§ 39.2.8 - D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203.
Approvazione del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.2 elezioni amministrative
Data:05/04/1951
Numero:203


Sommario
Art. 1.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 1.
Art. 2.  D.L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 2.
Art. 3.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 3, comma 1 e 2 e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 15.
Art. 4.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, artt. 4 e 5 e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 15.
Art. 5.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 6, e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 16.
Art. 6.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 7.
Art. 7.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 3, ultimo comma.
Art. 8.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 8 e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 17.
Art. 9.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 9.
Art. 10.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 10 e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 17 , comma 2° , lett. b).
Art. 11.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, artt. 17 e 18 e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 1.
Art. 12.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 55 e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 2.
Art. 13.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 11.
Art. 14.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 12.
Art. 15.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 14.
Art. 16.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 15.
Art. 17.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 16.
Art. 18.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 19.
Art. 19.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 22.
Art. 20.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 23, comma 1, 2, 3, 4 e 5.
Art. 21.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 24, comma 1, 2 e 3.
Art. 22.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 25, primo comma.
Art. 22 bis. 
Art. 23.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 26.
Art. 24.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 28.
Art. 25.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, artt. 23, ultimo comma; 24, ultimo comma e 25, ultimo comma e Legge 24 febbraio 1951 n. 84, art. 13.
Art. 26.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, artt. 29 e 60, comma 3 e 4; D.L.L. 15 marzo 1946, n. 83, art. 1 e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 7.
Art. 26 bis. 
Art. 27.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 20 e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, artt. 1, 3 e 18.
Art. 27 bis. 
Art. 28.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 21, comma 1 e 2.
Art. 29.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 21, comma 2 e 3.
Art. 30.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 56 e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, artt. 2, 3, e 18.
Art. 31.  Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 4.
Art. 32.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 57, comma 1, 2, 3 e 4, e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 5.
Art. 33.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 57, comma 4 e 5, e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 5.
Art. 34.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 58.
Art. 35.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 30.
Art. 36.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 31.
Art. 37.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 32.
Art. 38.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 33 e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 11.
Art. 39.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 34.
Art. 39 bis. 
Art. 39 ter. 
Art. 39 quater. 
Art. 39 quinquies. 
Art. 40.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 35.
Art. 41.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 37 e D.L.L. 15 marzo 1946, n. 83, art. 1.
Art. 42.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 38, comma 1, 2 e 3, e art. 60, comma 1 e 2.
Art. 43.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 39, comma 1.
Art. 44.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 40 e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 12.
Art. 45.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 41, comma 1, nn. 1, 2 e 3, e art. 61, comma 1, nn. 1, 2 e 3 e comma 2.
Art. 45 bis. 
Art. 46.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1. art. 44.
Art. 47.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 38, comma 4, 5, 6 e 7 e D.L.L. 10 marzo 1946, n. 76, art. 2.
Art. 48.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 59 e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 6.
Art. 49.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 61, comma 1, nn. 4, 5 e 6, e comma 2, 3 e 4.
Art. 50.  Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 14.
Art. 51.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 49.
Art. 52.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 46.
Art. 53.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 41, comma 1, nn. 4 e 5 e comma 2 e 3.
Art. 54.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 42.
Art. 55.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 43.
Art. 56.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 48.
Art. 57.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 45.
Art. 58.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 47.
Art. 59.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 62.
Art. 60.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 63 e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 6.
Art. 61.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 64.
Art. 62.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 65, 1 comma e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 8, 1 comma.
Art. 63. 
Art. 65.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 66.
Art. 66.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 67.
Art. 67.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 53.
Art. 68.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 50.
Art. 69.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 51.
Art. 70.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 52.
Art. 71.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 69.
Art. 72.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 70.
Art. 73.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 68 e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 10.
Art. 74.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 54, comma 1, 2, 3, 4 e 5.
Art. 75.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 54, comma 6, 7, 8 e 9.
Art. 76.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 54, comma 10.
Art. 76 bis. 
Art. 77.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 72.
Art. 78.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 73.
Art. 79.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 74 e D.L.L. 10 marzo 1946, n. 76, art. 3.
Art. 80.  Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 20.
Art. 81.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 36.
Art. 82.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 27.
Art. 83.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 75.
Art. 84.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 76.
Art. 85.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 77.
Art. 86.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 78, comma 1.
Art. 87.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 78, comma 2.
Art. 88.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 79, comma 1 e 2.
Art. 89.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 79, comma 3, 4, 5 e 6.
Art. 90.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 80.
Art. 91.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 39, comma 2.
Art. 92.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 38, comma 2.
Art. 93.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 81.
Art. 94.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 82.
Art. 95.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 83.
Art. 96.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 84.
Art. 97.      Oltre i casi previsti dall'art. 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, non sono elettori, sino al 31 dicembre 1952, coloro i quali hanno ricoperto nel regime fascista e in quello repubblicano [...]
Art. 98.  D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, artt. 13; 20, 7 comma; 21, 1 comma, lett. b; 56, 8 comma, n. 2, e 57, 1 comma, lett. b, e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 18.
Art. 99.      Nell'esame di cui all'art. 67 il Consiglio comunale accerta anche se nei riguardi degli eletti sussista alcuna delle cause d'ineleggibilità previste dall'articolo precedente.
Art. 100.  Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 19.


§ 39.2.8 - D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203.

Approvazione del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.

(G.U. 6 aprile 1951, n. 79 - S.O.).

 

Art. unico.

     E' approvato l'unito Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, composto di 100 articoli, visto dal Ministro per l'interno.

 

 

TESTO UNICO DELLE LEGGI

PER LA COMPOSIZIONE E LA ELEZIONE

DEGLI ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

 

TITOLO I

ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

 

Art. 1. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 1.

     Ogni Comune ha un Consiglio, una Giunta e un Sindaco.

 

     Art. 2. D.L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 2.

     Il Consiglio comunale è composto:

     di 80 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;

     di 60 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti;

     di 50 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;

     di 40 membri nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di Provincia;

     di 30 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;

     di 20 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 3000 abitanti;

     di 15 membri negli altri Comuni;

     e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello fissato.

     La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

 

     Art. 3. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 3, comma 1 e 2 e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 15. [1]

     La Giunta municipale si compone del sindaco che la presiede, e di:

     quattordici assessori e quattro supplenti nei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;

     dodici assessori e tre supplenti nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti;

     dieci assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;

     sei assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

     quattro assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti e due assessori negli altri.

     Nei Comuni delle ultime quattro categorie il numero degli assessori, supplenti è di due.

 

     Art. 4. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, artt. 4 e 5 e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 15.

     La Giunta municipale è eletta dal Consiglio comunale nel suo seno a maggioranza assoluta di voti. Se dopo due votazioni consecutive nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta di voti, il Consiglio procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato maggior numero di voti nella seconda votazione.

     L'elezione della Giunta municipale è fatta dal Consiglio comunale nella prima adunanza, dopo l'elezione del Sindaco.

 

     Art. 5. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 6, e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 16.

     Il Sindaco è eletto dal Consiglio comunale nel suo seno, a scrutinio segreto, nella prima seduta e, in caso di successiva vacanza dell'ufficio, nella prima seduta della prima sessione dopo la vacanza medesima, quando non sia stata indetta una convocazione straordinaria.

     L'elezione del Sindaco non è valida se non è fatta con l'intervento dei due terzi dei consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta di voti.

     Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti, ed è proclamato Sindaco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

     Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, purché sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti [2].

     La seduta, nella quale si procede alla elezione del Sindaco, è presieduta dall'assessore anziano, se la Giunta municipale è in funzioni, altrimenti dal consigliere anziano.

