Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.8 edilizia scolastica e universitaria |
Data: | 26/01/1963 |
Numero: | 47 |
Sommario |
Art. 1. Fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per l'utilizzazione degli stanziamenti previsti dall'art. 4 della legge 15 febbraio 1961, n. 53, e dall'art. [...] |
Art. 2. La presente legge entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 38.8.b - Legge 26 gennaio 1963, n. 47. [1]
Norme relative all'edilizia scolastica prefabbricata.
(G.U. 14 febbraio 1963, n. 42).
Fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per l'utilizzazione degli stanziamenti previsti dall'art. 4 della
I contratti per la fornitura e posa in opera delle costruzioni previste dall'art. 3, primo comma, della
Essi saranno approvati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici e saranno esecutivi solo dopo l'approvazione.
Il Ministro per la pubblica istruzione può, tuttavia, autorizzare la esecuzione del contratto immediatamente dopo la stipula.
In caso di mancata approvazione la ditta contraente avrà diritto al rimborso delle opere sostenute ed al pagamento del prezzo del materiale fornito.
La presente legge entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 24 del