§ 3.1.121 – Direttiva 29 aprile 2004, n. 72.
Direttiva n. 2004/72/CE della Commissione recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.1 questioni generali
Data:29/04/2004
Numero:72


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Criteri per la valutazione delle prassi di mercato
Art. 3.  Procedure di consultazione e divulgazione delle decisioni
Art. 4.  Informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci
Art. 5.  Registro delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate
Art. 6.  Operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione
Art. 7.  Operazioni sospette da segnalare
Art. 8.  Tempi della segnalazione
Art. 9.  Contenuto della segnalazione
Art. 10.  Modalità di segnalazione
Art. 11.  Responsabilità e segreto professionale
Art. 12.  Attuazione
Art. 13.  Entrata in vigore
Art. 14.  Destinatari


§ 3.1.121 – Direttiva 29 aprile 2004, n. 72. [1]

Direttiva n. 2004/72/CE della Commissione recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prassi di mercato ammesse, la definizione di informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci, l'istituzione di un registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate, la notifica delle operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione e la segnalazione di operazioni sospette. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 162).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), in particolare l'articolo 1, punto 1, secondo comma, e punto 2, lettera a), e l'articolo 6, paragrafo 10, quarto, quinto e settimo trattino,

     dopo aver consultato il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari per un parere tecnico,

     considerando quanto segue:

     (1) I partecipanti al mercato devono operare con correttezza ed efficienza per non compromettere il regolare funzionamento dei mercati e la loro integrità. In particolare, le prassi di mercato che inibiscono l'interazione fra l'offerta e la domanda, limitando le opportunità di altri operatori di reagire a talune operazioni, possono mettere a rischio l'integrità dei mercati; è pertanto meno probabile che le autorità competenti le ammettano. Le prassi di mercato che invece migliorano la liquidità sono più facilmente ammesse di quelle che la riducono. È inoltre meno probabile che le autorità competenti ammettano prassi di mercato che violano le norme e le regole dirette a prevenire gli abusi di mercato, o i codici di condotta. Dato che le prassi di mercato mutano rapidamente per soddisfare le esigenze degli investitori, le autorità competenti devono prestare attenzione all'emergere di nuove prassi di mercato.

     (2) La trasparenza delle prassi seguite dai partecipanti al mercato è un criterio fondamentale di cui le autorità competenti devono tener conto per determinare se una data prassi possa essere ammessa. Tanto meno trasparente è una prassi, tanto minori sono le probabilità che sia ammessa. Può tuttavia accadere che per ragioni strutturali le prassi seguite sui mercati non regolamentati siano meno trasparenti di prassi analoghe adottate sui mercati regolamentati. Tali prassi non devono essere considerate di per sé inammissibili da parte delle autorità competenti.

     (3) Determinate prassi seguite su un dato mercato non devono mettere a rischio l'integrità di altri mercati della Comunità, connessi direttamente o indirettamente, che siano o no mercati regolamentati. Di conseguenza, più alto è il rischio per l'integrità di un siffatto mercato connesso all'interno della Comunità, minore è la probabilità che dette prassi siano ammesse dalle autorità competenti.

     (4) Nel valutare l'ammissibilità di una determinata prassi di mercato, le autorità competenti devono consultarsi con altre autorità competenti, in particolare qualora esistano mercati comparabili a quello in esame. È tuttavia possibile che si verifichino circostanze in cui una data prassi possa essere considerata ammissibile su un determinato mercato e inammissibile su un altro mercato comparabile all'interno della Comunità. Qualora una prassi di mercato sia ammessa in uno Stato membro ma non in un altro, la questione può essere discussa in seno al comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari al fine di giungere ad una soluzione. Quanto alla decisione di ammissibilità, le autorità competenti devono garantire un elevato grado di consultazione e di trasparenza nei riguardi dei partecipanti al mercato e degli utenti finali.

     (5) È essenziale assicurare agli operatori sui mercati degli strumenti derivati il cui sottostante non sia uno strumento finanziario una maggiore certezza giuridica in merito alla nozione di informazione privilegiata.