     Un esemplare del processo verbale della nomina del Sindaco è, a cura della Giunta municipale, trasmesso al Prefetto entro otto giorni dalla sua data.

     Il Prefetto, con decreto motivato, annulla la nomina del Sindaco quando l'eletto si trovi in uno dei casi di ineleggibilità previsti dalla legge.

     Contro il decreto del Prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Consiglio comunale o l'eletto possono ricorrere al Governo il quale provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previo il parere del Consiglio di Stato.

 

     Art. 6. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 7.

     Non può essere nominato Sindaco:

     chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità a consigliere comunale previsti dalla legge;

     chi non ha reso il conto di una precedente gestione ovvero risulti debitore dopo aver reso il conto;

     il ministro di un culto;

     chi ricopre la carica di assessore provinciale;

     chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione del Comune il posto di segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali, o in qualunque modo di fideiussore;

     chi fu condannato per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso d'ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi, e chi fu condannato per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione non inferiore ad un anno, salvo la riabilitazione a' termini di legge.

 

     Art. 7. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 3, ultimo comma.

     Al Sindaco e agli assessori può essere assegnata, compatibilmente con le condizioni finanziarie del Comune, un'indennità di carica, la cui misura è fissata dal Consiglio comunale. La relativa deliberazione è sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

 

     Art. 8. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 8 e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 17.

     I Consigli comunali si rinnovano ogni quattro anni [3].

     Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla prima domenica successiva al compimento del periodo di cui al primo comma [4].

     II quadriennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione [5].

     Si procede inoltre, alla rinnovazione integrale:

     a) quando, in conseguenza di una modificazione territoriale, si sia verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del Comune;

     b) quando il Consiglio comunale, per dimissioni od altra causa, abbia perduto la metà dei propri membri.

     Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal compimento delle operazioni prescritte dall'art. 38 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, oppure dal verificarsi delle condizioni di cui alla lettera b).

     E' abrogato l'art. 280 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

     Il Sindaco e la Giunta municipale restano in carica fino alla nomina dei successori.

 

     Art. 9. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 9.

     La qualità di consigliere e di assessore si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge.

 

     Art. 10. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 10 e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 17 , comma 2° , lett. b).

     Le attribuzioni ed il funzionamento dei Consigli comunali e delle Giunte municipali sono regolati dalle norme del Testo Unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e dalle modifiche contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, in quanto applicabili.

     Per quanto non previsto dal presente Testo Unico, si applicano al Sindaco le disposizioni del citato Testo Unico 4 febbraio 1915, n. 148.

 

TITOLO II

ELEZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI

 

CAPO I

NORME GENERALI

 

     Art. 11. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, artt. 17 e 18 e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 1.

     Nei Comuni il cui Consiglio è composto di 15 o di 20 membri, la elezione dei consiglieri comunali si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato [6].

     Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

     Tuttavia la Giunta provinciale amministrativa, nei Comuni divisi in frazioni, sulla domanda del Consiglio comunale o della maggioranza degli elettori di una frazione, può ripartire il numero dei consiglieri tra le diverse frazioni in ragione della popolazione, determinando la circoscrizione di ciascuna di esse.

     In questo caso, si procederà all'elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato.

     La domanda di cui al terzo comma deve essere presentata, non oltre il sessantesimo giorno precedente la scadenza del Consiglio [7].

     Nel caso che occorra procedere alla rinnovazione del Consiglio prima della scadenza del quadriennio, la domanda deve essere presentata entro 30 giorni dal fatto che ha dato causa alla rinnovazione [8].

     Il termine decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di variazione territoriale o di scioglimento del Consiglio o dalla data nella quale il Consiglio ha perduto la metà dei propri membri [9].

     Per i Comuni di nuova costituzione, la domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento nella Gazzetta Ufficiale [10].

     La decisione della Giunta provinciale amministrativa è pubblicata nell'albo comunale ed ha efficacia fino a quando la Giunta non avrà disposto, in seguito a nuova domanda presentata con le modalità di cui al terzo comma, la modifica o la revoca del riparto oppure non ne avrà ordinata la revoca di ufficio [11].

 

     Art. 12. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 55 e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 2.

     Nei comuni il cui Consiglio è composto di 30 o più membri la elezione dei consiglieri comunali è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale [12].

     Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

     Ogni ripartizione per frazione è esclusa.

 

CAPO II

DELL'ELETTORATO ATTIVO

 

     Art. 13. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 11.

     Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate a' termini della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

     Per la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori valgono le disposizioni della predetta legge.

 

CAPO III

DELL'ELEGGIBILITA'

 

     Art. 14. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 12.

     Sono eleggibili a consiglieri comunali gli iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune, purché sappiano leggere e scrivere.

     La prova dell'alfabetismo, in mancanza di regolare titolo di studio, può essere data da una dichiarazione scritta e sottoscritta dall'interessato, con l'indicazione del luogo e della data di nascita, domicilio e condizione, alla presenza del sindaco e del segretario comunale, o di un notaio, o del Pretore, o del giudice conciliatore, con l'assistenza di due testimoni estranei al personale del Comune. Tale prova deve essere rilasciata entro dieci giorni dalla notificazione dell'elezione [13].

 

     Art. 15. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 14.

     Non sono eleggibili a consiglieri comunali:

     1) gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci ed i membri dei capitoli e delle collegiate;

     2) i funzionari governativi che hanno la vigilanza sul Comune e gli impiegati dei loro uffici;

     3) coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionate o sottoposte a vigilanza del Comune stesso, nonché gli amministratori di tali enti, istituti o aziende;

     4) gli impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nella circoscrizione del Comune;

     5) coloro che hanno il maneggio del danaro del Comune o non ne hanno ancora reso il conto;

     6) coloro che hanno lite pendente con il Comune;

     7) coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse del Comune, o in società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dal medesimo;

     8) gli amministratori del Comune e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria;

     9) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune, sono stati legalmente messi in mora;

     10) i magistrati di Corte d'appello, di Tribunale e di Pretura, nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione.

     Le ipotesi di ineleggibilità, di cui ai numeri 5) e 6), non si applicano agli amministratori comunali per fatto connesso con l'esercizio del mandato. Tuttavia, l'amministratore che ricopra la carica di sindaco o di assessore è sospeso fino all'esito del giudizio, se l'esercizio della carica comporti evidente pericolo di pregiudizio per l'ente. La sospensione è pronunziata dalla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, e contro le relative decisioni è ammesso ricorso alla Corte di appello, secondo le norme di cui al titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 [14].

 

     Art. 16. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 15.

     Non possono contemporaneamente far parte dello stesso Consiglio comunale gli ascendenti e i discendenti, gli affini in primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.

 

     Art. 17. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 16.

     I membri della Giunta provinciale amministrativa non possono far parte di nessun Consiglio comunale compreso nella Provincia.

 

CAPO IV

DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

 

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 18. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 19.

     Il Prefetto, d'intesa col Primo presidente della Corte d'appello, fissa la data di elezione per ciascun Comune e la partecipa al Sindaco, il quale, con manifesto da pubblicarsi 45 giorni prima di tale data, ne dà avviso agli elettori, indicando il giorno ed il luogo di riunione.

     Il Prefetto comunica inoltre il decreto al presidente della Commissione elettorale mandamentale che, entro l'ottavo giorno antecedente alla data delle elezioni, trasmette al sindaco un esemplare delle liste di sezione.

     Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore non possa farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il prefetto può disporne il rinvio con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto del sindaco [15].

