§ 20.4.371 - Decisione 27 marzo 2003, n. 263.
Decisione n. 2003/263/CE del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.4 accordi con i paesi terzi
Data:27/03/2003
Numero:263


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     
Articolo 1.      Il regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari della Polonia definito negli allegati A a) e A b) e il regime applicabile all'importazione in [...]
Articolo 2.      Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso. Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo europeo.
Articolo 3.      Il presente protocollo è approvato dalla Comunità e dalla Repubblica di Polonia secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti adottano le misure necessarie per attuare il presente [...]
Articolo 4.      Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle rispettive procedure da parte delle parti contraenti, a norma dell'articolo [...]
Articolo 5.      Il presente protocollo è redatto in due esemplari in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e polacca, ciascun testo [...]


§ 20.4.371 - Decisione 27 marzo 2003, n. 263.

Decisione n. 2003/263/CE del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo.

(G.U.U.E. 15 aprile 2003, n. L 97).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra (in seguito denominato «l'accordo europeo»), prevede concessioni commerciali reciproche per taluni prodotti agricoli.

     (2) A norma dell'articolo 20, paragrafo 5 dell'accordo europeo, la Comunità e la Polonia esaminano, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi ulteriori concessioni.

     (3) I primi miglioramenti del regime preferenziale previsto dall'accordo europeo sono stati apportati con il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dell'esito dei negoziati dell'Uruguay Round nel settore agricolo, compresi i miglioramenti dei vigenti regimi preferenziali approvati dalla decisione 2002/63/CE del Consiglio.

     (4) Miglioramenti del regime preferenziale sono stati inoltre decisi in esito ai negoziati volti a liberalizzare gli scambi agricoli conclusi nel 2000. Per quanto concerne la Comunità, tali miglioramenti sono entrati in vigore il 1° gennaio 2001 con il regolamento (CE) n. 2851/2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Repubblica di Polonia. Questo secondo adeguamento del regime preferenziale non è stato ancora integrato nell'accordo europeo in forma di protocollo aggiuntivo.

     (5) I negoziati in vista di ulteriori miglioramenti del regime preferenziale dell'accordo europeo si sono conclusi il 23 dicembre 2002.

     (6) Per consolidare tutte le concessioni sugli scambi agricoli tra le due parti, che comprendono i risultati dei negoziati conclusi nel 2000 e nel 2002, occorrerebbe approvare il nuovo protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che adegua gli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra (in seguito denominato «il protocollo»).

     (7) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date delle dichiarazioni in dogana. Alcuni contingenti tariffari previsti dalla presente decisione dovrebbero quindi essere gestiti secondo tali norme.

     (8) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

      (9) In seguito ai suddetti negoziati il regolamento (CE) n. 2851/2000 è divenuto privo di oggetto e dovrebbe quindi essere abrogato,

     DECIDE:

 

     Art. 1.

     È approvato a nome della Comunità il protocollo allegato che adegua gli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo.

 

          Art. 2.

     Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo a nome della Comunità e a procedere alla notifica di approvazione di cui all'articolo 3 del protocollo.

 

          Art. 3.

     La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

 

          Art. 4.

     La Commissione può modificare, secondo procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, i numeri d'ordine attribuiti ai contingenti tariffari nell'allegato della presente decisione. I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine superiore a 09.5100 sono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

 

          Art. 5.

     1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per lo zucchero istituito dall'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1260/2001 ovvero, laddove necessario, dal comitato istituito in virtù delle pertinenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

          Art. 6.

     Il regolamento (CE) n. 2851/2000 è abrogato con effetto a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo.

 

 

ALLEGATO

Numeri d'ordine dei contingenti tariffari comunitari relativi a prodotti originari della Polonia

(di cui all'articolo 4)

 

N. d'ordine del contingente

Codice NC

Designazione delle merci

09.4598

0102 90 05

Animali vivi della specie bovina domestica di peso inferiore o uguale a 80 kg

09.4537

0102 90 21

0102 90 29

0102 90 41

0102 90 49

Animali vivi della specie bovina domestica di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 300 kg

09.4563

ex 0102 90

Giovenche e vacche non destinate alla macellazione, delle razze montane: grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau

09.4820

0103 92 19

Animali vivi delle specie suine domestiche

09.4824

0201

0202

Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

 

1602 50 10

Non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte della specie bovina

09.4809

ex 0203

Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate

 

ex 0210

Carni della specie suina:

 

0210 11

- prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati

 

0210 12

- pancette (ventresche) e loro pezzi

 

0210 19

- altre

09.5811

ex 0207

Carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0105, escluse le sottovoci 0207 34, 0207 36 81, 0207 36 85

09.4813

0402 10 19

Latte in polvere scremato

 

0402 21 19

Latte in polvere intero

 

0402 21 99

Latte in polvere intero

09.4814

0405 10 11

0405 10 19

0405 10 30

0405 10 50

0405 10 90

0405 20 90

Burro e paste da spalmare lattiere

09.4815

0406

Formaggi e latticini

09.5818

0407 00 11

0407 00 19

0407 00 30

Uova di volatili, in guscio

09.5819

0408 91 80

Tuorli di uova di volatili, essiccati

 

0408 99 80

Altre uova intere, sgusciate

09.5101

0701 10 00

Tuberi-seme di patate

09.5103

0701 90 90

Patata

09.5107

0703 10 11

Cipolle da semina

09.5109

0703 10 19

Cipolle

09.5113

0703 20 00

Agli

09.5159

0808 10 20

0808 10 50

0808 10 90

Mele

09.5282

0808 20 10

Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre

09.4831

ex 1001 90

Frumento (grano) e frumento segalato, diverso dal frumento (grano) duro, escluso il codice NC 1001 90 10

09.5815

1101 00

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato

 