     (6) L'istituzione a cura degli emittenti o dei soggetti che agiscono in loro nome e per loro conto di un registro delle persone che lavorano per loro, in virtù di un contratto di lavoro o altro, e che hanno accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente l'emittente, costituisce una misura valida per la tutela dell'integrità del mercato. Un siffatto registro può servire agli emittenti e ai soggetti citati per controllare il flusso delle informazioni privilegiate e per gestire in tal modo i loro obblighi di riservatezza. Può inoltre offrire alle autorità competenti uno strumento utile per monitorare l'applicazione della legislazione in materia di abusi di mercato. Gli emittenti e le autorità competenti devono poter determinare quali informazioni privilegiate siano in possesso delle persone aventi accesso alle informazioni privilegiate e la data a partire dalla quale vi hanno avuto accesso. L'accesso alle informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente l'emittente da parte delle persone iscritte nel registro non esenta tali persone dall'obbligo cui sono soggette di astenersi dall'abuso di informazioni privilegiate di cui alla definizione della direttiva 2003/6/CE.

     (7) La notifica delle operazioni effettuate per conto proprio da persone che esercitano responsabilità di direzione all'interno di un emittente, o da persone ad esse strettamente legate, non soltanto rappresenta un'informazione utile per i partecipanti al mercato ma costituisce altresì un ulteriore mezzo a disposizione delle autorità competenti per vigilare sui mercati. L'obbligo cui sono soggetti gli alti dirigenti di notificare le operazioni lascia impregiudicato l'obbligo a loro carico di astenersi dall'abuso di informazioni privilegiate di cui alla definizione della direttiva 2003/6/CE.

     (8) La notifica delle operazioni deve essere conforme alle norme sulla trasmissione dei dati personali stabilite dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

     (9) La segnalazione delle operazioni sospette all'autorità competente da parte di chiunque compia professionalmente operazioni su strumenti finanziari presuppone l'esistenza di indizi sufficienti del fatto che le operazioni possano costituire un abuso di mercato, ossia di motivi che consentano ragionevolmente di sospettare che le operazioni configurino abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato. Alcune operazioni, che di per sé non danno adito ad alcun sospetto, possono fornire indizi di possibili abusi di mercato se esaminate in combinazione con altre operazioni, con determinati comportamenti o con altre informazioni.

     (10) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

     (11) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1. Definizioni

     Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 2003/6/CE si intende per:

     1) "persona che esercita responsabilità di direzione all'interno di un emittente": una persona che sia

     a) membro degli organi di amministrazione, di direzione o di controllo dell'emittente;

     b) un alto dirigente che, pur non essendo membro degli organi di cui alla precedente lettera a), abbia regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente l'emittente e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente;

     2) "persona strettamente legata a una persona che esercita responsabilità di direzione all'interno di un emittente":

     a) il coniuge della persona che esercita responsabilità di direzione o altro partner equiparato al coniuge a norma del diritto nazionale;

     b) il figlio a carico della persona che esercita responsabilità di direzione, a norma del diritto nazionale;

     c) altri parenti della persona che esercita responsabilità di direzione, che abbiano convissuto per almeno un anno con detta persona alla data dell'operazione in oggetto;

     d) qualunque persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano esercitate da una persona così come definita al punto 1 del presente articolo o alle precedenti lettere a), b) e c) del presente punto, ovvero che sia direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona;

     3) "persona che compie professionalmente operazioni": quanto meno le imprese di investimento o gli enti creditizi;

     4) "impresa di investimento": persona giuridica di cui all'articolo 1, punto 2, della direttiva 93/22/CEE del Consiglio;

     5) "ente creditizio": persona giuridica di cui all'articolo 1, punto 1, della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

     6) "autorità competente": l'autorità competente di cui all'articolo 1, punto 7, della direttiva 2003/6/CEE del Consiglio.