     Detto rinvio non può superare il termine di 60 giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini per la attuazione delle operazioni ancora non compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio [16].

     La nuova data viene fissata dal prefetto di intesa con il presidente della Corte d'appello e viene portata a conoscenza degli elettori con manifesto del Sindaco [17].

 

     Art. 19. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 22.

     Entro il quinto giorno antecedente a quello fissato per le elezioni il Sindaco deve avere provveduto alla consegna al domicilio di ciascun elettore del certificato d'iscrizione.

     Il certificato, in carta bianca, indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando da staccarsi a cura del presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto.

     Per gli elettori residenti nel Comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.

     Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

     Per gli elettori residenti fuori del Comune i certificati vengono rimessi dall'ufficio municipale a mezzo del Sindaco del Comune di loro residenza, quante volte questa sia conosciuta.

     Gli elettori, nei tre giorni precedenti la elezione, possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare i certificati di iscrizione nella lista, qualora non li abbiano ricevuti.

     Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel giorno antecedente o nel giorno stesso della elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenerne dal Sindaco un altro, stampato con inchiostro di diverso colore, sul quale deve dichiararsi che è un duplicato.

     Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale resta aperto quotidianamente, nei cinque giorni antecedenti e nel giorno stesso della elezione, almeno dalle ore nove alle diciassette.

 

     Art. 20. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 23, comma 1, 2, 3, 4 e 5.

     In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, di cinque scrutatori di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente e di un segretario [18].

     Il presidente è designato dal presidente della Corte di appello competente per territorio fra le categorie indicate al primo comma dell'articolo 24 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto Presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26 [19].

     L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

     Presso la cancelleria di ciascuna Corte di appello sarà tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco delle persone eleggibili all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

     In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato.

 

     Art. 21. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 24, comma 1, 2 e 3.

     Fra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedenti le elezioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del Comune, la Commissione elettorale comunale procede alla nomina degli scrutatori tra gli elettori di ambo i sessi del Comune che siano idonei alle funzioni di scrutatore purché abbiano conseguito almeno la promozione alla quarta classe elementare, esclusi i candidati. Qualora la nomina non sia fatta ad unanimità, ciascun membro della Commissione vota per due nomi e si proclamano eletti coloro che abbiano ottenuto un maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età [20].

     Se il Comune sia retto da un Commissario, questi procede alla nomina degli scrutatori con l'assistenza del segretario comunale.

     Ai nominati il Sindaco o il Commissario notifica nel più breve termine, e al più tardi non oltre il sesto giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale.

 

     Art. 22. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 25, primo comma.

     Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente di esso fra gli elettori residenti nel Comune, che sappiano leggere e scrivere, preferibilmente compresi nelle categorie seguenti:

     1) funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e degli uffici giudiziari;

     2) notai;

     3) impiegati dello Stato o degli enti locali;

     4) ufficiali giudiziari.

 

     Art. 22 bis. [21]

     Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

     a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;

     b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

     c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;

     d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;

     e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;

     f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

 

     Art. 23. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 26.

     L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

     Lo scrutatore che assume la vicepresidenza dell'ufficio coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento [22].

     Tutti i membri dell'ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

     Per i reati commessi a danno dei membri dell'ufficio si procede con giudizio direttissimo.

 

     Art. 24. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 28.

     Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente o il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

 

     Art. 25. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, artt. 23, ultimo comma; 24, ultimo comma e 25, ultimo comma e Legge 24 febbraio 1951 n. 84, art. 13.

     Ai presidenti degli uffici elettorali di sezione spetta una diaria di lire 3.000 per ogni giorno al lordo delle ritenute di legge. E' dovuto altresì un trattamento di missione, corrispondente a quello che spetterebbe ai funzionari del grado V dei ruoli dell'amministrazione dello Stato. Ai funzionari statali di grado superiore al V spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente al grado rivestito.

     Agli scrutatori ed ai segretari spetta una diaria di lire 2.000 al giorno, al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari statali di grado VII. Ai funzionari statali di grado superiore al VII, spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente al grado rivestito.

     La liquidazione delle competenze viene effettuata a cura e a carico dell'Amministrazione comunale.

 

     Art. 26. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, artt. 29 e 60, comma 3 e 4; D.L.L. 15 marzo 1946, n. 83, art. 1 e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 7.

     Il Sindaco provvede affinché, nel giorno precedente le elezioni, prima dell'insediamento del seggio, siano consegnati al presidente dell'ufficio elettorale [23]:

     1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

     2) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e una copia della lista stessa, autenticata in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione a norma dell'art. 37;

     3) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione a norma dell'art. 35 [24];

     4) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 21;

     5) il pacco delle schede che al Sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla Prefettura, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;

     6) le urne occorrenti per la votazione;

     7) un congruo numero di matite copiative per il voto.

     Le schede sono di tipo unico e di identico colore; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A - per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti - e B e C - per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti - allegate al presente Testo Unico, vistate dal Ministro per l'interno. Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

     I bolli e le urne, conformi ai tipi prescritti per le elezioni politiche, sono forniti a cura del Ministero dell'interno.

 

     Art. 26 bis. [25]

     Qualora il numero complessivo dei candidati compresi nelle liste presentate ed ammesse non sia superiore alla metà del numero dei consiglieri da eleggere nel Comune, le elezioni non hanno luogo.

     In tal caso, il presidente della Commissione elettorale mandamentale ne dà immediata notizia al prefetto al quale, inoltre, rimette subito copia del relativo verbale. Il prefetto dà notizia agli elettori dell'avvenuta sospensione delle elezioni mediante avviso da pubblicarsi, a cura del sindaco, entro cinque giorni dalla decisione della Commissione elettorale mandamentale.

     Le elezioni seguiranno entro tre mesi, nel giorno che sarà stabilito dal prefetto con le modalità di cui all'art. 18.

 

SEZIONE II

LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 10.000 ABITANTI

 

     Art. 27. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 20 e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, artt. 1, 3 e 18.

     Le candidature debbono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ad un quinto e non superiore a quattro quinti dei consiglieri da eleggere. Quando il numero dei consiglieri da comprendere in ogni lista contenga una cifra decimale superiore a 50 è arrotondato all'unità superiore [26].

     Le candidature devono essere presentate, per ciascun Comune, da almeno 50 elettori nei Comuni con più di 5000 abitanti, 30 nei Comuni con più di 2000 abitanti e 10 nei minori. Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre la metà le cifre anzidette [27].

     La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

     I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma è autenticata da un notaio, o dal segretario comunale, o dal Pretore, o dal giudice conciliatore. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal Sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegarsi alla lista.

     Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

     Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita [28].

     Con la lista devesi anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata dal Sindaco, o da un notaio, o dal Pretore, o dal giudice conciliatore.

     Per ogni candidato si deve, inoltre, presentare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica [29].

     E' obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Tale presentazione dev'essere fatta in triplice esemplare.

     Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso Comune, né può presentarsi come candidato in più di due Comuni, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno. Chi è stato già eletto in un Comune, non può presentarsi come candidato in altri Comuni.

     La presentazione della candidatura deve essere fatta alla segreteria del Comune entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente l'elezione.

     Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli, entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale mandamentale.

 

     Art. 27 bis. [30]

     Nel caso di elezioni con rappresentanza separata per frazioni, le norme di cui all'articolo precedente si intendono riferite alle singole frazioni anziché al Comune e, nel caso in cui alla frazione è stato assegnato un numero di consiglieri inferiore a cinque, il numero massimo dei candidati che possono essere compresi in ogni lista è uguale a quello dei consiglieri da eleggere.

