Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.5 regolamentazioni doganali specifiche |
Data: | 27/01/2003 |
Numero: | 140 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 14.5.229 - Regolamento 27 gennaio 2003, n. 140.
Regolamento (CE) n. 140/2003 della Commissione che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di gennaio 2003 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania.
(G.U.C.E. 28 gennaio 2003, n. L 23).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1279/98 sono state fissate le quantità di prodotti del settore delle carni bovine originarie della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Bulgaria, che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2003. È possibile soddisfare integralmente le domande di titoli di importazione di prodotti del settore delle carni bovine originarie dell'Ungheria, della Repubblica ceca e della Romania. Tuttavia, le quantità indicate nelle domande di prodotti del settore delle carni bovine originarie della Polonia devono essere ridotte proporzionalmente, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, dello stesso regolamento.
(2) A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1279/98, se nel corso del periodo contingentale, i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione presentate per il primo, secondo e terzo periodo indicato al precedente considerando sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi vengono aggiunti a quelli disponibili per il periodo successivo. Tenuto conto dei quantitativi rimanenti del terzo periodo nonché delle nuove concessioni previste dalla
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. Le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2003 nel quadro dei contingenti previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 sono soddisfatte nella seguente misura:
a) 100 % dei quantitativi richiesti per i prodotti di cui ai codici NC 0201 e 0202 originari dell'Ungheria e della Repubblica ceca;
b) 100 % dei quantitativi richiesti dei prodotti di cui ai codici NC 0201, 0202, 1602 50 31, 1602 50 39 e 1602 50 80 originari della Romania;
c) 6,55569 % dei quantitativi richiesti dei prodotti di cui ai codici NC 0201, 0202 e 1602 50 originari della Polonia.
2. I quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1279/98, compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2003, ammontano a:
a) carni bovine di cui ai codici NC 0201 e 0202:
- 9 610 t di carni originarie dell'Ungheria,
- 3 370 t di carni originarie della Repubblica ceca,
- 3 500 t di carni originarie della Slovacchia,
- 250 t di carni originarie della Bulgaria,
- 3 360 t di carni originarie della Romania;
b) 1 000 t di prodotti del settore delle carni bovine dei codici NC 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20 10, 0210 20 90, 0210 99 51, 0210 99 59 e 0210 99 90 originarie dell'Ungheria;
c) 4 800 t di prodotti delle carni bovine di cui ai codici NC 0201, 0202 e 1602 50 10 originari della Polonia [1];
d) 250 t di prodotti del settore delle carni bovine del codice NC 1602 50 originarie della Romania;
e) 50 t di prodotti del settore delle carni bovine dei codici NC 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20 e 0210 99 51 originari della Romania [2].
Il presente regolamento entra in vigore il 28 gennaio 2003.
[1] Lettera così sostituita dall’art. 5 del
[2] Lettera aggiunta dall’art. 4 del