§ 1.1.31 - Regolamento 23 luglio 2001, n. 1502.
Regolamento (CE) n. 1502/2001 della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:23/07/2001
Numero:1502


Sommario
Art. 1.      Il settore 9 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.1.31 - Regolamento 23 luglio 2001, n. 1502.

Regolamento (CE) n. 1502/2001 della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.

(G.U.C.E. 24 luglio 2001, n. L 199).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000, in particolare l'articolo 31, paragrafo 14,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1384/2001 , ha fissato, sulla base della nomenclatura combinata, una nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione. Quest'ultima precisa, tra l'altro, le condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto nel caso dei formaggi per i quali è concessa una restituzione, in particolare per quanto riguarda il tenore massimo d'acqua e il tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca. Si è rivelata la necessità di adattare le condizioni per taluni formaggi in modo da riflettere meglio la realtà dei prodotti esportati.

      (2) Nella nota in calce [8] del settore 9 dell'allegato I, il regolamento suindicato prevede la condizione di rispettare un tenore minimo di proteine del latte per alcuni prodotti lattiero-caseari ai fini del beneficio della restituzione. Per agevolare l'espletamento delle formalità doganali e garantire l'armonizzazione con le altre disposizioni, è opportuno imporre agli operatori di indicare nella dichiarazione all'esportazione il tenore massimo d'acqua e il tenore minimo di proteine del latte nella sostanza secca lattica non grassa del prodotto.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Il settore 9 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87 è modificato come segue:

     1) I dati relativi ai codici NC ex 0406 90 85 sono sostituiti dai dati dell'allegato del presente regolamento.

     2) La nota in calce [8] è sostituita dal testo seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

     ALLEGATO

     (Omissis)