     I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste elettorali delle sezioni della frazione.

     Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista ed in più di una frazione.

 

     Art. 28. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 21, comma 1 e 2. [31]

     La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature:

     a) verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;

     b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero con quelli di altre liste presentati in precedenza, assegnando un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno. Ricusa, altresì, i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;

     c) elimina i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione di cui al settimo comma dell'art. 27 o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;

     d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

     e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi.

 

     Art. 29. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 21, comma 2 e 3.

     Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al Sindaco, per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di cui all'art. 26, n. 3, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente l'elezione.

     Analoga immediata comunicazione dev'essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede, nelle quali i candidati saranno elencati seguendo l'ordine di presentazione delle relative liste.

 

SEZIONE III

LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE NEI COMUNI

CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10.000 ABITANTI

 

     Art. 30. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 56 e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, artt. 2, 3, e 18.

     La lista dei candidati per ogni Comune deve essere presentata da almeno 500 elettori nei Comuni con più di 500.000 abitanti, 300 nei Comuni con più di 100.000 abitanti, 200 nei Comuni con più di 40.000 abitanti, 100 negli altri.

     Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre la metà le cifre indicate nel precedente comma [32].

     La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

     I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma è autenticata da un notaio, o dal segretario comunale, o dal Pretore, o dal giudice conciliatore. Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 27.

     Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista [33].

     Nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere, né inferiore a un terzo [34].

     Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione [35].

     Nessuno può essere candidato in più di una lista dello stesso Comune, né può presentarsi come candidato in più di due Comuni, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno. Chi è stato già eletto in un Comune, non può presentarsi come candidato in altri Comuni.

     Con la lista devesi anche presentare:

     1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;

     2) la dichiarazione autenticata di accettazione di ogni candidato;

     3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali in qualsiasi Comune della Repubblica di ogni candidato [36];

     4) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell'art. 27 [37].

     La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del Comune entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente l'elezione.

     Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale mandamentale competente per territorio.

 

     Art. 31. Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 4. [38]

 

     Art. 32. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 57, comma 1, 2, 3 e 4, e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 5.

     La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:

     a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;

     b) ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero con quelli di altre liste presentate in precedenza. Ricusa, altresì, i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;

     c) elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione di cui all'ottavo comma, n. 2, dell'art. 30 o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali in qualsiasi Comune della Repubblica;

     d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

     e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi [39].

     (Omissis) [40].

     Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla Commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

     La Commissione si torna a radunare l'indomani alle ore 9, per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite.

     (Omissis) [41].

 

     Art. 33. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 57, comma 4 e 5, e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 5.

     Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al Sindaco per la preparazione del manifesto, di cui all'art. 29, recante le liste dei candidati, per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente l'elezione [42].

     Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede nelle quali le liste saranno riportate secondo l'ordine di presentazione.

 

     Art. 34. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 58.

     La Commissione elettorale mandamentale, entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al Sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'art. 26, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale.

     Tale designazione potrà essere comunicata entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del Comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa della elezione, purché prima dell'inizio della votazione [43].

 

CAPO V

DELLA VOTAZIONE

 

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 35. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 30.

     La sala dell'elezione, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, salva la possibilità di assicurare un accesso separato per le donne, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio.

     Nel compartimento destinato all'ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario.

     Il tavolo dell'ufficio dev'essere collocato in modo che gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione e le urne devono essere sempre visibili a tutti.

     Ogni sala deve avere da due a quattro cabine, collocate in maniera da rimanere isolate ed a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e munite di un riparo che assicuri la segretezza del voto.

     Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente alla cabina ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno.

     Nella sala delle elezioni devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati ed un manifesto recante, a grandi caratteri, l'indicazione delle principali sanzioni penali previste dal presente Testo Unico.

 

     Art. 36. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 31.

     Non possono essere ammessi nella sala della elezione se non gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva di cui all'art. 19.

     Essi non possono entrare armati o muniti di bastone.

 

     Art. 37. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 32.

     Non ha diritto di votare chi non è iscritto nella lista degli elettori della sezione.

     Una copia di detta lista dev'essere affissa nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e può essere consultata dagli elettori.

     Hanno inoltre diritto di votare coloro che si presentino muniti di una sentenza di Corte di appello, con cui si dichiari che essi sono elettori del Comune.

 

     Art. 38. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 33 e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 11.

     Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano, previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione.

     Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

 

     Art. 39. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 34.

     Il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente all'ufficio elettorale.

     Per l'espressione del voto da parte degli elettori fisicamente impediti valgono le norme di cui ai commi secondo e seguenti dell'art. 39 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto Presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26 [44].

     I certificati medici possono essere rilasciati dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto [45].

     Detti certificati debbono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche [46].

 

     Art. 39 bis. [47]

     I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché siano elettori del Comune o della Provincia rispettivamente per la elezione del Consiglio comunale e provinciale.

     A tale effetto gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto stesso.

     Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

     a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'art. 26 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, al presidente di ciascuna sezione il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

     b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione della avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

 

     Art. 39 ter. [48]

     Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita per ogni 500 letti o frazione di 500 una sezione elettorale in cui la votazione avrà luogo secondo le norme vigenti. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione a cura del presidente del seggio; alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda. Nel caso di contemporaneità delle elezioni del Consiglio comunale e di quello provinciale, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni. Per i ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina, il presidente curerà che la votazione abbia luogo secondo le norme di cui all'art. 39 quater.

 

     Art. 39 quater. [49]

     Per gli ospedali e case di cura minori, il presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione sono posti, fissa, all'atto dell'insediamento del seggio, sentita la direzione sanitaria, le ore in cui nei luoghi stessi i ricoverati potranno esercitare il diritto di voto. Nelle ore fissate, il Presidente della sezione si reca nei luoghi di cura e, assistito da uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e dal segretario, e alla presenza dei rappresentanti di lista o dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano richiesta, raccoglie il voto dei ricoverati curando che la votazione abbia luogo o in cabina mobile o con altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e segretezza del voto. Dei nominativi degli elettori viene preso nota, con le modalità di cui all'art. 39-ter, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o due plichi distinti nel caso di elezioni comunali e provinciali contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna, o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stai iscritti nella apposita lista.

 

     Art. 39 quinquies. [50]

     Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, anche della attestazione di cui alla lettera b) dell'ultimo comma dell'art. 39 bis, che, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale.

 

     Art. 40. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 35.

     Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e della Forza armata per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

     La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.

     Però, in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla Forza.

     Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

     Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

     Le Autorità civili e i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

     Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le schede, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione delle schede, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione dell'art. 44 riguardo al termine ultimo della votazione.

     Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

 

     Art. 41. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 37 e D.L.L. 15 marzo 1946, n. 83, art. 1.

     Alle ore 16 del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario. Nei Comuni di cui all'articolo 12 il presidente invita, inoltre, i rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni [51].

     Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione, alternativamente, l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, purché abbiano conseguito almeno la promozione alla quarta classe elementare o dimostrino, comunque, di saper leggere e scrivere [52].

     Quindi il presidente estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente [53].

     Il presidente apre il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione [54].

     Lo scrutatore scrive il numero progressivo sulla appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma a tergo della scheda stessa [55].

     Nel verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore [56].

     Il presidente depone le schede nella prima urna o in apposita cassetta, se entrambe le urne sono destinate a ricevere le schede dopo l'espressione del voto, e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco [57].

     Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala [58].