1102

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato

09.4804

1108 13 00

Fecola di patate

09.5816

1210

Coni di luppolo; luppolina

09.5579

1514 11 10

1514 91 10

Oli greggi di ravizzone, di colza o di senapa, diversi da quelli per l'alimentazione umana

09.4806

ex 1601 10

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti, escluso il codice NC 1601 00 10

 

ex 1602

Altre preparazioni o conserve di carni, di frattaglie o di sangue, della specie suina:

 

1602 41 10

- prosciutti e loro pezzi, della specie suina domestica

 

1602 42 10

- spalle e loro pezzi, della specie suina domestica

 

ex 1602 49

- altre, compresi i miscugli, escluso il codice NC 1602 49 90, della specie suina domestica

09.5817

1602 32 11

Carni di galli e di galline, non cotte, trasformate

 

1602 39 21

Altre carni di pollame, non cotte, trasformate

09.5547

1703 90 00

Melassi, diversi dai melassi di canna

09.5285

ex 2009 80

Succhi di altre frutta o di altri ortaggi o legumi, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i codici NC 2009 80 19, 2009 80 38, 2009 80 69, 2009 80 95, 2009 80 96, 2009 80 97 e 2009 80 99

09.5813

ex 2302

Crusche, stacciature e altri residui, escluso il codice NC 2302 50 00

 

 

PROTOCOLLO

     di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo

 

     LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata la «Comunità»,

     da una parte, e

     LA REPUBBLICA DI POLONIA,

     dall'altra,

     CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

     (1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra (in seguito denominato «l'accordo europeo»), è stato firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991 ed è entrato in vigore il 1° febbraio 1994.

     (2) A norma dell'articolo 20, paragrafo 5, dell'accordo europeo, la Comunità e la Repubblica di Polonia esaminano in sede di Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi ulteriori concessioni nel settore agricolo. Su tale base le parti hanno svolto e concluso negoziati.

     (3) Il regime preferenziale nel settore agricolo dell'accordo europeo è stato migliorato per la prima volta dal protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo per tenere conto dell'ultimo allargamento della Comunità e dei risultati dell'Uruguay Round del GATT.

     (4) Altri due cicli di negoziati intesi a migliorare le concessioni commerciali nel settore agricolo si sono conclusi rispettivamente il 26 settembre 2000 e il 23 dicembre 2002.

     (5) Da un lato, il Consiglio ha deciso, con il regolamento (CE) n. 2851/2000, di applicare provvisoriamente, a partire dal 1° gennaio 2001, le concessioni comunitarie risultanti dal ciclo di negoziati del 2000 e, dall'altro, il governo della Polonia ha adottato disposizioni legislative per l'applicazione, a partire dalla stessa data del 1° gennaio 2001, delle equivalenti concessioni polacche (Ordinanze n. 1253/2000, n. 1273/2000 e n. 1274/ 2000).

     (6) Le concessioni sopra indicate saranno completate e sostituite dalle concessioni previste dal presente protocollo alla data dell'entrata in vigore di quest'ultimo,

     HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

 

          Articolo 1.

     Il regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari della Polonia definito negli allegati A a) e A b) e il regime applicabile all'importazione in Polonia di determinati prodotti agricoli originari della Comunità definito negli allegati B a) e B b) del presente protocollo, sostituiscono quelli stabiliti negli allegati VIII e IX di cui all'articolo 20, paragrafi 2 e 4, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra.

 

          Articolo 2.

     Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso. Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo europeo.

 

          Articolo 3.

     Il presente protocollo è approvato dalla Comunità e dalla Repubblica di Polonia secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti adottano le misure necessarie per attuare il presente protocollo.

     Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al primo comma del presente articolo.

 

          Articolo 4.

     Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle rispettive procedure da parte delle parti contraenti, a norma dell'articolo 3.

     I quantitativi di prodotti soggetti a contingenti tariffari e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1° luglio 2002 nell'ambito delle concessioni previste dall'allegato A b) del regolamento (CE) n. 2851/2000 sono detratti integralmente dai quantitativi indicati nell'allegato A b) del protocollo accluso, eccetto i quantitativi per i quali le licenze d'importazione sono state emesse anteriormente al 1° luglio 2002.

     Analogamente, i quantitativi di prodotti soggetti a contingenti tariffari e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1° luglio 2002 o dal 1° gennaio 2003 nell'ambito delle concessioni previste dal regolamento del Consiglio dei ministri del 24 settembre 2002 e dal regolamento del ministro dell'Economia del 17 dicembre 2002 sono detratti integralmente dai quantitativi indicati nell'allegato B b) del protocollo accluso, eccetto i quantitativi per i quali le licenze d'importazione sono state emesse anteriormente al 1° luglio 2002 o al 1° gennaio 2003.

 

          Articolo 5.

     Il presente protocollo è redatto in due esemplari in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e polacca, ciascun testo facente ugualmente fede.

 

     Fatto a Bruxelles, addì trentuno marzo duemilatre.