 

          Art. 2. Criteri per la valutazione delle prassi di mercato

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, punto 1, secondo comma, e punto 2, lettera a), della direttiva 2003/6/CE, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti, fatta salva la cooperazione con altre autorità, tengano conto dei seguenti criteri non esaustivi nel valutare l'ammissibilità di una data prassi di mercato:

     a) il grado di trasparenza della prassi in questione rispetto all'intero mercato;

     b) la necessità di salvaguardare il gioco delle forze di mercato e la regolare interazione fra l'offerta e la domanda;

     c) il livello d'impatto della prassi in questione sulla liquidità e sull'efficienza del mercato;

     d) il grado in cui la prassi in questione tiene conto del meccanismo di negoziazione sul mercato interessato e permette ai partecipanti al mercato di reagire prontamente e adeguatamente alla nuova situazione creata dalla prassi stessa;

     e) il rischio inerente alla prassi in questione per l'integrità dei mercati direttamente o indirettamente connessi, regolamentati o no, su cui è negoziato lo stesso strumento finanziario in tutta la Comunità;

     f) l'esito di eventuali indagini sulla prassi di mercato in questione, svolta da un'autorità competente o da altra autorità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2003/6/CE, in particolare quando detta prassi abbia violato norme e regole dirette a prevenire gli abusi di mercato, ovvero codici di condotta, sul mercato rilevante o su mercati direttamente o indirettamente connessi nella Comunità;

     g) le caratteristiche strutturali del mercato interessato, ivi compreso il carattere regolamentato o non regolamentato, il tipo di strumenti finanziari negoziati e il tipo di operatori, con particolare riguardo alla quota di partecipazione al mercato degli investitori al dettaglio.

     Gli Stati membri provvedono affinché, nel valutare la necessità di cui al primo comma, lettera b), le autorità competenti analizzino in particolare l'impatto della prassi in questione sulla base dei principali parametri di mercato quali le condizioni specifiche del mercato prima dell'introduzione di tale prassi, il prezzo medio ponderato di una singola sessione o il prezzo di chiusura giornaliero.

     2. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente non consideri inammissibili le prassi di mercato, in particolare le nuove prassi emergenti, soltanto perché non le ha ammesse in precedenza.

     3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti riesaminino regolarmente le prassi di mercato da esse ammesse, tenendo soprattutto conto dei cambiamenti significativi del contesto del mercato interessato, quali modifiche delle regole di negoziazione o dell'infrastruttura del mercato.

 

          Art. 3. Procedure di consultazione e divulgazione delle decisioni

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, punto 1, secondo comma, e punto 2, lettera a), della direttiva 2003/6/CE, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti seguano le procedure di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo nel valutare se ammettere, ovvero continuare ad ammettere, una data prassi di mercato.

     2. Fatto salvo l'articolo 11, secondo comma, della direttiva 2003/6/CE, gli Stati membri provvedono affinché, prima di decidere se ammettere o no una data prassi di mercato, le autorità competenti consultino, a seconda del caso, organismi pertinenti quali i rappresentanti degli emittenti, dei prestatori di servizi finanziari, dei consumatori, nonché altre autorità e operatori di mercato.

     La procedura di consultazione deve prevedere la consultazione di altre autorità competenti, in particolare qualora esistano mercati comparabili, ad esempio, per struttura, volume e tipo di operazioni.

     3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti divulghino le decisioni da esse adottate sull'ammissibilità della prassi di mercato in questione, corredate di una descrizione appropriata di detta prassi. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le autorità competenti trasmettano al più presto possibile le decisioni da esse adottate al comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari che provvederà immediatamente a pubblicarle sul suo sito Internet.

     La divulgazione include una descrizione dei criteri presi in considerazione per determinare l'ammissibilità della prassi in questione, in particolare qualora le conclusioni sull'ammissibilità di detta prassi differiscano su diversi mercati degli Stati membri.

     4. Qualora siano già state avviate indagini su casi specifici, le procedure di consultazione di cui ai paragrafi da 1 a 3 possono essere rinviate fino al termine dell'indagine e alle eventuali relative sanzioni.

     5. Una prassi di mercato ammessa a seguito della procedura di consultazione di cui ai paragrafi da 1 a 3 può essere modificata solo tramite la stessa procedura di consultazione.

