§ 12.2.216 - Regolamento 21 maggio 2002, n. 839.
Regolamento (CE) n. 839/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2090/98 relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca.


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:21/05/2002
Numero:839


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 2090/98 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 12.2.216 - Regolamento 21 maggio 2002, n. 839.

Regolamento (CE) n. 839/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2090/98 relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca.

(G.U.C.E. 22 maggio 2002, n. L 134).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98, in particolare l'articolo 13,

     considerando quanto segue:

     (1) Ai fini dell'applicazione della politica comune della pesca occorre aggiornare una base dati di riferimento relativa alle caratteristiche delle navi della flotta peschereccia della Comunità e che costituisce lo schedario comunitario delle navi da pesca previsto dal regolamento (CE) n. 2090/98.

     (2) Gli Stati membri devono controllare la qualità dei dati trasmessi alla Commissione per alimentare la base dati.

     (3) Occorre integrare nella base dati le informazioni relative alle licenze di pesca rilasciate in conformità del regolamento (CE) n. 3690/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, che istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca.

     (4) La base dati deve contenere le informazioni richieste nell'ambito degli accordi bilaterali di pesca tra la Comunità e gli Stati terzi.

     (5) Vanno inoltre inseriti nella base dati complementi d'informazione al fine di rispettare gli obblighi internazionali della Comunità sugli scambi di dati destinati all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), conformemente alla decisione 96/428/CE del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativa all'accettazione della Comunità all'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare.

     (6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2090/98.

     (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 2090/98 è modificato come segue:

     1) È inserito l'articolo 3 bis seguente:

     (Omissis).

     2) L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     3) È inserito l'articolo 5 bis seguente:

     (Omissis).

     4) Gli allegati da I a V sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

Allegato

 

     Gli allegati del regolamento (CE) n. 2090/98 sono modificati nel modo seguente:

     1) Nell'allegato I, alla tabella intitolata "Definizione dei dati da comunicare e descrizione di una registrazione", è aggiunto il testo seguente:

     (Omissis).

     2) Nell'allegato II è aggiunto il testo seguente:

     (Omissis).

     3) Nell'allegato III è aggiunto il testo seguente:

     (Omissis).

     4) Nell'allegato IV è aggiunto il testo seguente:

     (Omissis).

     5) Nell'allegato V è aggiunto il testo seguente:

     (Omissis).