§ 1.1.386 - Regolamento 5 giugno 2001, n. 1096.
Regolamento (CE) n. 1096/2001 della Commissione recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1143/98, (CE) n. 1081/1999, (CE) n. 1128/1999 e (CE) [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:05/06/2001
Numero:1096


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 1143/98 è modificato come segue:
Art. 2.      Il regolamento (CE) n. 1081/1999 è modificato come segue:
Art. 3.      Il regolamento (CE) n. 1128/1999 è modificato come segue:
Art. 4.      Il regolamento (CE) n. 1247/1999 è modificato come segue:
Art. 5.      II presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.1.386 - Regolamento 5 giugno 2001, n. 1096.

Regolamento (CE) n. 1096/2001 della Commissione recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1143/98, (CE) n. 1081/1999, (CE) n. 1128/1999 e (CE) n. 1247/1999 nel settore delle carni bovine

(G.U.C.E. 6 giugno 2001, n. L 150)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

     visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) I seguenti regolamenti stabiliscono norme per la gestione dei contingenti tariffari di bovini vivi:

     - regolamento (CE) n. 1143/98 della Commissione, del 2 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario per vacche e giovenche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna originarie di determinati paesi terzi e che modifica il regolamento (CE) n. 1012/98, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1081/1999,

     - regolamento (CE) n. 1081/1999 della Commissione, del 26 maggio 1999, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari d'importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna, che abroga il regolamento (CE) n. 1012/98 e modifica il regolamento (CE) n. 1143/98,

     - regolamento (CE) n. 1128/1999 della Commissione, del 28 maggio 1999, recante modalità d'applicazione di un contingente tariffario di vitelli di peso pari o inferiore a 80 kg, originari di alcuni paesi terzi, modificato dal regolamento (CE) n. 2857/2000,

     - regolamento (CE) n. 1247/1999 della Commissione, del 16 giugno 1999, che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tarriffario di animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 chilogrammi, originari di taluni paesi terzi, modificato dal regolamento (CE) n. 2857/2000.

     (2) Per la ripartizione dei contingenti è opportuno applicare il metodo previsto all'articolo 32, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1254/1999, evitando peraltro discriminazioni tra gli operatori interessati. Occorre pertanto consentire l'accesso al contingente agli operatori cosiddetti "nuovi arrivati".

     (3) Il numero dei "nuovi arrivati" che presentano Ia loro domanda nell'ambito di alcuni contingenti tariffari sta aumentando notevolmente. Occorre quindi rendere più restrittivo il criterio di accesso per quanto riguarda gli scambi di animali vivi.

     (4) La crisi della BSE e l'afta epizootica hanno causato una perturbazione del commercio degli animali. È pertanto opportuno fissare, per gli operatori tradizionali e per i nuovi arrivati, periodi di riferimento che terminino prima delle suddette crisi.

     (5) Per evitare speculazioni occorre:

     - fissare una cauzione relativa ai diritti d'importazione,

     - escludere la possibilità di trasferire i titoli.

     (6) Al fine di obbligare l'operatore a chiedere titoli d'importazione per tutti i diritti d'importazione attribuiti, occorre stabilire che tale obbligo costituisce un'esigenza, principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/1999.

     (7) Occorre pertanto modificare le disposizioni dei regolamenti citati al primo considerando.

     (8) Tenuto conto delle date di presentazione delle domande di diritti d'importazione, il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente.

     (9) II comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1143/98 è modificato come segue:

     1) il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

     "1. Il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è suddiviso in due parti, rispettivamente del 70%, pari a 4900 capi, e del 30%, pari a 2100 capi.

     a) La prima parte (70%) è ripartita tra gli importatori della Comunità che possono comprovare di avere importato, nel corso dei 36 mesi precedenti l'anno d'importazione di cui trattasi, animali compresi nel contingente con numero d'ordine 09.4563.

     Tuttavia, gli Stati membri possono accettare, come quantitativo di riferimento, eventuali diritti di importazione relativi all'anno di importazione precedente che non siano stati attribuiti a seguito di un errore amministrativo commesso dall'organismo nazionale competente, ma ai quali l'importatore avrebbe avuto diritto.

     b) La seconda parte (30%) è riservata agli importatori che possono comprovare di aver importato da paesi terzi, nel corso dei 12 mesi precedenti l'anno d'importazione di cui trattasi, almeno 75 animali vivi della specie bovina di cui ai codice NC 0102.

     Tuttavia, per l'anno d'importazione che va dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002, il periodo di riferimento di cui alla lettera a), primo comma, va dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 2000 e quello di cui alla lettera b) va dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000.";

     2) dopo l'articolo è inserito il seguente articolo 5 bis:

     "Articolo 5 bis

     1. La cauzione relativa ai diritti d'importazione è fissata a 3 EUR/capo. Essa dev'essere depositata presso l'autorità competente insieme alla domanda di diritti d'importazione.

     2. Devono essere chiesti titoli d'importazione per il quantitativo assegnato. Tale obbligo costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.

     3. Se la decisione della Commissione di cui all'articolo 5 comporta la fissazione di una percentuale di riduzione, la cauzione costituita è svincolata per i diritti d'importazione richiesti che superano i diritti assegnati.";

     3) all'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo 7: "7. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, i titoli d'importazione rilasciati in virtù del presente regolamento non sono trasferibili e possono dar diritto al beneficio del contingente tariffario soltanto se sono intestati agli stessi nomi indicati sulle dichiarazioni di immissione in libera pratica che li accompagnano."

 

          Art. 2.