 

          Art. 4. Informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci

     Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, punto 1, secondo comma, della direttiva 2003/6/CE, si ritiene che gli utenti dei mercati su cui sono negoziati gli strumenti derivati su merci si aspettano di ricevere un'informazione concernente, direttamente o indirettamente, uno o più strumenti derivati siffatti quando tale informazione:

     a) è messa comunemente a disposizione degli utenti di tali mercati, o

     b) è soggetta all'obbligo di divulgazione a norma di disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle regole, dei contratti e degli usi vigenti sul mercato delle merci sottostanti o sul mercato dei derivati su merci.

 

          Art. 5. Registro delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, della direttiva 2003/6/CE, gli Stati membri provvedono affinché il registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate comprenda tutte le persone di cui al predetto articolo che abbiano accesso, sia su base regolare che occasionale, a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente l'emittente.

     2. Il registro delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate riporta quanto meno:

     a) l'identità di ogni persona avente accesso a informazioni privilegiate;

     b) la ragione per cui detta persona è stata iscritta nel registro;

     c) la data in cui il registro è stato istituito e quella in cui è stato aggiornato.

     3. Il registro delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate è aggiornato senza indugio:

     a) ogniqualvolta cambi la ragione per cui una persona è stata iscritta nel registro;

     b) ogniqualvolta una persona debba essere iscritta nel registro;

     c) quando occorra annotare che una persona già iscritta nel registro non ha più accesso a informazioni privilegiate e a partire da quando.

     4. Gli Stati membri provvedono affinché il registro delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate sia conservato per almeno cinque anni dalla sua istituzione o dal suo aggiornamento.

     5. Gli Stati membri provvedono affinché le persone incaricate di istituire un registro delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate adottino le misure necessarie affinché le persone iscritte in detto registro che abbiano accesso a informazioni privilegiate riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle informazioni.

 

          Art. 6. Operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2003/6/CE, e fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere obblighi di notifica diversi rispetto a quelli previsti da detto articolo, gli Stati membri provvedono affinché tutte le operazioni relative ad azioni ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato, o a derivati o ad altri strumenti finanziari ad essi legati, effettuate per conto proprio dalle persone di cui al precedente articolo 1, punti 1 e 2, siano notificate alle autorità competenti. Le norme sulla notifica a cui dette persone devono attenersi sono quelle vigenti nello Stato membro in cui l'emittente è registrato. La notifica viene inviata entro cinque giorni lavorativi dalla data dell'operazione all'autorità competente di detto Stato membro. Qualora l'emittente non sia registrato in uno Stato membro, la notifica viene inviata all'autorità competente dello Stato membro in cui devono essere depositate le informazioni annuali relative alle azioni ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2003/71/CE.

     2. Qualora l'importo complessivo delle operazioni non raggiunga i cinquemila euro entro la fine dell'anno, gli Stati membri possono disporre che non sia richiesta alcuna notifica ovvero che la notifica venga rinviata al 31 gennaio dell'anno successivo. Il volume totale delle operazioni viene calcolato sommando le operazioni effettuate per conto delle persone di cui all'articolo 1, punto 1, e quelle effettuate per conto delle persone di cui all'articolo 1, punto 2.

     3. La notifica contiene le seguenti informazioni:

     a) il nome della persona che esercita responsabilità di direzione all'interno di un emittente o, se del caso, il nome della persona ad essa strettamente legata;

     b) le ragioni dell'obbligo di notifica;

     c) il nome dell'emittente;

     d) la descrizione dello strumento finanziario;

     e) la natura dell'operazione (ad esempio: acquisizione o cessione);

     f) la data e il luogo dell'operazione;

     g) il prezzo e il volume dell'operazione.

