§ 1.1.12 - Regolamento 4 marzo 1980, n. 565.
Regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:04/03/1980
Numero:565


Sommario
Art. 1.      Il presente regolamento stabilisce le norme generali concernenti il versamento, prima dell'esportazione, di un importo pari alle restituzioni all'esportazione per i prodotti disciplinati dai [...]
Art. 2. 
Art. 3.      Sono ammessi al beneficio del presente regolamento i prodotti per i quali è stata fissata una restituzione pari o superiore a 0
Art. 4.      1. A richiesta dell'interessato, viene pagato un importo pari alla restituzione all'esportazione non appena i prodotti di base sono posti sotto controllo doganale che garantisca che i prodotti [...]
Art. 5.      1. A richiesta dell'interessato, viene pagato un importo pari alla restituzione all'esportazione non appena i prodotti o le merci siano sottoposti al regime di deposito doganale o di zona franca [...]
Art. 6.      Il beneficio dei regimi previsti dal presente regolamento è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca il rimborso di un importo pari a quello pagato, maggiorato di un importo [...]
Art. 7.      Le competenti autorità degli Stati membri possono rifiutare il beneficio dei regimi contemplati dal presente regolamento se la persona del richiedente non è tale da garantire che l'insieme [...]
Art. 8.      Se necessario, i prodotti di base, i prodotti e le merci che non beneficiano del regime contemplato dal presente regolamento saranno indicati in un elenco da compilarsi
Art. 9.      Il regolamento (CEE) n. 441/69 è abrogato a decorrere dal 1° aprile 1980; esso continua tuttavia ad applicarsi alle operazioni avviate in conformità delle disposizioni di detto regolamento
Art. 10.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 1.1.12 - Regolamento 4 marzo 1980, n. 565.

Regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli.

(G.U.C.E. 7 marzo 1980, n. L 062).

 

Art. 1.

     Il presente regolamento stabilisce le norme generali concernenti il versamento, prima dell'esportazione, di un importo pari alle restituzioni all'esportazione per i prodotti disciplinati dai seguenti regolamenti:

     - regolamento n. 136/66/CEE (grassi),

     - regolamento (CEE) n. 804/68 (latte e prodotti lattiero-caseari),

     - regolamento (CEE) n. 805/68 (carni bovine),

     - regolamento (CEE) n. 727/70 (tabacco greggio),

     - regolamento (CEE) n. 1035/72 (ortofrutticoli),

     - regolamento (CEE) n. 3330/74 (zucchero),

     - regolamento (CEE) n. 2727/75 (cereali),

     - regolamento (CEE) n. 2759/75 (carni suine),

     - regolamento (CEE) n. 2771/75 (uova),

     - regolamento (CEE) n. 2777/75 (pollame),

     - regolamento (CEE) n. 100/76 (prodotti della pesca),

     - regolamento (CEE) n. 1418/76 (riso),

     - regolamento (CEE) n. 516/77 (prodotti trasformati a base di ortofrutticoli),

     - regolamento (CEE) n. 337/79 (vino).

 

     Art. 2. [1]

     Ai fini del presente regolamento si intendono per:

     a) - prodotti, i prodotti di cui all'articolo 1;

     - prodotti di base, i prodotti destinati all'esportazione previa trasformazione in prodotti trasformati o in merci; le merci destinate all'esportazione previa trasformazione sono parimenti considerate prodotti di base;

     b) prodotti trasformati, i prodotti:

     - ottenuti dalla trasformazione di prodotti di base, e

     - ai quali è applicabile una restituzione all'esportazione;

     c) merci, le merci elencati negli allegati B e C del regolamento (CEE) n. 3035/80.

 

     Art. 3.

     Sono ammessi al beneficio del presente regolamento i prodotti per i quali è stata fissata una restituzione pari o superiore a 0.

 

     Art. 4.

     1. A richiesta dell'interessato, viene pagato un importo pari alla restituzione all'esportazione non appena i prodotti di base sono posti sotto controllo doganale che garantisca che i prodotti trasformati o le merci saranno esportati entro un determinato termine.

     2. Il regime di cui al presente articolo si applica ai prodotti trasformati e alle merci ottenuti da prodotti di base, sempreché le operazioni di perfezionamento attivo non siano vietate per prodotti analoghi.

