§ 1.6.H56 - Regolamento 23 luglio 2001, n. 1512.
Regolamento (CE) n. 1512/2001 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1254/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:23/07/2001
Numero:1512


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 1254/1999 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.H56 - Regolamento 23 luglio 2001, n. 1512.

Regolamento (CE) n. 1512/2001 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1254/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine.

(G.U.C.E. 26 luglio 2001, n. L 201).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     considerando quanto segue:

     (1) Il mercato della carne bovina ha subito una grave perturbazione in seguito al calo di fiducia dei consumatori, allarmati per la comparsa di nuovi casi di encefalopatia spongiforme dei bovini (BSE), e al loro disinteresse per i prodotti del settore. La situazione è caratterizzata da una netta diminuzione della domanda, conseguente ad una sensibile contrazione del consumo e delle esportazioni, con un numero crescente di capi invenduti negli allevamenti. Ne consegue una crisi del mercato particolarmente funesta e incontrollabile. È pertanto necessario adottare una serie di misure intese a riequilibrare il mercato mediante un contenimento della futura produzione.

     (2) Il premio speciale per i bovini maschi, previsto all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, è uno dei principali strumenti di sostegno della produzione di carni bovine. Questo premio è attualmente limitato da un massimale regionale. Limitando ulteriormente il numero di animali che possono beneficiare del premio speciale, si ridurrebbe l'incentivo alla produzione. Sarebbe pertanto opportuno introdurre, per un periodo di tempo limitato, una riduzione del massimale regionale basata sui pagamenti effettuati nel corso degli anni precedenti. Inoltre, per incoraggiare i produttori a convertire i bovini magri in manzi, che sono tenuti al pascolo per un periodo più lungo, dovrebbe essere possibile un secondo pagamento del premio per i manzi che hanno già beneficiato di un primo pagamento del premio come tori.

     (3) La deroga che consente agli Stati membri di modificare o derogare al limite di 90 capi per azienda e per fascia di età cui è soggetta la concessione del premio speciale può determinare un aumento del numero di capi ammissibili al premio nelle grandi unità di produzione. Al fine di ridurre questo incentivo, è opportuno rispettare strettamente il suddetto limite, vincolando la facoltà di modificarlo o di derogarvi alla presa in considerazione di aspetti ambientali e occupazionali nel quadro della politica di sviluppo rurale.

     (4) Dal momento che la produzione di carne bovina è determinata essenzialmente dal numero di vacche, è possibile ottenere una riduzione della produzione futura diminuendo il numero di vacche nutrici. A questo fine è opportuno potenziare l'effetto riduttore della produzione che si ottiene con l'inclusione delle giovenche nel novero degli animali ammissibili al premio per vacca nutrice di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1254/1999 , fissando una proporzione minima di giovenche per un periodo limitato e aumentandone la proporzione massima. Tenuto conto delle dimensioni ridotte del patrimonio zootecnico bovino del Regno Unito a causa dell'afta epizootica, questo obbligo non si applicherebbe a tale paese nel 2002 e solo in misura limitata nel 2003. Ciò implica corrispondenti adeguamenti del massimale nazionale distinto per le giovenche di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1254/1999 . Per semplificare la gestione di questa misura, i produttori che presentano domanda per un numero esiguo di premi sarebbero esonerati da questa condizione. Al fine di ottenere una riduzione della produzione, conviene inoltre sospendere, per un periodo di tempo limitato, la possibilità di ridistribuire i diritti al premio reimmessi nella riserva nazionale. Onde tener conto della diminuzione del numero di vacche nutrici a causa dell'afta epizootica, il Regno Unito dovrebbe essere esonerato da questa misura nel 2002.

     (5) Il numero di capi che possono beneficiare del premio speciale e del premio per vacca nutrice viene attualmente limitato applicando un coefficiente di densità pari a 2 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro, conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1254/1999 . Per ridurre il numero di capi detenuti dalle aziende intensive che possono beneficiare di questi premi e quindi favorire una produzione più estensiva, è opportuno ridurre progressivamente il coefficiente di densità a 1,9 UBA nel 2002 e 1,8 UBA nel 2003.

     (6) I quantitativi che devono essere acquistati per smaltire le attuali scorte animali dovute alla diminuzione del consumo rischiano di superare il limite massimo fissato all'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999 . Tale limite dovrebbe essere maggiorato per il 2001 onde evitare di ricorrere al regime denominato "rete di sicurezza", previsto all'articolo 47, paragrafo 5, dello stesso regolamento.