 

 

ALLEGATO A a)

I dazi doganali all'importazione applicabili nella Comunità ai prodotti

originari della Polonia di seguito elencati sono aboliti - Codici NC

 

     Codice NC (1)

     0101 10 90

     0101 90 19

     0101 90 30

     0101 90 90

     0106 19 10

     0106 39 10

     0205

     0206 80 91

     0206 90 91

     0208 10 11

     0208 10 19

     0208 20 00

     0208 30 00

     0208 40

     0208 50 00

     0208 90 10

     0208 90 55

     0208 90 60

     0208 90 95

     0210 91 00

     0210 92 00

     0210 93 00

     0210 99 10

     0210 99 31

     0210 99 39

     0210 99 59

     0210 99 79

     0210 99 80

     0407 00 90

     0409 00 00

     0410 00 00

     0601 10

     0601 20 30

     0601 20 90

     0602

     0604 10 90

     0604 91

     0604 99 90

     0701 90 10

     0701 90 50

     0703 10 90

     0703 90 00

     0704

     0705

     0706

     0707 00 90

     0708

     0709 20 00

     0709 30 00

     0709 40 00

     0709 51 00

     0709 52 00

     0709 59

     0709 60 10

     0709 60 99

     0709 70 00

     0709 90 10

     0709 90 20

     0709 90 40

     0709 90 50

     0709 90 70

     0709 90 90

     0710 10 00

     0710 21 00

     0710 22 00

     0710 29 00

     0710 30 00

     0710 80 51

     0710 80 59

     0710 80 61

     0710 80 69

     0710 80 70

     0710 80 80

     0710 80 85

     0710 80 95

     0710 90 00

     0711 30 00

     0711 40 00

     0711 51 00

     0711 59 00

     0711 90 10

     0711 90 50

     0711 90 80

     0711 90 90

     0712 20 00

     0712 31 00

     0712 32 00

     0712 33 00

     0712 39 00

     0712 90 05

     0712 90 30

     0712 90 50

     0712 90 90

     0713 50 00

     0713 90

     0802 21 00

     0802 22 00

     0802 31 00

     0802 32 00

     0802 40 00

     0802 90 85

     0806 20

     0807 11 00

     0807 19 00

     0808 20 90

     0809 40 90

     0810 10

     0810 40 30

     0810 40 50

     0810 40 90

     0810 60 00

     0810 90 95

     0811 90

     0812 10 00

     0812 90 10

     0812 90 20

     0812 90 40

     0812 90 50

     0812 90 60

     0812 90 99

     0813 10 00

     0813 20 00

     0813 30 00

     0813 40 10

     0813 40 30

     0813 40 95

     0813 50 12

     0813 50 15

     0813 50 19

     0813 50 39

     0813 50 91

     0813 50 99

     0814 00 00

     0901 12 00

     0901 21 00

     0901 22 00

     0901 90 90

     0902 10 00

     0904 12 00

     0904 20 10

     0904 20 90

     0907 00 00

     0910 40 13

     0910 40 19

     0910 40 90

     0910 91 90

     0910 99 99

     1001 90 10

     1008 10 00

     1008 20 00

     1105

     1106 10 00

     1106 30

     1108 20 00

     1208 10 00

     1209

     1211 90 30

     1212 10 10

     1212 10 99

     1214 90 10

     1302 19 05

     1501 00 90

     1503 00 19

     1503 00 90

     1504 10 10

     1504 10 99

     1504 20 10

     1504 30 10

     1508 10 90

     1508 90

     1511 10 90

     1511 90

     1513

     1515 19

     1515 21

     1515 29

     1515 30 90

     1515 50

     1515 90

     1516 20 95

     1516 20 96

     1516 20 98

     1518 00 31

     1518 00 39

     1522 00 91

     1601 00 10

     1602 10 00

     1602 20

     1602 31

     1602 32 19

     1602 32 30

     1602 32 90

     1602 39 29

     1602 39 40

     1602 39 80

     1602 41 90

     1602 42 90

     1602 49 90

     1602 50 31

     1602 50 39

     1602 50 80

     1602 90 10

     1602 90 31

     1602 90 41

     1602 90 69

     1602 90 98

     1603 00 10

     2001 10 00

     2001 90 20

     2001 90 50

     2001 90 70

     2001 90 75

     2001 90 85

     2001 90 93

     2001 90 96

     2003

     2004 10 10

     2004 10 99

     2004 90 30

     2004 90 50

     2004 90 91

     2004 90 98

     2005 10 00

     2005 20 20

     2005 20 80

     2005 40 00

     2005 51 00

     2005 59 00

     2005 60 00

     2005 90

     2006 00 99

     2007 10 99

     2007 99 10

     2007 99 91

     2007 99 98

     2008 40 11

     2008 40 21

     2008 40 29

     2008 40 39

     2008 40 51

     2008 40 59

     2008 40 71

     2008 40 79

     2008 40 91

     2008 40 99

     2008 50 11

     2008 50 31

     2008 50 39

     2008 50 59

     2008 50 61

     2008 50 69

     2008 50 71

     2008 50 79

     2008 50 92

     2008 50 94

     2008 50 99

     2008 60 11

     2008 60 31

     2008 60 39

     2008 60 51

     2008 60 59

     2008 60 61

     2008 60 69

     2008 60 71

     2008 60 79

     2008 60 91

     2008 60 99

     2008 80

     2008 99 28

     2008 99 37

     2008 99 40

     2008 99 45

     2008 99 49

     2008 99 55

     2008 99 68

     2008 99 72

     2008 99 78

     2008 99 99

     2009 50

     2009 71

     2009 79 19

     2009 79 30

     2009 79 93

     2009 79 99

     2009 80 19

     2009 80 38

     2009 80 69

     2009 80 95

     2009 80 96

     2009 80 97

     2009 80 99

     2009 90 19

     2009 90 29

     2009 90 39

     2302 50 00

     2306 90 19

     2308 00 90

     2309 10 51

     2309 10 90

     2309 90 10

     2309 90 31

     2309 90 41

     2309 90 51

     2309 90 91

 

(1) Come definiti dal regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione, del 1° agosto 2002, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 290 del 28.10.2002, pag. 1).