     Il presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni alle ore sei del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della eventuale cassetta contenente le schede numerate e firmate e dei documenti alla Forza pubblica [59].

     Alle ore sei del giorno fissato per la votazione, il presidente riprende le operazioni elettorali, e, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e, nel verbale, fa attestazione del numero indicato nel bollo [60].

     Imprime, quindi, il bollo a tergo di ciascuna scheda, riponendole tutte nella prima urna o nell'apposita cassetta [61].

     Tali operazioni devono essere completate non oltre le ore 8 [62].

     Il presidente dell'ufficio dichiara poi aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. E' tuttavia in facoltà del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala.

     Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscano la carta di identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purché munito di fotografia.

     In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, saranno indicati gli estremi del documento.

     In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.

     Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, la identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'ufficio, che ne attesti la sua identità. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 88.

     L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra.

     In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 46.

 

     Art. 42. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 38, comma 1, 2 e 3, e art. 60, comma 1 e 2. [63]

     Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando del certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalla prima urna o dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore insieme con la matita copiativa, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice, che uno degli scrutatori o il segretario segna sulla lista elettorale della sezione, nell'apposita colonna, accanto al nome dell'elettore. Questi può accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello della scheda.

     L'elettore si reca nella cabina per compilare e piegare la scheda e dopo la restituisce al presidente, già piegata (e anche chiusa nei Comuni pei quali è prevista la scheda di cui agli allegati C e D). Il presidente ne verifica l'autenticità esaminando la firma e il bollo e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista, distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna.

     Uno dei membri dell'ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui, nell'apposita colonna della lista.

     Con la scheda, l'elettore deve restituire anche la matita.

     Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare. Tali schede sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

 

          Art. 43. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 39, comma 1.

     Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente dell'ufficio deve rifiutare la scheda presentatagli e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto, prendendone nota nel verbale.

 

     Art. 44. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 40 e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 12. [64]

     La votazione deve proseguire fino alle ore 22.

     A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio:

     1) provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede votate e di quella contenente le schede autenticate da consegnare agli elettori;

     2) procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo;

     3) cura che alle urne ed al plico vengano apposte le indicazioni della sezione, il bollo dell'ufficio nonché la propria firma e quella di almeno due scrutatori e di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Nei Comuni di cui all'art. 12 possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati;

     4) rinvia la votazione alle ore 7 del mattino successivo e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi. Nei Comuni di cui all'art. 12 è consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

     Le operazioni previste nel comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese.

     La mancanza di suggellazione delle urne, o della firma del presidente e di almeno due scrutatori sulla carta che chiude le urne stesse o la mancanza di formazione del plico di cui al n. 2) del secondo comma del presente articolo producono la nullità delle operazioni elettorali.

     Dopo la firma del verbale l'adunanza è sciolta immediatamente.

     Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione.

     La votazione deve proseguire fino alle ore 14; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.

 

     Art. 45. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 41, comma 1, nn. 1, 2 e 3, e art. 61, comma 1, nn. 1, 2 e 3 e comma 2.

     Decorsa l'ora prevista dall'articolo precedente come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

     1) dichiara chiusa la votazione;

     2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale e dai tagliandi del certificati elettorali.

     Questa lista, prima che si inizi lo spoglio dei voti, deve essere, a pena di nullità della votazione, vidimata in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiusa in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi dei certificati elettorali con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al Pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta [65];

     3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna o nell'apposita scatola e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al n. 2, rimesse al Pretore del mandamento [66].

     Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese.

 

     Art. 45 bis. [67]

     Appena compiute le operazioni previste dall'articolo precedente, il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio.

     Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore 14 del martedì.

 

     Art. 46. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1. art. 44.

     Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

     Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti, e delle decisioni adottate dal presidente.

     Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimate da almeno due componenti l'ufficio ed allegati al verbale.

     Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.

 

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

PER LA VOTAZIONE NEI COMUNI

CON POPOLAZIONE SINO A 10.000 ABITANTI

 

     Art. 47. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 38, comma 4, 5, 6 e 7 e D.L.L. 10 marzo 1946, n. 76, art. 2.

     Ciascun elettore ha diritto di votare per tanti candidati, in qualunque lista siano compresi, quanti sono i consiglieri da eleggere, quando il loro numero è inferiore a cinque; negli altri casi, può votare solamente per un numero di candidati eguale ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere aumentato alla unità superiore qualora detto numero contenesse una parte frazionaria eccedente i cinquanta centesimi [68].

     Il voto si esprime tracciando sulla scheda con la matita copiativa un segno nelle apposite caselle a fianco dei nomi prescelti [69].

     Le schede sono valide anche quando non siano stati contrassegnati tanti nomi di candidati quanti sono i consiglieri pei quali l'elettore ha diritto di votare; sono valide, altresì, quando il segno del voto sia apposto sul contrassegno di lista o sulla casella a fianco del medesimo; in tal caso il voto s'intende dato a tutti i candidati della lista.

     L'elettore che ha apposto il segno del voto sul contrassegno di una lista, può cancellare uno o più nomi nella lista prescelta e segnare candidati di altre liste fino alla concorrenza del numero di consiglieri per il quale ha diritto di votare.

 

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

PER LA VOTAZIONE NEI COMUNI

CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10.000 ABITANTI

 

     Art. 48. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 59 e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 6. [70]

     Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene.

     L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.

     Ogni elettore può esprimere preferenze per un numero di candidati non superiore a 4 per i Comuni in cui il numero dei consiglieri da eleggere è fino a 60, non superiore a 5 per i Comuni in cui il numero dei consiglieri da eleggere è di 80.

     Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o il solo cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e il cognome e, se occorre, il numero d'ordine con il quale il candidato preferito è contrassegnato nella lista.

     Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

     Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.

     Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

     Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

     Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

     Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

     Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Comune sono nulle.

     L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri con i quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti. Tali preferenze sono efficaci, purché siano comprese nello spazio a fianco del contrassegno votato.

     Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso le preferenze mediante numeri nello spazio posto a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.

     Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle, se ne derivi incertezza: tuttavia sono valide agli effetti della attribuzione del voto di lista, a norma del comma precedente.

 

     Art. 49. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 61, comma 1, nn. 4, 5 e 6, e comma 2, 3 e 4. [71]

 

CAPO VI

DELLO SCRUTINIO E DELLA PROCLAMAZIONE

 

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 50. Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 14.

     Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, si intendono eletti i candidati che abbiano riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti, purché il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune; nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti si intendono eletti i candidati compresi nella lista purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

     Qualora il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui al comma precedente, l'elezione è nulla; è parimenti nulla la elezione nei Comuni di cui all'art. 11, qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri assegnati [72].

 

     Art. 51. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 49.

     Il Sindaco pubblica, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

 

     Art. 52. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 46.

     Il Pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre dalla data di ricezione del piego contenente la lista della votazione, all'apertura del piego medesimo. Tale lista rimane depositata per 15 giorni nella cancelleria della Pretura ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

 

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

PER LO SCRUTINIO E LA PROCLAMAZIONE

NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 10.000 ABITANTI

 

     Art. 53. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 41, comma 1, nn. 4 e 5 e comma 2 e 3.

      (Omissis) [73].

     Per lo spoglio dei voti, uno degli scrutatori designato dalla sorte estrae successivamente dall'urna le schede, le spiega e le consegna al presidente, il quale ne dà lettura ad alta voce e le passa ad un altro scrutatore [74].

     Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

     Elevandosi qualsiasi contestazione intorno ad una scheda, questa dev'essere immediatamente vidimata, a' termini dell'art. 46.