 

          Art. 7. Operazioni sospette da segnalare

     Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 9, della direttiva 2003/6/CE, gli Stati membri provvedono affinché le persone di cui al precedente articolo 1, punto 3, decidano caso per caso se vi sono motivi ragionevoli per sospettare che un'operazione comporti abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato, tenendo conto degli elementi configuranti abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato di cui agli articoli da 1a 5 della direttiva 2003/6/CE, alla direttiva 2003/124/CE della Commissione recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato, e all'articolo 4 della presente direttiva. Fatto salvo l'articolo 10 della direttiva 2003/6/CE, le persone che compiono professionalmente operazioni sono soggette alle norme in materia di segnalazione vigenti nello Stato membro dove sono registrate o dove hanno la loro sede legale, ovvero, nel caso di succursali, nello Stato membro in cui ha sede la succursale. La segnalazione viene inviata alla competente autorità di detto Stato membro.

     Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti che ricevono la segnalazione di operazioni sospette trasmettano immediatamente tali informazioni alle autorità competenti per i mercati regolamentati interessati.

 

          Art. 8. Tempi della segnalazione

     Gli Stati membri provvedono affinché, qualora le persone di cui all'articolo 1, punto 3, vengano a conoscenza di fatti o di informazioni che forniscano ragionevoli motivi per nutrire sospetti sull'operazione interessata, provvedano senza indugio a segnalarli.

 

          Art. 9. Contenuto della segnalazione

     1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone soggette all'obbligo di segnalazione trasmettano all'autorità competente le seguenti informazioni:

     a) descrizione delle operazioni, ivi compresi il tipo di ordine (ad esempio: ordine con limite di prezzo, ordine al meglio o altro) e il tipo di mercato (ad esempio: mercato dei blocchi);

     b) i motivi per cui si sospetta che le operazioni possano configurare abusi di mercato;

     c) gli estremi per individuare le persone per conto delle quali le operazioni sono state effettuate e le altre persone coinvolte in tali operazioni;

     d) la veste in cui opera la persona soggetta all'obbligo di segnalazione (ad esempio: per conto proprio o per conto di terzi);

     e) qualsiasi informazione rilevante ai fini dell'esame delle operazioni sospette.

     2. Qualora tali informazioni non siano disponibili al momento della segnalazione, questa riporterà quanto meno i motivi per cui la persona che effettua la segnalazione nutre il sospetto che le operazioni possano configurare abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato. Tutte le rimanenti informazioni sono trasmesse all'autorità competente non appena disponibili.

 

          Art. 10. Modalità di segnalazione

     Gli Stati membri provvedono affinché la segnalazione all'autorità competente possa avvenire per posta, per posta elettronica, per fax o per telefono, purché, in quest'ultimo caso, segua conferma scritta su richiesta dell'autorità competente.

 

          Art. 11. Responsabilità e segreto professionale

     1. Gli Stati membri provvedono affinché la persona che effettua la segnalazione all'autorità competente ai sensi degli articoli da 7 a 10 non informi nessun'altro dell'avvenuta segnalazione, in particolare le persone per conto delle quali le operazioni sono state eseguite, e i terzi ad essa connessi, se non in forza di una disposizione di legge. L'osservanza di questo obbligo non implica responsabilità di qualsivoglia natura per la persona che effettua la segnalazione, purché agisca in buona fede.

     2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti non comunichino ad alcuno l'identità della persona che ha effettuato la segnalazione di dette operazioni, qualora la comunicazione sia, o possa verosimilmente essere, pregiudizievole per la persona che effettuato la segnalazione delle operazioni. Tale disposizione lascia impregiudicati gli obblighi previsti dai regimi di controllo e di sanzione di cui alla direttiva 2003/6/CE e le norme sulla trasmissione dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE.

     3. La segnalazione in buona fede all'autorità competente di cui agli articoli da 7 a 10 non costituisce violazione di eventuali limitazioni alla divulgazione delle informazioni imposte per contratto o per disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa, né implica per la persona che effettua la segnalazione alcuna responsabilità di qualsivoglia natura in relazione a detta segnalazione.

 

          Art. 12. Attuazione

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 ottobre 2004. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

 

          Art. 13. Entrata in vigore

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

          Art. 14. Destinatari

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


[1] Abrogata dall'art. 37 del Regolamento 16 aprile 2014, n. 596, con la decorrenza ivi prevista.