 

 

ALLEGATO A b)

Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari

della Polonia sono soggette alle concessioni sotto indicate

(NPF = dazio della nazione più favorita)

 

Codice NC

Designazione delle merci (1)

Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) (2)

Quantità dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (tonnellate)

Quantità annuale dall'1.7.2003 (tonnellate)

Incremento annuo successivo (tonnellate)

Disposizioni specifiche

0102 90 05

Animali vivi della specie bovina di peso inferiore o uguale a 80 kg

esenzione

178000 capi

178000 capi

 

(3) (15)

0102 90 21

0102 90 29

0102 90 41

0102 90 49

Animali vivi della specie bovina di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 300 kg

esenzione

153000 capi

153000 capi

 

(3) (15)

ex 0102 90

Giovenche e vacche non destinate alla macellazione, delle razze montane: grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau

esenzione

7000 capi

7000 capi

 

(4) (15)

0103 92 19

Animali vivi delle specie suine domestiche

esenzione

1750

1750

 

(15)

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 10

0104 20 90

Animali vivi delle specie ovina o caprina

esenzione

illimitata

illimitata

 

(6)

0204

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

 

 

 

 

 

0210 99 21

Carni commestibili di animali delle specie ovina e caprina, non disossate

 

 

 

 

 

0210 99 29

Carni commestibili di animali delle specie ovina e caprina, disossate

 

 

 

 

 

0210 99 60

Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina

 

 

 

 

 

1502 00 90

Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina

 

 

 

 

 

1602 90 72

1602 90 74

1602 90 76

1602 90 78

Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di animali delle specie ovina e caprina

 

 

 

 

 

0201

0202

Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

esenzione

19200

20800

1600

(15)

1602 50 10

Non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte della specie bovina

 

 

 

 

(10) (15)

ex 0203

Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate

esenzione

36000

39000

3000

(5) (6) (15)

ex 0210

Carni della specie suina:

 

 

 

 

(6) (15)

0210 11

- prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati

 

 

 

 

 

0210 12

- pancette (ventresche) e loro pezzi

 

 

 

 

 

0210 19

- altre

 

 

 

 

 

ex 0207

Carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0105, escluse le sottovoci 0207 34, 0207 36 81, 0207 36 85

esenzione

43200

46800

3600

(6) (15)

0402 10 19

Latte in polvere scremato

esenzione

12575

14300

1430

(15)

0402 21 19

Latte in polvere intero

 

 

 

 

 

0402 21 99

Latte in polvere intero

 

 

 

 

 

0405 10 11

0405 10 19

0405 10 30

0405 10 50

0405 10 90

0405 20 90

Burro e paste da spalmare lattiere

esenzione

7545

8580

860

(6) (15)

0406

Formaggi e latticini

esenzione

11318

12870

1290

(6) (15)

0407 00 11

0407 00 19

0407 00 30

Uova di volatili, in guscio

esenzione

1875

1875

 

(15)

0408 91 80

Tuorli di uova di volatili, essiccati

esenzione

375

375

 

(7) (15)

0408 99 80

Altre uova intere, sgusciate

 

 

 

 

 

0603 90 00

Fiori recisi

35

illimitata

illimitata

 

 

0701 10 00

Tuberi-seme di patate

esenzione

550

550

 

(15)

0701 90 90

Patata

esenzione

5000

5000

 

(15)

0703 10 11

Cipolle da semina

esenzione

400

400

 

(15)

0703 10 19

Cipolle

esenzione

148500

148500

 

(15)

0703 20 00

Agli

esenzione

875

875

 

(15)

0703 20 00

Agli

9,6 % ad valorem

illimitata

illimitata

 

 

0707 00 05

Cetrioli

esenzione

illimitata

illimitata

 

(8) (11)

0709 10 00

Carciofi

esenzione

illimitata

illimitata

 

(8) (11)

0808 10 10

Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre

esenzione

illimitata

illimitata

 

 

0808 10 20

Mele esenzione

5375

5375

 

 

(8) (13) (15)

0808 10 50

 

 

 

 

 

(8) (13) (15)

0808 10 90

 

 

 

 

 

(8) (13) (15)

0808 10 20

Mele

100 % NPF

-

-

 

(13)

0808 10 50

 

 

 

 

 

(13)

0808 10 90

 

 

 

 

 

(13)

0808 20 10

Pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre

esenzione

250

250

 

(15)

0808 20 50

Pere fresche

esenzione

illimitata

illimitata

 

(8)

0809 20

Ciliegie

esenzione

illimitata

illimitata

 

(8) (11)

0809 40 05

Prugne

 

 

 

 

 

 

- da trasformazione, in imballaggi immediati di capacità superiore, in peso netto, a 250 kg (14)

esenzione

illimitata

illimitata

 

 

 

- altre

esenzione

illimitata

illimitata

 

(8) (12)

0810 20

Lamponi, more di rovo o di gelso e morelamponi

esenzione

illimitata

illimitata

 

(9)

0810 30

Ribes a grappoli, compreso il ribes nero, e uva spina

 

 

 

 

(9)

0811 10

Fragole, congelate

esenzione

illimitata

illimitata

 

(9)

0811 20

Lamponi, more di rovo o di gelso, morelamponi, ribes a grappoli e uva spina; congelati

 

 

 

 

(9)

ex 1001 90

Frumento (grano) e frumento segalato, diverso dal frumento (grano) duro, escluso il codice NC 1001 90 10

esenzione

480000

520000

40000

(6) (15)

1101 00

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato

esenzione

12000

13000

1000

(6) (15)

1102

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato

 

 

 

 

 

1108 13 00

Fecola di patate

esenzione

9375

9375

 

(15)

1210

Coni di luppolo; luppolina

esenzione

250

1000

100

 

1514 11 10

1514 91 10

Oli greggi di ravizzone, di colza o di senapa, diversi da quelli per l'alimentazione umana

esenzione

625

625

 

(15)

ex 1601 00

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti, escluso il codice NC 1601 00 10

esenzione

19200

20800

1600

(6) (15)

ex 1602

Altre preparazioni o conserve di carni, di frattaglie o di sangue, della specie suina:

 

 

 

 

 

1602 41 10

- prosciutti e loro pezzi, della specie suina domestica

 

