Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 39. Elezioni e referendum |
Capitolo: | 39.5 referendum |
Data: | 22/05/1978 |
Numero: | 199 |
Sommario |
Art. 1. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, delle operazioni compiute dagli uffici provinciali per il referendum e dagli uffici di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico [...] |
Art. 2. [1] |
Art. 3. I commi primo e secondo dell'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono sostituiti dai seguenti |
Art. 4. Le tabelle A, B, C e D, allegate alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sono sostituite dalle tabelle A, B, C, D, E ed F allegate alla presente legge |
Art. 5. |
Art. 6. Il primo presidente della Corte suprema di cassazione, in vista delle operazioni di verifica delle sottoscrizioni presentate a corredo delle richieste di referendum, con proprio decreto ed in [...] |
Art. 7. La presenta legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica |
§ 39.5.6 - L. 22 maggio 1978, n. 199.
Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.
(G.U. 24 maggio 1978, n. 142).
In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, delle operazioni compiute dagli uffici provinciali per il referendum e dagli uffici di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati debbono essere riportati distintamente per ciascun referendum.
1. Per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali o case di cura con meno di cento letti o presso i quali si procede alla raccolta del voto domiciliare, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.
I commi primo e secondo dell'art. 52 della
(Omissis).
Le tabelle A, B, C e D, allegate alla
Il primo presidente della Corte suprema di cassazione, in vista delle operazioni di verifica delle sottoscrizioni presentate a corredo delle richieste di referendum, con proprio decreto ed in relazione alle necessità, può aggregare all'Ufficio centrale per il referendum altri magistrati della Corte.
Le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale sono espletate dai funzionari della cancelleria della Corte designati dal primo presidente.
Il primo presidente dispone, altresì, sulle modalità di utilizzazione del centro elettronico e dell'altro personale della Corte ritenuto necessario.
Al personale dell'Ufficio centrale per il referendum come sopra impegnato si applica il disposto dell'art. 18 della
La presenta legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Modelli
(Omissis)
[1] Articolo così sostituito dall'art. 2 della
[2] Articolo abrogato dall' art. 6 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 3 del