§ 5.2.89 - L.R. 25 luglio 1996, n. 58.
Istituzione di un fondo per la progettazione della rete stradale di interesse regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 lavori pubblici
Data:25/07/1996
Numero:58


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Fondo regionale.
Art. 3.  Modalità e termini di presentazione delle domande.
Art. 4.  Piano di indirizzo-Convenzione con l'Ente Nazionale delle Strade.
Art. 5.  (Assegnazione dei contributi e degli incarichi di progettazione).
Art. 6.  Norme di prima applicazione.
Art. 7.  Norma finanziaria.


§ 5.2.89 - L.R. 25 luglio 1996, n. 58.

Istituzione di un fondo per la progettazione della rete stradale di interesse regionale.

(B.U. 5 agosto 1996, n. 42).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Toscana promuove la progettazione di opere per potenziare, adeguare e ammodernare la rete stradale statale di interesse regionale.

 

     Art. 2. Fondo regionale. [1]

     1. Per le finalità di cui all'art. 1 è istituito un fondo per l'assegnazione di contributi alle Province e ai Comuni capoluogo di Provincia che provvedano alla redazione di progetti definitivi ed esecutivi, concorrendo alla spesa in misura non inferiore al 30%; il contributo regionale è erogato fino a completa copertura del costo di progettazione comprensivo di tutti gli studi connessi.

 

     Art. 3. Modalità e termini di presentazione delle domande.

     1. Le Province e i Comuni capoluogo di provincia interessati presentano apposita domanda per la concessione dei contributi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del piano di indirizzo di cui all'art. 4 [2].

     2. (Omissis) [3].

 

     Art. 4. Piano di indirizzo-Convenzione con l'Ente Nazionale delle Strade.

     1. Il Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 9 giugno 1992, n. 26, approva annualmente un piano di indirizzo nel quale sono individuati i criteri di definizione delle priorità di finanziamento regionale, l'importo massimo complessivo del contributo regionale assegnabile annualmente a ciascun ente, le modalità di erogazione del contributo regionale e i criteri ai quali le Province e i Comuni capoluogo di provincia devono attenersi per la definizione dei rapporti con i progettisti.

     2. La Giunta regionale approva la convenzione da stipularsi con l'Ente Nazionale per le Strade, al fine di stabilire i reciproci impegni e le modalità di raccordo, nonchè il riconoscimento e il rimborso delle spese di progettazione sostenute dalla Regione in applicazione della presente legge.

 

     Art. 5. (Assegnazione dei contributi e degli incarichi di progettazione). [4]

     1. La Giunta regionale assegna i contributi nei 60 giorni successivi al termine di cui all'art. 3, stabilendo il termine perentorio per l'affidamento dell'incarico di progettazione. Il mancato rispetto del termine per l'affidamento dell'incarico di progettazione determina la revoca dei contributi.

 

     Art. 6. Norme di prima applicazione. [5]

 

     Art. 7. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di 4 miliardi di lire per l'anno 1996.

     2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si fa fronte mediante la seguente variazione di bilancio, disposta per analogo importo sugli stati di previsione della competenza e della cassa della parte «Spesa» del bilancio di previsione per l'anno 1996:

     (Omissis).

     3. E' autorizzata l'istituzione a partire dall'anno 1997 di specifico cap. in entrata con la seguente descrizione «Rimborsi da parte dell'Ente Nazionale Strade delle spese di progettazione». Tali somme sono destinate al reintegro del Fondo istituito con la presente legge.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 20 giugno 1997, n. 43.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 20 giugno 1997, n. 43.

[3] Comma abrogato dall'art. 2, comma 2, della L.R. 20 giugno 1997, n. 43.

[4] Articolo già sostituito dall'art. 3 della L.R. 20 giugno 1997, n. 43, e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 1998, n. 51.

[5] Articolo abrogato dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.