 

 

 

 

1602 42 10

- spalle e loro pezzi, della specie suina domestica

 

 

 

 

 

ex 1602 49

- altre, compresi i miscugli, escluso il codice NC 1602 49 90, della specie suina domestica

 

 

 

 

 

1602 32 11

Carni di galli e di galline, non cotte, trasformate

esenzione

250

1000

100

 

1602 39 21

Altre carni di pollame, non cotte, trasformate

 

 

 

 

 

1703 90 00

Melassi, diversi dai melassi di canna

esenzione

300000

300000

 

(15)

2007 99 31

Confetture di ciliege acide

esenzione

illimitata

illimitata

 

(8)

2007 99 33

Confetture di fragole

 

 

 

 

 

2007 99 35

Confetture di lamponi

 

 

 

 

 

2007 99 39

Altre preparazioni aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %

esenzione

illimitata

illimitata

 

(8)

ex 2009 80

Succhi di frutta o di ortaggi o legumi, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i codici NC 2009 80 19, 2009 80 38, 2009 80 69, 2009 80 95, 2009 80 96, 2009 80 97 e 2009 80 99

esenzione

500

500

 

(15)

ex 2302

Crusche, stacciature e altri residui, escluso il codice NC 2302 50 00

esenzione

4800

5200

400

(6) (15)

 

(1) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della Nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

(2) Quando esiste un dazio minimo NPF, il dazio minimo applicabile è uguale al dazio minimo NPF moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna.

(3) Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia. Qualora appaia probabile che le importazioni totali di bovini nella Comunità possano superare, per una data campagna, i 500 000 capi, la Comunità può prendere le misure di gestione necessarie per proteggere il mercato, indipendentemente da qualsiasi altro diritto concesso nell'ambito dell'accordo.

(4) Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia.

(5) Esclusi i filetti «mignons» presentati da soli.

(6) La Polonia non concede sovvenzioni all'esportazione di questi prodotti verso l'UE.

(7) In equivalente uova essiccate (100 kg uova liquide = 25,7 kg uova essiccate).

(8) La riduzione si applica unicamente alla parte ad valorem del dazio.

(9) Regime dei prezzi minimi all'importazione figurante nell'appendice al presente allegato.

(10) Coefficiente di conversione in carni fresche = 2,14, purché il tenore di carne sia superiore al 60 %.

(11) Oltre alla riduzione della parte ad valorem del dazio, sono introdotte cinque aliquote addizionali (10 %, 12 %, 14 %, 16 % e 18 %) da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella Nomenclatura combinata.

(12) Oltre alla riduzione della parte ad valorem del dazio, sono introdotte tre aliquote addizionali (10 %, 12 % e 14 %) da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella Nomenclatura combinata.

(13) Per questi codici NC si applicano le seguenti concessioni (applicabili alle mele importate all'interno e al di fuori del contingente tariffario):

     - cinque aliquote addizionali (10 %, 12 %, 14 %, 16 % e 18 %) sono introdotte per il periodo dal 1° gennaio al 14 febbraio, da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella Nomenclatura combinata,

     - tre aliquote addizionali (14 %, 16 % e 18 %) sono introdotte per il periodo dal 15 febbraio al 31 marzo, da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella Nomenclatura combinata,

     - due aliquote addizionali (16 % e 18 %) sono introdotte per il periodo dal 1° aprile al 15 luglio, da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella Nomenclatura combinata,

     - cinque aliquote addizionali (10 %, 12 %, 14 %, 16 % e 18 %) sono introdotte per il periodo dal 16 luglio al 31 dicembre, da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella Nomenclatura combinata.

(14) La registrazione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni fissate nelle pertinenti disposizioni comunitarie [articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 71) e successive modifiche].

(15) I quantitativi di prodotti soggetti al contingente tariffario in vigore e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1° luglio 2002 prima dell'entrata in vigore del presente protocollo, sono detratti integralmente dal quantitativo indicato nella quarta colonna.

 

Appendice all'allegato A b)

Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione

di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione

 

     1. I prezzi minimi all'importazione per i seguenti prodotti destinati alla trasformazione, originari della Polonia, sono stabiliti nel modo seguente:

 

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo minimo all'importazione

(EUR/100 kg peso netto)

ex 0810 20 10

Lamponi, freschi, destinati alla trasformazione

63,1

ex 0810 30 10

Ribes nero, fresco, destinato alla trasformazione

38,5

ex 0810 30 30

Ribes rosso, fresco, destinato alla trasformazione

23,3

ex 0811 10 11

Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %: frutto intero

75,0

ex 0811 10 11

Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %: altre

57,6

ex 0811 10 19

Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore a 13 %: frutto intero

75,0

ex 0811 10 19

Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore a 13 %: altre

57,6

ex 0811 10 90

Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero

75,0

ex 0811 10 90

Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altre

57,6

ex 0811 20 19

Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri uguale o inferiore a 13 %: frutto intero

99,5

ex 0811 20 19

Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri uguale o inferiore a 13 %: altri

79,6

ex 0811 20 31

Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero

99,5

ex 0811 20 31

Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altri

79,6

ex 0811 20 39

Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: senza picciolo

62,8

ex 0811 20 39

Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altro

44,8

ex 0811 20 51

Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: senza picciolo

39,0

ex 0811 20 51

Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altro

29,5

 

     2. I prezzi minimi all'importazione, fissati al punto 1, sono rispettati per ogni spedizione. Qualora il valore che figura su una dichiarazione doganale sia inferiore al prezzo minimo all'importazione, viene applicato un dazio compensatore pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il valore che figura sulla dichiarazione in dogana.

     3. Qualora l'evoluzione dei prezzi all'importazione di un determinato prodotto contemplato dalla presente appendice indichi che i prezzi potrebbero scendere al di sotto dei prezzi minimi all'importazione in un futuro immediato, la Commissione europea ne informa le autorità della Polonia per consentire loro di rimediare alla situazione.

