§ 14.4.335 - Regolamento 6 agosto 2001, n. 2031.
Regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.4 tariffe doganali comuni
Data:06/08/2001
Numero:2031


Sommario
Art. 1.      L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.


§ 14.4.335 - Regolamento 6 agosto 2001, n. 2031.

Regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

(G.U.C.E. 23 ottobre 2001, n. L 279).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, in particolare gli articoli 9 e 12,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, di seguito denominata "nomenclatura combinata", che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero della Comunità e di altre politiche comunitarie relative all'importazione o all'esportazione di merci.

(2) La nomenclatura combinata è ripresa all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. Nello stesso allegato sono fissate le aliquote dei dazi autonomi e convenzionali e le unità supplementari statistiche.

     (3) È opportuno modernizzare e semplificare l'allegato I alla luce di quanto stabilito dall'iniziativa SLIM (semplificazione delle legislazione per il mercato interno).

     (4) Occorre modificare la nomenclatura combinata per tener conto:

     1) dei cambiamenti nella nomenclatura del sistema armonizzato in conformità della raccomandazione del 25 giugno 1999 del consiglio di cooperazione doganale e delle sue conseguenze in materia di tariffa doganale comune;

     2) delle modifiche nei requisiti in materia di statistiche e di politica commerciale;

     3) degli sviluppi tecnologici e commerciali;

     4) della necessità di adeguare o chiarificare i testi.

     (5) L'allegato I contiene gli adattamenti alle aliquote del dazio derivanti dalle misure adottate dal Consiglio, e in particolare la decisione 94/800/CE, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994), ed una serie di altre misure adottate dal Consiglio o dalla Commissione.

     (6) Conformemente all'articolo 12, la Commissione adotta un regolamento che riprende la versione completa della nomenclatura combinata e i dazi autonomi e convenzionali quali risultano dalle misure adottate dal Consiglio o dalla Commissione. Detto regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee al più tardi il 31 ottobre ed è applicabile a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

     (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

 

Art. 1.

     L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.

 

 

     ALLEGATO I

     (Omissis)

 

     ALLEGATO II [1]

     (Omissis)

 


[1] Allegato rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 7 febbraio 2003, n. L 32.