Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 23/07/2001 |
Numero: | 1502 |
Sommario |
Art. 1. Il settore 9 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87 è modificato come segue: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.1.31 - Regolamento 23 luglio 2001, n. 1502.
Regolamento (CE) n. 1502/2001 della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.
(G.U.C.E. 24 luglio 2001, n. L 199).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato da ultimo dal
(2) Nella nota in calce [8] del settore 9 dell'allegato I, il regolamento suindicato prevede la condizione di rispettare un tenore minimo di proteine del latte per alcuni prodotti lattiero-caseari ai fini del beneficio della restituzione. Per agevolare l'espletamento delle formalità doganali e garantire l'armonizzazione con le altre disposizioni, è opportuno imporre agli operatori di indicare nella dichiarazione all'esportazione il tenore massimo d'acqua e il tenore minimo di proteine del latte nella sostanza secca lattica non grassa del prodotto.
(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il settore 9 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87 è modificato come segue:
1) I dati relativi ai codici NC ex 0406 90 85 sono sostituiti dai dati dell'allegato del presente regolamento.
2) La nota in calce [8] è sostituita dal testo seguente:
(Omissis).
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
ALLEGATO
(Omissis)