     4. Su richiesta della Comunità o della Polonia, il comitato di associazione esamina il funzionamento del sistema o prevede la revisione del livello dei prezzi minimi all'importazione. Esso adotta, all'occorrenza, le decisioni opportune.

     5. Per favorire e promuovere lo sviluppo degli scambi, e nell'interesse reciproco di tutte le parti interessate, viene organizzata una consultazione tre mesi prima di ciascuna campagna di commercializzazione nella Comunità europea. Alla riunione partecipano la Commissione europea e le organizzazioni di produttori europei dei prodotti in questione, da un lato, e le autorità, le organizzazioni di produttori e di esportatori di tutti i paesi esportatori associati, dall'altro.

     Durante le consultazioni vengono discusse la situazione del mercato per quanto riguarda i frutti in bacche (compresi, in particolare, le previsioni in materia di produzione, la situazione delle scorte, l'evoluzione dei prezzi e un eventuale sviluppo del mercato), nonché le possibilità di adeguare l'offerta alla domanda.

 

 

ALLEGATO B a)

I dazi doganali all'importazione di seguito elencati applicabili

in Polonia ai prodotti originari della Comunità sono aboliti

 

     Codice NCP (1)

     0101 10 90 0

     0101 90 11 0

     0101 90 19 0

     0101 90 30 0

     0101 90 90 0

     0102 90 90 0

     0103 91 90 0

     0103 92 90 0

     0106 19 10 1

     0106 19 10 9

     0106 39 10 0

     0203 11 90 0

     0203 12 90 0

     0203 19 90 0

     0203 21 90 0

     0203 22 90 0

     0203 29 90 0

     0205 00

     0208

     0210 91 00 0

     0210 92 00 0

     0210 93 00 0

     0210 99 10 0

     0210 99 31 0

     0210 99 39 0

     0210 99 71 0

     0210 99 79 0

     0407 00 90 0

     0408 91 20 0

     0408 99 20 0

     0410 00 00 0

     0511

     0601

     0602

     0604

     0701 90 10 0

     0703 10 90 0

     0703 90 00 0

     0705 19 00 0

     0705 21 00 0

     0705 29 00 0

     0708 10 00 0

     0708 90 00 0

     0709 10 00 0

     0709 20 00 0

     0709 30 00 0

     0709 52 00 0

     0709 59 10 0

     0709 59 30 0

     0709 59 90 0

     0709 60

     0709 90 31 0

     0709 90 40 0

     0709 90 50 0

     0710 80 10 0

     0710 80 59 0

     0711 20 10 0

     0711 20 90 0

     0711 30 00 0

     0711 59 00 1

     0711 59 00 9

     0711 90 10 0

     0711 90 50 0

     0711 90 80 0

     0712 90 11 0

     0713

     0714 20

     0714 90 90 0

     0801

     0802

     0803 00

     0804

     0805

     0806 10 10 1

     0806 10 10 3

     0806 10 10 5

     0806 10 10 7

     0806 10 10 9

     0806 10 90 0

     0806 20

     0807

     0808 20 90 0

     0809 10 00 0

     0809 30 10 0

     0809 30 90 0

     0810 40

     0810 50 00 0

     0810 60 00 0

     0810 90 30 0

     0810 90 40 0

     0810 90 95 0

     0811 90 70 0

     0811 90 85 0

     0812 10 00 0

     0812 90 10 0

     0812 90 20 0

     0812 90 30 0

     0812 90 40 0

     0812 90 50 0

     0812 90 60 0

     0812 90 70 0

     0812 90 99 1

     0812 90 99 9

     0813 10 00 0

     0813 40 10 0

     0813 40 30 0

     0813 40 50 0

     0813 40 60 0

     0813 40 70 0

     0813 40 95 0

     0813 50

     0814 00 00 0

     0901 11 00 0

     0901 12 00 0

     0901 21 00 0

     0901 22 00 0

     0901 90 10 0

     0901 90 90 0

     0902

     0904

     0905 00 00 0

     0906

     0907 00 00 0

     0908

     0909

     0910

     1001 10 00 0

     1005 10 11 0

     1005 10 13 0

     1005 10 15 0

     1005 10 19 0

     1007 00 10 0

     1008 20 00 0

     1008 30 00 0

     1008 90 90 0

     1102 90 90 0

     1103 19 90 0

     1103 20 90 0

     1106 10 00 0

     1106 30 10 0

     1106 30 90 0

     1201 00

     1203 00 00 0

     1204 00

     1206 00

     1207 10

     1207 20

     1207 30 10 0

     1207 40

     1207 50

     1207 60

     1207 99

     1208

     1209 21 00 0

     1209 22

     1209 29 60 0

     1209 30 00 0

     1209 91

     1209 99

     1211

     1212 10

     1212 30 00 0

     1212 99 80 0

     1213 00 00 0

     1214

     1301

     1302 11 00 0

     1302 19 05 0

     1302 19 98 1

     1302 19 98 9

     1302 32 90 0

     1302 39 00 0

     1501 00 11 0

     1502 00

     1503 00

     1508

     1509

     1510 00

     1511

     1513

     1515 19

     1515 21

     1515 29

     1515 30

     1515 40 00 0

     1515 50

     1515 90

     1516 20 95 0

     1516 20 96 0

     1516 20 98 0

     1518 00 31 0

     1518 00 39 0

     1522 00 91 0

     1522 00 99 0

     1602 31

     1603 00 10 0

     1603 00 80 0

     1801 00 00 0

     1802 00 00 0

     2001 90 10 0

     2001 90 20 0

     2001 90 65 0

     2001 90 75 0

     2001 90 85 0

     2003 20 00 0

     2004 90 30 0

     2005 60 00 0

     2005 70

     2005 90 10 0

     2005 90 30 0

     2005 90 50 0