     (7) Le misure previste dal presente regolamento hanno lo scopo di ovviare alla situazione attuale del mercato. In futuro, l'evoluzione della situazione stessa potrebbe rendere necessaria l'adozione di nuovi provvedimenti,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1254/1999 è modificato come segue:

     1) All'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

     «Tuttavia, per l'esercizio 2001, il secondo pagamento di cui alla lettera b), secondo trattino, può essere concesso anche ai bovini che hanno fruito del primo pagamento di cui alla lettera a).»

     2) All'articolo 4, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:

     «Tuttavia per gli esercizi 2002 e 2003 si applicano i seguenti massimali regionali:

     Belgio 228 787

     Danimarca 221 688

     Germania 1 536 113

     Grecia 141 606

     Spagna 643 525

     Francia 1 734 779

     Irlanda 1 028 153

     Italia 478 997

     Lussemburgo 18 922

     Paesi Bassi 126 346

     Austria 338 720

     Portogallo 160 720

     Finlandia 200 000

     Svezia 233 481

     Regno Unito 1 361 978

     Durante tale periodo restano valide le attuali note in calce dell'allegato I. Tuttavia, durante tale periodo il massimale per il Regno Unito di cui all'ultima nota è di 1 461 978.».

     3) All'articolo 4, paragrafo 5, il primo trattino è sostituito dal seguente:

     «— modificare o sopprimere il limite di 90 capi per azienda o per fascia d'età, sulla base di criteri obiettivi che rientrino nella politica di sviluppo rurale e unicamente a condizione che essi tengano conto degli aspetti ambientali e occupazionali,».

     4) All'articolo 4, paragrafo 7, lettera b), è aggiunta la seguente frase:

     «Tuttavia, per i bovini di cui al paragrafo 2, secondo comma, l'importo del premio è fissato a 98 EUR.»

     5) All'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, le cifre «80 %» e «20 %» sono sostituite rispettivamente da «60 %» e «40 %».

     6) All'articolo 6, paragrafo 2, sono aggiunti i seguenti secondo, terzo e quarto comma:

     «Tuttavia, per gli esercizi 2002 e 2003, il numero di giovenche da detenere è pari almeno al 15 % del numero totale di capi per i quali è chiesto il premio.

     Nel Regno Unito l'obbligo di detenere un numero minimo di giovenche non si applica nel 2002 ed è limitato al 5 % nel 2003.

     I produttori che chiedono meno di 14 premi alla vacca nutrice sono esentati dall'applicazione della condizione relativa al numero minimo di giovenche.»

     7) All'articolo 9, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

     «Tuttavia, nel 2002 e nel 2003 i diritti trasferiti alla riserva nazionale conformemente al paragrafo 4, secondo trattino, non sono ridistribuiti fino al 31 dicembre 2003. Per il Regno Unito questa norma è applicabile solo nel 2003.»

     8) All'articolo 10, paragrafo 1, sono inseriti i seguenti terzo, quarto e quinto comma:

     «Tuttavia, per gli esercizi 2002 e 2003, il massimale nazionale distinto deve essere pari almeno al 10 % e non superiore al 40 % del massimale nazionale dello Stato membro interessato quale indicato nell'allegato II del presente regolamento.

     Se, nel 2002 e 2003, gli Stati membri decidono di valersi della facoltà di cui al primo comma, il premio alla vacca nutrice è accordato ai produttori che detengono un numero di giovenche pari almeno al 5 % e non superiore al 20 % del numero totale di capi per i quali è chiesto il premio.

     I produttori che chiedono meno di 14 premi alla vacca nutrice sono esonerati dall'applicazione della condizione relativa al numero minimo di giovenche.»

     9) All'articolo 12, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

     «Il numero totale dei capi che possono beneficiare del premio speciale e del premio per vacca nutrice viene limitato applicando un coefficiente di densità dei capi detenuti nell'azienda pari a 2 unità bestiame adulto (UBA) per ettaro e per anno civile. Il coefficiente di densità è di 1,9 UBA a decorrere dal 1o gennaio 2002 e di 1,8 UBA a decorrere dal 1o gennaio 2003.»

     10) All'articolo 47, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     «Tali acquisti non possono superare le 350 000 tonnellate all'anno e per tutta la Comunità. Tuttavia, per il 2001 il massimale d'acquisto è fissato a 500 000 tonnellate.»

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002. Tuttavia i paragrafi 1, 4 e 10 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.