     Tale regime non si applica tuttavia in casi eccezionali in cui i prodotti trasformati o le merci sono ottenuti da prodotti di base per i quali non esiste alcuna difficoltà di smercio.

     3. Per quanto riguarda le procedure di controllo e il tasso di rendimento, i prodotti di base sono soggetti alle stesse regole che si applicano, nel quadro del perfezionamento attivo, ai prodotti della stessa natura, eccettuate le regole relative ai tassi forfettari di rendimento.

     I tassi di rendimento da applicare ai prodotti di base utilizzati nella fabbricazione delle merci elencate nell'allegato C del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione sono indicati nel detto allegato [2].

     4. La restituzione all'esportazione di cui al paragrafo 1 è: a) in caso di prodotti trasformati, quella applicabile al prodotto trasformato in questione;

b) in caso di merci, quella fissata appositamente per i prodotti di base:

     - impiegati, o

     - considerati, a titolo delle disposizioni comunitarie, come impiegati

     per la produzione di tali merci.

     5. Salvo nel caso di fissazione anticipata, il tasso della restituzione all'esportazione è quello in vigore il giorno in cui i prodotti di base vengono posti sotto controllo doganale.

     6. In caso di fissazione anticipata della restituzione, per determinare gli eventuali aggiustamenti del tasso di restituzione applicabile si prende in considerazione il giorno in cui i prodotti di base vengono posti sotto controllo doganale.

     7. Se la restituzione all'esportazione differisce a seconda dell'uso o della destinazione, il tasso applicabile è quello più basso. Tuttavia, se l'uso o la destinazione è stato dichiarato, il tasso da applicare è quello fissato per l'uso o la destinazione cui verranno avviati i prodotti trasformati o le merci.

 

     Art. 5.

     1. A richiesta dell'interessato, viene pagato un importo pari alla restituzione all'esportazione non appena i prodotti o le merci siano sottoposti al regime di deposito doganale o di zona franca ai fini della loro esportazione entro un determinato termine.

     2. Il regime di cui al presente articolo si applica ai prodotti e alle merci destinati all'esportazione come tali, sempreché si tratti di prodotti o merci idonei all'immagazzinamento. Tale regime non si applica tuttavia in casi eccezionali quando per i prodotti o merci interessati non esiste alcuna difficoltà di smercio.

     3. Se la restituzione all'esportazione differisce a seconda dell'uso o della destinazione, il tasso applicabile è quello più basso. Tuttavia, se l'uso o la destinazione è stato dichiarato, il tasso da applicare è quello fissato per l'uso o la destinazione cui verranno avviati i prodotti o le merci.

 

     Art. 6.

     Il beneficio dei regimi previsti dal presente regolamento è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca il rimborso di un importo pari a quello pagato, maggiorato di un importo supplementare.

     A prescindere dai casi di forza maggiore, questa cauzione viene incamerata totalmente o parzialmente:

     - nel caso in cui il rimborso non sia stato effettuato in quanto l'esportazione non ha avuto luogo entro il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 1, o

     - se risulta che non è sorto alcun diritto alla restituzione o che il diritto alla restituzione riguardava un importo inferiore.

 

     Art. 7.

     Le competenti autorità degli Stati membri possono rifiutare il beneficio dei regimi contemplati dal presente regolamento se la persona del richiedente non è tale da garantire che l'insieme dell'operazione verrà effettuata conformemente alla normativa in vigore.

     In ogni Stato membro questa facoltà verrà esercitata conformemente ai principi in vigore in tale Stato che regolano la non discriminazione tra i richiedenti e la libertà del commercio e dell'industria.

 

     Art. 8.

     Se necessario, i prodotti di base, i prodotti e le merci che non beneficiano del regime contemplato dal presente regolamento saranno indicati in un elenco da compilarsi.

 

     Art. 9.

     Il regolamento (CEE) n. 441/69 è abrogato a decorrere dal 1° aprile 1980; esso continua tuttavia ad applicarsi alle operazioni avviate in conformità delle disposizioni di detto regolamento.

 

     Art. 10.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica dal 1° aprile 1980 ai prodotti di base, ai prodotti e alle merci sottoposti a controllo a decorrere da tale data.

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2026/83.

[2] Paragrafo già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2026/83 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 444/2003.