Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.2 politica comune della pesca |
Data: | 20/05/1987 |
Numero: | 1381 |
Sommario |
Art. 1 Le navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolate in uno Stato membro sono contrassegnate secondo le disposizioni seguenti: |
Art. 2 1. I canotti a bordo delle navi da pesca che battono bandiera di uno Stato membro o immatricolati in uno Stato membro devono essere contrassegnati con la lettera (le lettere) e il numero (i [...] |
Art. 3 1. Ogni nave da pesca avente una lunghezza di almeno 10 m deve tenere a bordo documenti, rilasciati dal servizio competente dello Stato in cui è immatricolata, recanti almeno le seguenti [...] |
Art. 4 Il presente regolamento entra in vigore il 1 ottobre 1987. |
§ 12.2.26 - Regolamento 20 maggio 1987, n. 1381.
Regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca.
(G.U.C.E. 21 maggio 1987, n. L 132).
Le navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolate in uno Stato membro sono contrassegnate secondo le disposizioni seguenti:
1. La lettera (le lettere) del porto o del distretto in cui la nave è immatricolata nonché il numero (i numeri) d'immatricolazione sono dipinti o indicati su entrambi i lati della prua, più in alto possibile rispetto al livello dell'acqua, in modo da essere chiaramente visibili dal mare e dal cielo, in un colore contrastante con il fondo su cui sono tracciati. Per le navi aventi una lunghezza compresa fra 10 e 17 m, l'altezza delle lettere e dei numeri non sarà inferiore a 25 cm e lo spessore della linea di almeno 4 cm, per le navi aventi una lunghezza superiore a 17 m, l'altezza delle lettere e dei numeri sarà di almeno 45 cm e lo spessore della linea di almeno 6 cm.
Lo Stato di cui la nave batte bandiera può richiedere che il segnale radio internazionale di chiamata (IRCS) o le lettere o numeri d'immatricolazione siano chiaramente dipinti, in un colore contrastante con il fondo su cui sono tracciati, sulla cima della timoniera in modo da essere chiaramente visibili dal cielo.
2. A partire dal 1 gennaio 1990, i colori contrastanti sono il bianco e il nero.
3. Le lettere e i numeri dipinti o indicati sulla nave non devono essere cancellati, alterati, lasciati diventare illeggibili, coperti o dissimulati.
1. I canotti a bordo delle navi da pesca che battono bandiera di uno Stato membro o immatricolati in uno Stato membro devono essere contrassegnati con la lettera (le lettere) e il numero (i numeri) della nave a cui appartengono.
2. Le boe di segnalazione e tutti gli oggetti similari galleggianti in superficie ed aventi lo scopo di localizzare gli attrezzi da pesca devono essere contrassegnati in modo chiaro e permanente con la lettera (le lettere) e il numero (i numeri) della nave a cui appartengono.
1. Ogni nave da pesca avente una lunghezza di almeno 10 m deve tenere a bordo documenti, rilasciati dal servizio competente dello Stato in cui è immatricolata, recanti almeno le seguenti informazioni:
- il nome (eventuale) della nave,
- la lettera (le lettere) del porto o del distretto marittimo in cui la nave è immatricolata ed il numero (i numeri) d'immatricolazione,
- il suo (eventuale) segnale radio internazionale di chiamata,
- il nome e l'indirizzo del proprietario (dei proprietari) ed eventualmente del noleggiatore (dei noleggiatori),
- la sua lunghezza, la potenza motrice e, per le navi che entrano in servizio il 1 gennaio 1987 o dopo tale data, la data di entrata in servizio.
2. Le navi da pesca aventi una lunghezza superiore a 17 m tengono a bordo disegni e/o descrizioni aggiornati delle stive, in cui deve essere indicata tra l'altro la capacità netta delle stiva, espressa in metri cubi. Tutte le navi da pesca dotate di serbatoi di acqua marina refrigerata tengono a bordo un documento in cui deve essere indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi, ad ogni intervallo di 10 cm. I documenti menzionati nei due commi precedenti sono certificati da un servizio competente.
3. Qualsiasi modifica delle caratteristiche indicate nei documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 deve essere certificata dal servizio competente e deve essere precisata l'esatta natura della modifica della potenza motrice.
4. Escluso quello che riguarda la lunghezza e potenza motrice, le disposizioni del presente articolo relative al rilascio dei documenti da parte del servizio competente si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1990. Le disposizioni inerenti alla lunghezza ed alla potenza motrice si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1990 alle navi entrate in servizio o modificate il 1 gennaio 1987 o dopo tale data e, a decorrere dal 18 luglio 1994, per le altre navi da pesca. Fino al 1 gennaio 1990, oppure eventualmente fino al 18 luglio 1994 ed in assenza di tali documenti, la certificazione sarà stesa e firmata dal proprietario della nave.
5. I documenti menzionati in questo articolo devono essere forniti, ai fini del controllo su domanda del servizio ispettivo di ogni Stato membro.
Il presente regolamento entra in vigore il 1 ottobre 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.