     Il presidente conta, dopo lo spoglio, il numero delle schede e riscontra se corrisponde al numero dei votanti.

     Tutte queste operazioni devono compiersi senza interruzione nell'ordine indicato.

     Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

 

     Art. 54. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 42. [75]

 

     Art. 55. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 43. [76]

     La validità del voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.

     Sono nulli i voti contenuti in schede:

     1) che non sono quelle di cui agli allegati A) e B) o non portano il bollo o la firma richiesti dall'art. 41;

     2) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

     3) nelle quali l'elettore ha espresso voti per un numero di candidati superiore a quello per cui ha diritto di votare, a meno che il voto sia stato espresso sul contrassegno di una lista e siano stati segnati nomi di candidati di altre liste. In tale ipotesi, sono validi soltanto i voti per i candidati della lista alla quale si riferisce il contrassegno votato.

     I segni di voto posti accanto a nomi di candidati compresi in una lista votata sul contrassegno si considerano come non apposti.

 

     Art. 56. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 48.

     S'intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, ed a parità di voti il maggiore di età fra gli eletti ottiene la preferenza.

 

     Art. 57. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 45.

     Compiuto lo scrutinio, il presidente interpella gli elettori presenti circa il possesso dei requisiti di eleggibilità da parte dei candidati che hanno riportato il maggior numero del voti, facendo constare dal verbale i motivi di ineleggibilità denunziati contro alcuno dei candidati.

     Il presidente, infine, dichiara il risultato dello scrutinio, lo certifica nel verbale e, se il Comune ha un'unica sezione elettorale, fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale, ai termini dell'art. 67.

     Il verbale, redatto in duplice esemplare, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

     Dopo la firma del verbale, l'adunanza viene sciolta immediatamente.

     Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

     L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un plico sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e da almeno due scrutatori, viene subito rimesso al Prefetto, insieme col plico delle schede di cui all'art. 46, ultimo comma; se il Comune ha più di una sezione elettorale, l'invio è fatto al presidente dell'ufficio della prima sezione, che provvede al successivo inoltro al Prefetto, dopo il compimento delle operazioni previste dall'articolo seguente.

 

     Art. 58. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 47.

     Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il Comune ha più sezioni, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi alle ore otto del mercoledì, riunisce, i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni senza poterne modificare il risultato, pronunzia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale ai termini dell'art. 67 [77].

     Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei presidenti e redige il relativo verbale.

     Per la validità delle anzidette operazioni basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenirvi.

 

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

PER LO SCRUTINIO E LA PROCLAMAZIONE

NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10.000 ABITANTI

 

     Art. 59. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 62.

     (Omissis) [78].

     Per lo spoglio dei voti, uno degli scrutatori, designato dalla sorte, estrae successivamente dall'urna ogni scheda, la spiega e la consegna al presidente il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista, rileva ogni preferenza assegnata e la passa infine ad un altro scrutatore, che la mette insieme a quelle già esaminate di eguale contrassegno [79].

     Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente ed annunziano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista nonché da ciascun candidato in base al numero delle preferenze riportate da ciascun nome.

     Il numero totale delle schede deve corrispondere al numero dei votanti.

     Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, a' termini dell'art. 46.

 

     Art. 60. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 63 e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 6. [80]

     La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui al comma seguente.

     Sono nulli i voti contenuti in schede che:

     1) non sono quelle di cui agli allegati C) e D) o non portano il bollo o la firma richiesti dall'art. 41;

     2) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

 

     Art. 61. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 64.

     Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.

     Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

     Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

     L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e almeno da due scrutatori, viene subito rimesso al presidente dell'ufficio centrale, insieme col plico delle schede di cui all'art. 46, ultimo comma.

 

     Art. 62. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 65, 1 comma e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 8, 1 comma.

     L'Ufficio centrale è costituito dal Presidente del Tribunale o, in mancanza, da altro magistrato delegato dal Presidente del Tribunale, che lo presiede, e dai componenti l'ufficio elettorale della prima sezione, nella quale deve aver sede.

     Al presidente dell'ufficio centrale spetta il trattamento economico stabilito dall'art. 25 per i presidenti degli uffici elettorali di sezione.

 

     Art. 63. [81]

     Nei Comuni di cui all'art. 12 il presidente dell'Ufficio centrale, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi la mattina del mercoledì, riunisce l'Ufficio e riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati.

     Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

     La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del Comune.

     La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

     Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente, per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di questa ultima, per sorteggio.

     Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

     Stabilito il numero dei consiglieri assegnati a ciascuna lista, l'Ufficio centrale forma la graduatoria dei candidati delle singole liste, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali.

 

Art. 64. Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 9. [82]

 

     Art. 65. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 66.

     Il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio centrale, proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui all'ultimo comma dell'art. 63, hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista, dopo avere interpellato gli elettori presenti circa l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità da parte degli eletti e salve le decisioni del Consiglio comunale a norma dell'art. 67.

 

     Art. 66. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 67.

     Il segretario della prima sezione funge da segretario dell'ufficio centrale.

     I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle operazioni dell'ufficio centrale, prendendo posto nella parte della sala riservata all'ufficio.

     L'ufficio centrale si pronunzia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate.

     Di tutte le operazioni compiute, degli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle denunzie di cause di ineleggibilità nei riguardi degli eletti deve farsi menzione nel verbale, che, redatto in doppio esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio dal presidente e da tutti i membri dell'ufficio.

     Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

     L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e la firma del presidente e di almeno due membri di esso, viene subito rimesso al Prefetto, insieme con i verbali di tutte le sezioni e con i plichi delle schede di cui all'art. 46, ultimo comma.

     Questi ultimi plichi non possono essere per alcun motivo aperti dall'ufficio centrale.

 

CAPO VII

DELLA CONVALIDA E DELLE SURROGAZIONI

 

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 67. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 53.

     Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma degli articoli 14, 15, 16 e 17 e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni à termini delle norme di cui alle Sezioni II e III del presente Capo.

     Ove i Consigli omettano di pronunziare nella prima seduta, provvede la Giunta provinciale amministrativa in sede di tutela [83].

      (Omissis) [84].

 

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

PER LE SURROGAZIONI NEI COMUNI

CON POPOLAZIONE SINO A 10.000 ABITANTI

 

     Art. 68. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 50.

     Quando l'elezione di colui che ebbe maggiori voti è nulla, gli si sostituisce quegli che riportò, dopo gli eletti, maggiori voti.

 

     Art. 69. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 51.

     Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisca sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

     In caso diverso, l'elezione seguirà entro due mesi nel giorno che sarà stabilito dal Prefetto, di concerto col Primo presidente della Corte d'appello.

 

     Art. 70. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 52.

     Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui all'art. 16, rimane eletto quello che riportò maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano.

     In tali casi, si procede immediatamente alla surrogazione degli esclusi a norma dell'art. 68.

     Nell'ipotesi prevista dall'art. 11, 4° comma, chi fosse eletto in più frazioni deve optare per una di esse entro otto giorni dalla elezione.

     In mancanza di opzione, il Consiglio estrae a sorte la frazione che l'eletto deve rappresentare e provvede a surrogarlo nelle altre frazioni a norma dell'art. 68.

     Il candidato che sia eletto contemporaneamente in due Comuni deve optare per uno di essi entro otto giorni dall'elezione e, nell'altro, è surrogato a' termini dell'art. 68; in caso di mancata opzione, rimane eletto nel Comune in cui ha riportato il maggior numero di voti.

 

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

PER LE SURROGAZIONI NEI COMUNI

CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10.000 ABITANTI

 

     Art. 71. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 69.

     Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sui risultati complessivi delle elezioni, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

     In caso diverso, l'elezione seguirà entro due mesi, nel giorno che sarà stabilito dal Prefetto, di concerto col Primo presidente della Corte d'appello.

 

     Art. 72. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 70.

     Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui all'art. 16, rimane eletto quello appartenente alla lista che ha conseguito la cifra elettorale di lista più alta e, se trattasi di candidati di una stessa lista, quello che ha riportato la più alta cifra individuale.

     In tali casi, si procede immediatamente alla surrogazione degli esclusi a norma dell'articolo seguente.

     Il candidato che sia eletto contemporaneamente in due Comuni, deve optare per uno di essi entro otto giorni dall'elezione e, nell'altro, è surrogato a' termini dell'articolo seguente; in caso di mancata opzione, rimane eletto nel Comune in cui ha riportato il maggior numero di voti.

 

     Art. 73. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 68 e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 10.

     Il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa anche se sopravvenuta è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto [85].

 

CAPO VIII

DEI RICORSI

 

     Art. 74. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 54, comma 1, 2, 3, 4 e 5. [86]

     Contro le decisioni adottate in materia di eleggibilità dal Consiglio comunale o dalla Giunta provinciale amministrativa, ai sensi dell'art. 67, è ammesso ricorso al Consiglio comunale, da depositarsi presso la Segreteria del comune entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione ovvero dalla notificazione di essa, quando sia necessaria.

     Il ricorso entro lo stesso termine, per cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente alla parte che può avere interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

     Se il Consiglio comunale non provvede con decisione definitiva sui ricorsi entro due mesi dalla loro notifica, è di essi investita, su istanza degli interessati, la Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale che, in tal caso, deve provvedere entro un mese dalla avocazione degli atti al suo giudizio.

     Il sindaco notifica, entro cinque giorni, all'interessato la decisione presa dal Consiglio.

     Contro la decisione del Consiglio comunale è ammesso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione, ricorso alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

     Il ricorso a cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente, nel termine di cinque giorni, alla parte che ne ha interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

     Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso alla Corte d'appello, secondo le norme di cui al titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

     L'esecuzione della decisione della Giunta provinciale amministrativa resta sospesa in pendenza di un ricorso alla Corte d'appello.

 

     Art. 75. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 54, comma 6, 7, 8 e 9. [87]

     Contro le operazioni per la elezione dei consiglieri comunali, successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è ammesso ricorso al Consiglio comunale, da depositarsi presso la Segreteria del Comune entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

     Per i ricorsi di cui al comma precedente si applicano le norme di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 74.

     Contro la decisione del Consiglio comunale è ammesso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione, ricorso alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale. Per detti ricorsi si applicano le norme di cui al sesto comma dell'articolo precedente.

     Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso, anche di merito, al Consiglio di Stato.

     Per i ricorsi di cui al presente articolo e per quelli di cui all'articolo precedente si applica il disposto dell'art. 40 della legge 7 ottobre 1947, 1058.

 

          Art. 76. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 54, comma 10.

     Il Consiglio comunale, la Giunta provinciale amministrativa, la Corte d'appello ed il Consiglio di Stato, quando accolgono i ricorsi loro presentati, correggono, secondo i casi, il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.

 

     Art. 76 bis. [88]

     Nel caso in cui sia stata pronunciata decisione di annullamento delle elezioni, il prefetto provvede all'amministrazione del Comune a mezzo di un commissario sino a quando, a seguito di impugnativa, la decisione predetta non venga sospesa o il Consiglio comunale non sia riconfermato con decisione definitiva, oppure sino a quando il Consiglio medesimo non venga rinnovato con altra elezione.

     Le elezioni saranno rinnovate entro tre mesi dalla data in cui la decisione di annullamento è divenuta definitiva.

     Analogamente si procede quando le elezioni non possono aver luogo per mancanza di candidature o perché si è verificata la ipotesi di cui al primo comma dell'art. 29 bis, oppure quando le elezioni sono risultate nulle per non essersi verificate le condizioni previste dall'art. 50.

 

CAPO IX

DELLE DISPOSIZIONI PENALI

 

     Art. 77. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 72.

     Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

     La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

 

     Art. 78. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 73.

     Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da L. 3000 a L. 20.000.

     La pena è aumentata - e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni - se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

     Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante l'uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a L. 50.000.

 

     Art. 79. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 74 e D.L.L. 10 marzo 1946, n. 76, art. 3.

     Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 3000 a L. 20.000.

 

     Art. 80. Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 20.

     Chiunque impedisce l'affissione di manifesti della pubblica autorità concernenti le operazioni elettorali o impedisce la diffusione o l'affissione di stampe di propaganda elettorale, ovvero sottrae o distrugge manifesti o stampe destinati all'affissione o alla diffusione è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da L. 3000 a L. 15.000.

     Se il reato è commesso da pubblico ufficiale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

 

     Art. 81. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 36.

     Ogni propaganda elettorale è vietata entro il raggio di duecento metri dall'ingresso della sezione elettorale.

     Nel giorno dell'elezione sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

     Le infrazioni sono punite con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da L. 2.000 a L. 10.000.

 

     Art. 82. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 27.

     Salve le maggiori pene stabilite nell'art. 89 per i casi ivi previsti, coloro i quali, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da L. 2.000 a 5.000. Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'ufficio i quali senza giustificato motivo si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

     Per i reati previsti dal presente articolo si procede con giudizio direttissimo.

 

     Art. 83. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 75.

     Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da L. 3000 a L. 20.000.

     Incorre nella medesima pena chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati od altri atti del presente Testo Unico, destinati alle operazioni elettorali, o altera uno di tali atti veri oppure sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi. Chiunque fa uso di uno dei detti atti falsificato, alterato o sostituito, è punito con la stessa pena, ancorché non abbia concorso nella consumazione del fatto.

     Se il fatto sia commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena della reclusione è da due ad otto anni e quella della multa non inferiore a L. 10.000.

     Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal Tribunale con giudizio direttissimo.

 

     Art. 84. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 76.

     Chiunque s'introduce armato nella sala delle elezioni o in quella dell'ufficio centrale, ancorché sia elettore o membro dell'ufficio, è tratto immediatamente in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

     Si procede con giudizio direttissimo.

 

     Art. 85. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 77.

     Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dell'ufficio centrale, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a L. 2000.

     Con la stessa pena è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisca.

 

          Art. 86. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 78, comma 1.

     Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a L. 20.000.

 

          Art. 87. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 78, comma 2.

     Chi, nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, enuncia fraudolentemente come designati contrassegni di liste o nomi diversi da quelli che sono indicati nella scheda, o incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per candidati diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da L. 5000 a L. 20.000.

 

     Art. 88. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 79, comma 1 e 2.

     Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto, od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a L. 10.000.

     Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a L. 20.000.

 

     Art. 89. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 79, comma 3, 4, 5 e 6.

     Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da L. 10.000 a L. 20.000.

     Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da L. 10.000 a L. 20.000. In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo.

     Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a L. 20.000.

     I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a L. 20.000.

 

     Art. 90. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 80.

     Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare più di una volta, fa indebito uso del certificato elettorale, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a L. 20.000.

     Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a L. 20.000.

 

          Art. 91. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 39, comma 2.

     Il presidente dell'ufficio che trascura di staccare l'apposito tagliando dal certificato elettorale o di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro glielo impedisca, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

 

          Art. 92. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 38, comma 2.

     L'elettore che non riconsegna la scheda o la matita è punito con l'ammenda da L. 1000 a L. 3000.

