Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 23/07/2001 |
Numero: | 1512 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 1254/1999 è modificato come segue: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.6.H56 - Regolamento 23 luglio 2001, n. 1512.
Regolamento (CE) n. 1512/2001 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1254/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine.
(G.U.C.E. 26 luglio 2001, n. L 201).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando quanto segue:
(1) Il mercato della carne bovina ha subito una grave perturbazione in seguito al calo di fiducia dei consumatori, allarmati per la comparsa di nuovi casi di encefalopatia spongiforme dei bovini (BSE), e al loro disinteresse per i prodotti del settore. La situazione è caratterizzata da una netta diminuzione della domanda, conseguente ad una sensibile contrazione del consumo e delle esportazioni, con un numero crescente di capi invenduti negli allevamenti. Ne consegue una crisi del mercato particolarmente funesta e incontrollabile. È pertanto necessario adottare una serie di misure intese a riequilibrare il mercato mediante un contenimento della futura produzione.
(2) Il premio speciale per i bovini maschi, previsto all'articolo 4 del
(3) La deroga che consente agli Stati membri di modificare o derogare al limite di 90 capi per azienda e per fascia di età cui è soggetta la concessione del premio speciale può determinare un aumento del numero di capi ammissibili al premio nelle grandi unità di produzione. Al fine di ridurre questo incentivo, è opportuno rispettare strettamente il suddetto limite, vincolando la facoltà di modificarlo o di derogarvi alla presa in considerazione di aspetti ambientali e occupazionali nel quadro della politica di sviluppo rurale.
(4) Dal momento che la produzione di carne bovina è determinata essenzialmente dal numero di vacche, è possibile ottenere una riduzione della produzione futura diminuendo il numero di vacche nutrici. A questo fine è opportuno potenziare l'effetto riduttore della produzione che si ottiene con l'inclusione delle giovenche nel novero degli animali ammissibili al premio per vacca nutrice di cui all'articolo 6 del
(5) Il numero di capi che possono beneficiare del premio speciale e del premio per vacca nutrice viene attualmente limitato applicando un coefficiente di densità pari a 2 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro, conformemente all'articolo 12 del
(6) I quantitativi che devono essere acquistati per smaltire le attuali scorte animali dovute alla diminuzione del consumo rischiano di superare il limite massimo fissato all'articolo 47, paragrafo 2, del
(7) Le misure previste dal presente regolamento hanno lo scopo di ovviare alla situazione attuale del mercato. In futuro, l'evoluzione della situazione stessa potrebbe rendere necessaria l'adozione di nuovi provvedimenti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) All'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:
«Tuttavia, per l'esercizio 2001, il secondo pagamento di cui alla lettera b), secondo trattino, può essere concesso anche ai bovini che hanno fruito del primo pagamento di cui alla lettera a).»
2) All'articolo 4, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:
«Tuttavia per gli esercizi 2002 e 2003 si applicano i seguenti massimali regionali:
Belgio 228 787
Danimarca 221 688
Germania 1 536 113
Grecia 141 606
Spagna 643 525
Francia 1 734 779
Irlanda 1 028 153
Italia 478 997
Lussemburgo 18 922
Paesi Bassi 126 346
Austria 338 720
Portogallo 160 720
Finlandia 200 000
Svezia 233 481
Regno Unito 1 361 978
Durante tale periodo restano valide le attuali note in calce dell'allegato I. Tuttavia, durante tale periodo il massimale per il Regno Unito di cui all'ultima nota è di 1 461 978.».
3) All'articolo 4, paragrafo 5, il primo trattino è sostituito dal seguente:
«— modificare o sopprimere il limite di 90 capi per azienda o per fascia d'età, sulla base di criteri obiettivi che rientrino nella politica di sviluppo rurale e unicamente a condizione che essi tengano conto degli aspetti ambientali e occupazionali,».
4) All'articolo 4, paragrafo 7, lettera b), è aggiunta la seguente frase:
«Tuttavia, per i bovini di cui al paragrafo 2, secondo comma, l'importo del premio è fissato a 98 EUR.»
5) All'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, le cifre «80 %» e «20 %» sono sostituite rispettivamente da «60 %» e «40 %».
6) All'articolo 6, paragrafo 2, sono aggiunti i seguenti secondo, terzo e quarto comma:
«Tuttavia, per gli esercizi 2002 e 2003, il numero di giovenche da detenere è pari almeno al 15 % del numero totale di capi per i quali è chiesto il premio.
Nel Regno Unito l'obbligo di detenere un numero minimo di giovenche non si applica nel 2002 ed è limitato al 5 % nel 2003.
I produttori che chiedono meno di 14 premi alla vacca nutrice sono esentati dall'applicazione della condizione relativa al numero minimo di giovenche.»
7) All'articolo 9, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:
«Tuttavia, nel 2002 e nel 2003 i diritti trasferiti alla riserva nazionale conformemente al paragrafo 4, secondo trattino, non sono ridistribuiti fino al 31 dicembre 2003. Per il Regno Unito questa norma è applicabile solo nel 2003.»
8) All'articolo 10, paragrafo 1, sono inseriti i seguenti terzo, quarto e quinto comma:
«Tuttavia, per gli esercizi 2002 e 2003, il massimale nazionale distinto deve essere pari almeno al 10 % e non superiore al 40 % del massimale nazionale dello Stato membro interessato quale indicato nell'allegato II del presente regolamento.
Se, nel 2002 e 2003, gli Stati membri decidono di valersi della facoltà di cui al primo comma, il premio alla vacca nutrice è accordato ai produttori che detengono un numero di giovenche pari almeno al 5 % e non superiore al 20 % del numero totale di capi per i quali è chiesto il premio.
I produttori che chiedono meno di 14 premi alla vacca nutrice sono esonerati dall'applicazione della condizione relativa al numero minimo di giovenche.»
9) All'articolo 12, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Il numero totale dei capi che possono beneficiare del premio speciale e del premio per vacca nutrice viene limitato applicando un coefficiente di densità dei capi detenuti nell'azienda pari a 2 unità bestiame adulto (UBA) per ettaro e per anno civile. Il coefficiente di densità è di 1,9 UBA a decorrere dal 1o gennaio 2002 e di 1,8 UBA a decorrere dal 1o gennaio 2003.»
10) All'articolo 47, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Tali acquisti non possono superare le 350 000 tonnellate all'anno e per tutta la Comunità. Tuttavia, per il 2001 il massimale d'acquisto è fissato a 500 000 tonnellate.»
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002. Tuttavia i paragrafi 1, 4 e 10 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.