     2006 00 10 0

     2007 91 90 0

     2007 99 93 0

     2008 11 92 0

     2008 11 94 0

     2008 11 96 0

     2008 11 98 0

     2008 19 11 0

     2008 19 13 0

     2008 19 19 0

     2008 19 51 0

     2008 19 59 0

     2008 19 93 0

     2008 19 95 0

     2008 19 99 0

     2008 99 41 0

     2008 99 51 0

     2009 11 19 0

     2009 11 99 0

     2009 12 00 0

     2009 19 19 0

     2009 19 98 0

     2009 21 00 0

     2009 29 19 0

     2009 29 99 0

     2009 31 19 0

     2009 31 51 0

     2009 31 59 0

     2009 31 91 0

     2009 31 99 0

     2009 39 19 0

     2009 39 39 0

     2009 39 55 0

     2009 39 59 0

     2009 39 95 0

     2009 39 99 0

     2009 41 91 0

     2009 41 99 0

     2009 49 19 0

     2009 49 93 0

     2009 49 99 0

     2009 61 10 0

     2009 61 90 0

     2009 69 11 0

     2009 69 19 0

     2009 69 51 0

     2009 69 59 0

     2009 69 90 0

     2301

     2302 50 00 0

     2303 10 19 0

     2303 10 90 0

     2303 20

     2303 30 00 0

     2304 00 00 0

     2305 00 00 0

     2306

     2307 00 11 0

     2307 00 90 0

     2308 00 11 0

     2308 00 40 0

     2308 00 90 0

     2309 10 11 0

     2309 10 31 0

     2309 10 51 0

     2309 10 90 0

     2309 90 10 0

     2309 90 31 9

     2309 90 41 9

     2309 90 51 9

 

(1) Quali definiti nella tariffa doganale polacca - Allegato al regolamento del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2002 (Gazzetta ufficiale polacca n. 226 del 23 dicembre 2002, sezione 1885).

 

 

ALLEGATO B b)

Le importazioni in Polonia dei seguenti prodotti originari

della Comunità sono soggette alle concessioni sotto indicate

(NPF = dazio della nazione più favorita)

 

Codice NCP

Designazione delle merci (1)

Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF)

Quantità dall'1.1.2003 al 31.12.2003 (tonnellate)

Quantità annuale a partire dall'1.1.2004 (tonnellate)

Incremento annuo successivo (tonnellate)

Disposizioni specifiche

0102 90 41 0

Animali vivi della specie bovina

50

illimitata

illimitata

 

(2)

0102 90 49 0

 

50

 

 

 

 

0102 90 51 0

 

50

 

 

 

 

0102 90 59 0

 

50

 

 

 

 

ex 0203

Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate

esenzione

37500

40500

3000

(3) (5) (7)

ex 0210

Carni della specie suina:

 

 

 

 

 

0210 11

- prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati

 

 

 

 

 

0210 12

- pancette (ventresche) e loro pezzi

 

 

 

 

 

0210 19

- altre

 

 

 

 

 

0104 10 30 0

0104 10 80 0

0104 20 10 0

0104 20 90 0

Animali vivi delle specie ovina o caprina

esenzione

illimitata

illimitata

 

(5)

0204

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

 

 

 

 

 

0206 80 99 0

0206 90 99 0

Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, fresche o refrigerate

 

 

 

 

 

0210 99 21 0

Carni commestibili di animali delle specie ovina e caprina, non disossate

 

 

 

 

 

0210 99 29 0

Carni commestibili di animali delle specie ovina e caprina, disossate

 

 

 

 

 

0210 99 60 0

Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina

 

 

 

 

 

1602 90 72 0

1602 90 74 0

1602 90 76 0

1602 90 78 0

Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di animali della specie ovina e caprina

 

 

 

 

 

0207

Carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0105

esenzione

25000

27000

2000

(5) (7)

da 0403 10 11 0 a 0403 10 39 0

da 0403 90 11 0 a 0403 90 69 0

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati

71

illimitata

illimitata

 

 

0405 10 11 0

0405 10 19 0

0405 10 30 0

0405 10 50 0

0405 10 90 0

0405 20 90 0

Burro e paste da spalmare lattiere

esenzione

6250

6750

500

(5) (7)

0406

Formaggi e latticini

esenzione

11250

12150

900

(5) (7)

0603 10 20 1

Garofani, dal 1° giugno al 31 ottobre

esenzione

75

100

10

 

0701 10 00 0

Patate da semina, fresche o refrigerate

33

illimitata

illimitata

 

 

0704 10 00 1

Cavolfiori e cavoli broccoli, dal 1° gennaio al 14 aprile

esenzione

illimitata

illimitata

 

 

0704 10 00 3

Cavolfiori e cavoli broccoli, dal 15 aprile al 31 maggio

 

 

 

 

 

ex 0704 20 00 0

Cavoletti di Bruxelles, dal 1° gennaio al 31 maggio

 

 

 

 

 

ex 0704 90 90 0

Altri, dal 1° gennaio al 31 maggio

 

 

 

 

 

0707 00 05 1

0707 00 05 3

0707 00 05 7

0707 00 05 8

0707 00 05 9

Cetrioli, dal 1° ottobre al 30 aprile

esenzione

5400

7200

 

 

ex 0810 10 00 1

ex 0810 10 00 3

Fragole, dal 1° gennaio al 31 maggio

esenzione

570

760

 

 

1001 90

Frumento (grano) e frumento segalato, diverso dal frumento (grano) duro

esenzione

480000

520000

40000

(5) (7) (8)

1101 00

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato

esenzione

12500

13500

1000

(5) (7)

1102

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato

 

 

 

 

 