     Il regolamento (CE) n. 1081/1999 è modificato come segue:

     1) l'articolo 2, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

     "1. I due volumi contingentali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono suddivisi in due parti, rispettivamente del 70%, pari a 3500 capi, e del 30%, pari a 1500 capi:

     a) la prima parte (70%) di ciascuno dei due volumi contingentali è ripartita tra gli importatori della Comunità che possono comprovare di avere importato, nel corso dei 36 mesi precedenti l'anno d'importazione di cui trattasi, animali compresi nei contingenti con numeri d'ordine 09.0001 e/o 09.0003.

     Tuttavia, gli Stati membri possono accettare, come quantitativo di riferimento, eventuali diritti di importazione relativi all'anno di importazione precedente che non siano stati attribuiti a seguito di un errore amministrativo commesso dall'organismo nazionale competente, ma ai quali l'importatore avrebbe avuto diritto;

     b) la seconda parte (30%) di ciascuno dei due volumi contingentali è riservata agli importatori che possono comprovare di aver importato da paesi terzi, nel corso dei 12 mesi precedenti l'anno d'importazione di cui trattasi, almeno 75 animali vivi della specie bovina di cui al codice NC 0102.

     Tuttavia, per l'anno d'importazione cha va dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002, il periodo di riferimento di cui alla lettera a), primo comma, va dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 2000 e quello di cui alla lettera b) va dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000.";

     2) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente articolo 5 bis:

     "Articolo 5 bis

     1. La cauzione relativa ai diritti d'importazione è fissata a 3 EUR/capo. Essa dev'essere depositata presso l'autorità competente insieme alla domanda di diritti d'importazione.

     2. Devono essere chiesti titoli d'importazione per il quantitativo assegnato. Tale obbligo costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.

     3. Se la decisione della Commissione di cui all'articolo 5 comporta la fissazione di una percentuale di riduzione, la cauzione costituita è svincolata per i diritti d'importazione richiesti che superano i diritti assegnati."

 

          Art. 3.

     Il regolamento (CE) n. 1128/1999 è modificato come segue:

     1) all'articolo 2, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma: "Tuttavia, per l'anno d'importazione che va dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002, il periodo di riferimento di cui alla lettera a), primo comma, va dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 2000 e quello di cui alla lettera b) va dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000.";

     2) l'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, è sostituito dal testo seguente: "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), primo comma, la domanda di diritti d'importazione, corredata della prova di cui all'articolo 2, paragrafo 6, sono presentate dagli operatori alle autorità competenti entro il 21 giugno precedente fanno d'importazione in causa.";

     3) l'articolo 4, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente: "3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), le domande di diritti d'importazione, corredate della prova di cui all'articolo 2, paragrafo 6, sono presentate dagli operatori sino al 21 giugno precedente l'anno d'importazione in causa.

     Ogni interessato può presentare una sola domanda. Qualora uno stesso interessato presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili. Ogni domanda di diritti d'importazione non può superare il 10% del numero di capi disponibili.

     Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno lavorativo dopo il termine del periodo di presentazione delle domande, l'elenco dei richiedenti e i quantitativi richiesti.";

     4) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente articolo 5 bis:

     "Articolo 5 bis

     1. La cauzione relativa ai diritti d'importazione è fissata a 3 EUR/capo. Essa dev'essere depositata presso l'autorità competente insieme alla domanda di diritti d'importazione.

     2. Devono essere chiesti titoli d'importazione per il quantitativo assegnato. Tale obbligo costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.

     3. Se la decisione della Commissione di cui all'articolo 5 comporta la fissazione di una percentuale di riduzione, la cauzione costituita è svincolata per i diritti d'importazione richiesti che superano i diritti assegnati.";

     5) all'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo 8: "8. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, i titoli d'importazione rilasciati in virtù del presente regolamento non sono trasferibili e possono dar diritto al beneficio del contingente tariffario soltanto se sono intestati agli stessi nomi indicati sulle dichiarazioni di immissione in libera pratica che li accompagnano."

 

          Art. 4.

     Il regolamento (CE) n. 1247/1999 è modificato come segue:

     1) l'articolo 2, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente: "1. Per poter fruire del contingente di cui all'articolo 1, il richiedente deve essere una persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda, è in grado di apportare la prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro interessato, di aver importato e/o esportato, nel corso dei 12 mesi precedenti l'anno d'importazione di cui trattasi, almeno 75 capi di cui al codice NC 0102 90; il richiedente deve essere inoltre iscritto in un registro nazionale dell'IVA.

     Tuttavia, per l'anno d'importazione che va dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002, il periodo di riferimento di cui al primo comma va dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000.";

     2) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente articolo 4 bis:

     "Articolo 4 bis

     1. La cauzione relativa ai diritti d'importazione è fissata a 3 EUR/capo. Essa dev'essere depositata presso l'autorità competente insieme alla domanda di diritti d'importazione.

     2. Devono essere chiesti titoli d'importazione per il quantitativo assegnato. Tale obbligo costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.

     3. Se la decisione della Commissione di cui all'articolo 4 comporta la fissazione di una percentuale di riduzione, la cauzione costituita è svincolata per i diritti d'importazione richiesti che superano i diritti assegnati.";

     3) all'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo 8: "8. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli d'importazione rilasciati in virtù del presente regolamento non sono trasferibili e possono dar diritto al beneficio del contingente tariffario soltanto se sono intestati agli stessi nomi indicati sulle dichiarazioni di immissione in libera pratica che li accompagnano."

 

          Art. 5.

     II presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.