     Con uguale ammenda viene punito il presidente che non distacca l'appendice della scheda [89].

 

     Art. 93. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 81.

     Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.

     L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente Testo Unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione.

 

     Art. 94. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 82.

     Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale o dalla Giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di citare testimoni.

     Ai testimoni nelle inchieste ordinate come sopra sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile; salvo le maggiori pene secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione della verità, od il rifiuto, su materia punibile.

 

     Art. 95. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 83.

     Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.

     Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque né maggiore di dieci anni.

     Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna.

     Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale, e in altre leggi, pei reati più gravi non previsti dal presente Testo Unico.

     Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del Codice penale e dell'art. 487 del Codice di procedura penale, relative alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

 

     Art. 96. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 84.

     Le disposizioni del presente Capo sono estese, in quanto applicabili, alla elezione del Sindaco.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 97.

     Oltre i casi previsti dall'art. 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, non sono elettori, sino al 31 dicembre 1952, coloro i quali hanno ricoperto nel regime fascista e in quello repubblicano sociale fascista le cariche elencate nell'art. 1 della legge 23 dicembre 1947, n. 1453.

     Non sono inoltre elettori i cittadini che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 25, 2° comma, del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23.

 

     Art. 98. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, artt. 13; 20, 7 comma; 21, 1 comma, lett. b; 56, 8 comma, n. 2, e 57, 1 comma, lett. b, e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 18.

     Non sono eleggibili a consiglieri comunali sino al 31 dicembre 1952, oltre coloro che sono stati esclusi per il medesimo periodo dal diritto elettorale attivo, gli elettori appartenenti alle categorie elencate nell'art. 93 del Testo Unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 5 febbraio 1948, n. 26.

     Nella dichiarazione di accettazione della candidatura di cui al settimo comma dell'art. 27 ed al n. 2 dell'ottavo comma dell'art. 30, l'interessato deve dichiarare espressamente di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dal presente articolo.

     L'inosservanza del disposto del comma precedente importa l'eliminazione dalla lista del nome del candidato, da parte della Commissione elettorale mandamentale.

 

     Art. 99.

     Nell'esame di cui all'art. 67 il Consiglio comunale accerta anche se nei riguardi degli eletti sussista alcuna delle cause d'ineleggibilità previste dall'articolo precedente.

 

     Art. 100. Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 19.

     Per l'applicazione del presente Testo Unico, fino a che non saranno pubblicati i risultati ufficiali del prossimo censimento generale demografico, si farà riferimento ai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi alla popolazione residente, calcolata al 31 dicembre 1947.

 

 

     Allegato A

      (Scheda di votazione per i Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti)

     (Omissis)

 

     Allegato B

      (Scheda di votazione per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti)

     (Omissis)

 

     Allegato C

      (Retro della scheda di cui all'allegato B)

     (Omissis)

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[2] Comma così sostituito dall'art. unico della L. 22 marzo 1952, n. 173.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[4] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[5] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[6] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[7] Comma inserito dall'art. 3 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[8] Comma inserito dall'art. 3 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[9] Comma inserito dall'art. 3 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[10] Comma inserito dall'art. 3 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[11] Comma così modificato dall'art. 3 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[12] Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[13] Comma così modificato dall'art. 5 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[14] Comma aggiunto dall'art. 6 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[15] Comma aggiunto dall'art. 7 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[16] Comma aggiunto dall'art. 7 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[17] Comma aggiunto dall'art. 7 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[18] Comma così sostituito dall'art. 8 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[19] Comma così sostituito dall'art. 8 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[20] Comma così modificato dall'art. 9 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[21] Articolo inserito dall'art. 10 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[22] Comma così modificato dall'art. 11 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[23] Alinea così modificato dall'art. 12 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[24] Numero così modificato dall'art. 12 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[25] Articolo così inserito dall'art. 14 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[26] Comma così sostituito dall'art. 15 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[27] Comma così sostituito dall'art. 15 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[28] Comma così modificato dall'art. 15 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[29] Comma inserito dall'art. 15 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[30] Articolo inserito dall'art. 16 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[31] Articolo così sostituito dall'art. 17 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[32] Comma così modificato dall'art. 18 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[33] Comma inserito dall'art. 18 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[34] Comma così modificato dall'art. 18 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[35] Comma così modificato dall'art. 18 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[36] Numero così sostituito dall'art. 18 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[37] Numero aggiunto dall'art. 18 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[38] Articolo abrogato dall'art. 19 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[39] Comma così sostituito dall'art. 20 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[40] Comma abrogato dall'art. 20 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[41] Comma abrogato dall'art. 20 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[42] Comma così modificato dall'art. 21 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[43] Comma così sostituito dall'art. 22 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[44] Comma così sostituito dall'art. 23 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[45] Comma aggiunto dall'art. 23 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[46] Comma aggiunto dall'art. 23 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[47] Articolo inserito dall'art. 24 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[48] Articolo inserito dall'art. 24 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[49] Articolo inserito dall'art. 24 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[50] Articolo inserito dall'art. 24 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[51] Comma così sostituito dall'art. 25 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[52] Comma così sostituito dall'art. 25 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[53] Comma così sostituito dall'art. 25 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[54] Comma così sostituito dall'art. 25 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[55] Comma aggiunto dall'art. 25 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[56] Comma aggiunto dall'art. 25 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[57] Comma aggiunto dall'art. 25 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[58] Comma aggiunto dall'art. 25 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[59] Comma aggiunto dall'art. 25 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[60] Comma aggiunto dall'art. 25 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[61] Comma aggiunto dall'art. 25 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[62] Comma aggiunto dall'art. 25 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[63] Articolo così sostituito dall'art. 26 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[64] Articolo così sostituito dall'art. 27 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[65] Numero così modificato dall'art. 28 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[66] Numero così modificato dall'art. 28 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[67] Articolo inserito dall'art. 29 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[68] Comma così modificato dall'art. 30 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[69] Comma così modificato dall'art. 30 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[70] Articolo così sostituito dall'art. 31 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[71] Articolo abrogato dall'art. 32 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[72] Comma così sostituito dall'art. 33 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[73] Comma abrogato dall’art. 34 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[74] Comma così modificato dall'art. 34 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[75] Articolo abrogato dall'art. 35 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[76] Articolo così sostituito dall'art. 36 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[77] Comma così modificato dall'art. 37 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[78] Comma abrogato dall'art. 38 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[79] Comma così modificato dall'art. 38 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[80] Articolo così sostituito dall’art. 39 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[81] Gli originari articoli 63 e 64 sono stati sostituiti dall’attuale art. 63 per effetto dell'art. 39 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[82] Gli originari articoli 63 e 64 sono stati sostituiti dall’attuale art. 63 per effetto dell'art. 39 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[83] Comma così modificato dall'art. 41 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[84] Comma abrogato dall'art. 41 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[85] Comma così modificato dall'art. 42 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[86] Articolo così sostituito dall'art. 43 della L. 23 marzo 1956, n. 136. La Corte Costituzionale, con sentenza 27 dicembre 1965, n. 93, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 43 della L. 136/1956, nelle parti che riguardano i consigli comunali.

[87] Articolo così sostituito dall'art. 43 della L. 23 marzo 1956, n. 136. La Corte Costituzionale, con sentenza 27 dicembre 1965, n. 93, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 43 della L. 136/1956, nelle parti che riguardano i consigli comunali.

[88] Articolo inserito dall'art. 44 della L. 23 marzo 1956, n. 136.

[89] Comma aggiunto dall'art. 45 della L. 23 marzo 1956, n. 136.