1006

Riso

esenzione

illimitata

illimitata

 

 

1102 30 00 0

Farina di riso

 

 

 

 

 

1103 19 50 0

Semole e semolini di riso

 

 

 

 

 

1103 20 50 0

Agglomerati in forma di pellets di riso

 

 

 

 

 

1107

Malto

esenzione

33750

45000

4500

(5)

1205 10 90 0

1205 90 00 9

Semi di ravizzone o di colza

15 % ad valorem

32000

32000

 

(7)

1515 11 00 0

Olio greggio di lino

50

illimitata

illimitata

 

 

1601 00

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

esenzione

1250

1350

100

(5) (7)

ex 1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue, della specie suina:

 

 

 

 

 

1602 41

- prosciutti e loro pezzi

 

 

 

 

 

1602 42

- spalle e loro pezzi

 

 

 

 

 

1602 49

- altre, compresi i miscugli

 

 

 

 

 

ex 1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue, di volatili, della voce n. 0105:

esenzione

1250

1350

100

(5) (7)

1602 32

- di galli e di galline

 

 

 

 

 

1602 39

- altre

 

 

 

 

 

1701

Zucchero

40 % ad val., min. 0,17 EUR/kg

32500

32500

 

(6) (7)

1902 20 30 0

Paste alimentari farcite, anche cotte o altrimenti preparate

75

illimitata

illimitata

 

 

da 2008 70 61 0 a 2008 70 99 0

Pesche, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole

71

illimitata

illimitata

 

 

2009 11 11 0

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

80

illimitata

illimitata

 

 

2009 11 91 0

67

 

 

 

 

2009 19 11 0

80

 

 

 

 

2009 19 91 0

67

 

 

 

 

2009 29 11 0

80

 

 

 

 

2009 29 91 0

67

 

 

 

 

2009 39 11 0

80

 

 

 

 

2009 31 11 0

67

 

 

 

 

2009 39 31 0

67

 

 

 

 

2009 39 51 0

67

 

 

 

 

2009 39 91 0

67

 

 

 

 

2009 41 10 0

67

 

 

 

 

2009 49 11 0

80

 

 

 

 

2009 49 30 0

67

 

 

 

 

2009 49 91 0

67

 

 

 

 

2009 69 71 0

71

 

 

 

 

2009 69 79 0

71

 

 

 

 

2009 80 32 0

71

 

 

 

 

2009 80 33 0

71

 

 

 

 

2009 80 35 0

71

 

 

 

 

2009 80 36 0

80

 

 

 

 

2009 80 38 0

80

 

 

 

 

da 2009 80 71 0 a 2009 80 99 9

71

 

 

 

 

da 2009 90 41 0 a 2009 90 98 0

71

 

 

 

 

ex 2204 10

Vini di uve fresche, vini spumanti, esclusi i codici NCP 2204 10 11 9 e 2204 10 19 9

esenzione

337500 hl

450000 hl

45000 hl

(5)

ex 2204 21

Vini di uve fresche, in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri, escluso i codici NCP 2204 21 10 9 e 2204 21 99 0

 

 

 

 

 

ex 2204 29

Altri vini di uve fresche, esclusi i codici NCP 2204 29 10 9 e 2204 29 99 0

 

 

 

 

 

2204 10

2204 21 10 1

2204 21 10 9

Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

20 % ad val., min. 42 EUR/hl

illimitata

illimitata

 

(4)

da 2204 21 11 0 a 2204 21 98 0

Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

20 % ad val., min. 25 EUR/hl

illimitata

illimitata

 

(4)

2204 21 99 0

Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

25 % ad val., min. 25 EUR/hl + 1,7 % EUR/hl

illimitata

illimitata

 

(4)

2204 30 10 1

Altri mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

78

illimitata

illimitata

 

(4)

2204 30 10 9

 

78

 

 

 

 

da 2204 30 92 0 a 2204 30 98 9

 

85

 

 

 

 

ex 2302

Crusche, stacciature e altri residui, escluso il codice della NCP 2302 50 00 0

esenzione

5000

5400

400

(5) (7)

 

(1) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della Nomenclatura combinata polacca (NCP), la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l'applicabilità del regime preferenziale è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NCP.

(2) Giovenche di peso inferiore o uguale a 220 kg.

(3) Esclusi i filetti «mignons» presentati da soli.

(4) Aliquota del dazio applicabile. Se il dazio NPF ad valorem per tale prodotto viene ridotto, il dazio preferenziale ad valorem indicato nella terza colonna è ridotto nella stessa proporzione. Se il dazio NPF minimo/specifico applicato viene ridotto al di sotto del dazio minimo/specifico, quest'ultimo è ridotto allo stesso livello.

(5) L'UE non concede alcuna restituzione all'esportazione di questi prodotti verso la Polonia.

(6) Nell'ambito del contingente tariffario polacco dell'OMC.

(7) I quantitativi di prodotti soggetti al contingente tariffario in vigore e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1° gennaio 2003 o dal 1° luglio 2002 per quanto concerne il codice NCP 1001 90, prima dell'entrata in vigore del presente protocollo, sono detratti integralmente dal quantitativo indicato nella quarta colonna.

(8) Questo contingente è gestito sulla base di una campagna di commercializzazione compresa tra il 1° luglio e il 30 giugno. Il quantitativo indicato nella quarta colonna è quindi disponibile dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003, mentre il quantitativo indicato nella quinta colonna è disponibile dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004.

 

 

     Informazione relativa all'entrata in vigore del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo

 

     Il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo con la Repubblica di Polonia, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo che il Consiglio ha deciso di concludere il 27 marzo 2003, è entrato in vigore il 1° aprile 2003, essendo state completate, in data 31 marzo 2003, le notifiche relative all'espletamento delle procedure previste all'articolo 4 di detto protocollo.