soppresso;
3) sono inseriti i seguenti articoli da 16 bis a 16 septies:
(Omissis).
4) il testo dell'articolo 17 è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
5) all'articolo 49, il testo del paragrafo 9 è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
6) sono aggiunti gli allegati da VI a X di cui all'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003, fatte salve le seguenti eccezioni:
a) l'articolo 1, punto 1, si applica a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento;
b) l'articolo 1, punti 4 e 5, si applica alle dichiarazioni di esportazione accettate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento;
c) per quanto riguarda le SCS che hanno ottenuto un'autorizzazione di non più di tre anni anteriormente al 1° gennaio 2003, l'articolo 16 bis e l'allegato VI, capitolo I, si applicano per la prima volta al momento del rinnovo dell'autorizzazione.
ALLEGATO [1]
(Omissis)
[1] Allegato X rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 4 marzo 2003, n. L 59.