Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 40. Energia |
Capitolo: | 40.2 energia elettrica |
Data: | 11/02/1998 |
Numero: | 53 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto del regolamento. |
Art. 2. Domanda di autorizzazione. |
Art. 3. Fase istruttoria. |
Art. 4. Provvedimento di autorizzazione. |
Art. 5. Titolarità degli impianti e uso dell'energia prodotta. |
Art. 6. Abrogazione di norme. |
Art. 7. Entrata in vigore. |
§ 40.2.51 - D.P.R. 11 febbraio 1998, n. 53. [1]
Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
(G.U. 23 marzo 1998, n. 68).
Art. 1. Oggetto del regolamento.
1. Il presente regolamento, fatta salva la disciplina conseguente all'emanazione dei decreti legislativi predisposti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della
a) autorizzazione alla produzione di energia elettrica da parte di imprese attraverso impianti esistenti, potenziamento di impianti esistenti o nuovi impianti per uso proprio o per la cessione al concessionario delle attività riservate allo Stato nel settore elettrico, di cui all'articolo 14 del
b) autorizzazione alla produzione di energia elettrica per usi diversi da quelli di cui alla lettera a), mediante costruzione di nuovi impianti o modifica di quelli esistenti, da parte delle imprese elettriche minori di cui all'articolo 4, n. 8, della
c) autorizzazione all'istallazione ed all'esercizio di gruppi elettrogeni, ad eccezione di quelli indicati al comma 3;
d) autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 17 del
2. Le procedure previste dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 17 del
3. Fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 22, comma 11, del
a) non sono soggetti all'autorizzazione di cui al comma 1, lettera c), l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni funzionanti di continuo con potenza nominale non superiore a 3 MW se alimentati a metano o GPL e potenza termica non superiore a 1 MW se alimentati a benzina o gasolio, nonché di gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e che non comportano emissioni in atmosfera;
b) l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni funzionanti di continuo, se determinanti inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, nonché di gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica di soccorso, non sono soggetti all'autorizzazione di cui al comma 2;
c) all'installazione ed all'esercizio dei gruppi elettrogeni di cui alle lettere a) e b) del presente comma, purché siano effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali, può procedersi previa comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio ed al concessionario delle attività riservate allo Stato nel settore elettrico, di cui all'articolo 14 del
4. Per il concessionario delle attività riservate allo Stato nel settore elettrico, di cui all'articolo 14 del
Art. 2. Domanda di autorizzazione.
1. La domanda di autorizzazione è presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ne trasmette copia al concessionario delle attività riservate allo Stato nel settore elettrico, di cui all'articolo 14 del
2. Alla domanda è allegato il progetto dell'impianto, corredato da una relazione nella quale sono comunque indicati: il ciclo produttivo, l'indicazione del presumibile termine per la messa a regime dell'impianto, l'utilizzo dell'energia elettrica prodotta, le esigenze per le quali si vuol procedere alla realizzazione dell'impianto, nonché le caratteristiche di collegamento al sistema elettrico nazionale.
3. Nel caso di gruppi elettrogeni la domanda per l'installazione e l'esercizio riporta le esigenze per le quali si vuol procedere alla installazione ed i dati circa il combustibile utilizzato, le caratteristiche del motore primo e la potenza elettrica espressa in kw.
4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 del
Art. 3. Fase istruttoria.
1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della copia della domanda di cui all'articolo 2, il concessionario delle attività riservate allo Stato nel settore elettrico, di cui all'articolo 14 del
2. Nei casi di cui al comma 4 dell'articolo 2 i Ministeri dell'ambiente e della sanità, nonché le regioni e i comuni interessati, devono esprimere il parere di competenza entro novanta giorni. Il predetto termine è sospeso, in caso di richiesta di informazioni o documentazione aggiuntiva. Trascorso inutilmente tale termine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato convoca immediatamente apposita conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 della
3. Le determinazioni della Conferenza circa la domanda di autorizzazione presentata, le prescrizioni e le altre modalità esecutive da imporre al soggetto richiedente devono essere assunte all'unanimità tra i rappresentanti delle amministrazioni statali e regionali, e dei comuni interessati. Nel caso in cui non venga raggiunta la prescritta unanimità, si procede ai sensi dell'articolo 14 della
Art. 4. Provvedimento di autorizzazione.
1. Entro sessanta giorni dal ricevimento dei pareri o dalle determinazioni assunte nella conferenza dei servizi secondo la disciplina di cui all'articolo 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta, con proprio decreto, il provvedimento con cui rilascia o nega l'autorizzazione.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento provvede alla modifica dei regolamenti di attuazione degli articoli 2 e 4 della
Art. 5. Titolarità degli impianti e uso dell'energia prodotta.
1. Ai fini delle modifiche dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, che riguardano solo la titolarità dell'impianto stesso o l'uso dell'energia elettrica prodotta, non si applicano le procedure di cui agli articoli 2, comma 4, e 3, commi 2 e 3.
Art. 6. Abrogazione di norme.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia, limitatamente alla materia procedimentale dallo stesso disciplinata:
a) l'articolo 211, comma 2, del
b) gli articoli 17 e 18 del
c) l'articolo 10 del
d) il terzo capoverso del numero 6) dell'articolo 4 della
Art. 7. Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Per la sospensione di efficacia del presente decreto, vedi l'art. 1 del