§ 38.8.39 - Legge 17 febbraio 1968, n. 106.
Modifiche ed integrazioni alla legge 28 luglio 1967, n. 641, relativa all'edilizia scolastica e universitaria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.8 edilizia scolastica e universitaria
Data:17/02/1968
Numero:106


Sommario
Art. 1.      Il secondo comma dell'art. 6 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Dopo il primo comma dell'art. 8 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è aggiunto il seguente:
Art. 3.      Il secondo comma dell'art. 11 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      Il primo comma dell'art. 27 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      L'ultimo comma dell'art. 29 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è sostituito dal seguente:
Art. 6.      L'art. 30 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è sostituito dal seguente:


§ 38.8.39 - Legge 17 febbraio 1968, n. 106.

Modifiche ed integrazioni alla legge 28 luglio 1967, n. 641, relativa all'edilizia scolastica e universitaria.

(G.U. 6 marzo 1968, n. 61)

 

     Art. 1.

     Il secondo comma dell'art. 6 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è sostituito dal seguente:

     "Fanno parte del comitato centrale per la discussione dei problemi attinenti al rispettivo territorio, oltre al sovrintendente scolastico, l'assessore alla pubblica istruzione della Regione, ove costituita; o, in mancanza, un rappresentante del comitato regionale di cui al successivo art. 8; per la regione Trentino - Alto Adige, per la discussione dei problemi di rispettiva competenza, in luogo dell'assessore regionale, fanno parte del comitato gli assessori alla pubblica istruzione delle provincie di Trento e Bolzano".

 

          Art. 2.

     Dopo il primo comma dell'art. 8 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è aggiunto il seguente:

     "Per la regione Trentino - Alto Adige fanno altresì parte del comitato regionale anche gli assessori alla pubblica istruzione delle amministrazioni provinciali di Trento e Bolzano".

 

          Art. 3.

     Il secondo comma dell'art. 11 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è sostituito dal seguente:

     "Per l'attuazione delle iniziative di cui alla lettera a) del comma precedente, il Ministro per la pubblica istruzione può avvalersi dell'opera di istituti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e di istituti universitari, con i quali può stipulare apposite convenzioni; per quelle di cui alla lettera b) il Centro studi mantiene rapporti con istituti similari anche esteri ai fini dello scambio delle informazioni e delle esperienze, e partecipa alla collaborazione internazionale per il progresso degli studi e delle ricerche".

 

          Art. 4.

     Il primo comma dell'art. 27 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è sostituito dal seguente:

     "Alla spesa per l'adempimento dei compiti del comitato centrale e dei comitati regionali per l'edilizia scolastica, di cui all'art. 4, delle commissioni provinciali, di cui all'art. 9 e all'art. 12, nonchè del centro studi per l'edilizia scolastica e della relativa consulta, di cui all'art. 11, e degli uffici studi e programmazione, di cui agli articoli 5 e 7, sarà provveduto con una aliquota non superiore all'1 per cento, allo 0,90, allo 0,80, allo 0,80 e all'1,2 per cento delle somme autorizzate rispettivamente per gli anni 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, a termine dell'art. 32 della presente legge".

 

          Art. 5.

     L'ultimo comma dell'art. 29 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è sostituito dal seguente:

     "La corresponsione dei sussidi è subordinata all'avvenuta esecuzione dei lavori cui i sussidi medesimi si riferiscono, su attestazione dell'ingegnere capo del Genio civile e non è soggetta ai limiti di cui all'art. 3 della legge 17 dicembre 1957, n. 1229, e all'art. 16 della legge 24 luglio 1962, n. 1073".

 

          Art. 6.

     L'art. 30 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è sostituito dal seguente:

     "Sussidi e spese per l'arredamento di scuole elementari e medie.

     La facoltà spettante al Ministero della pubblica istruzione, a norma degli articoli 119, 120, 121 del regolamento generale sui servizi delle scuole elementari, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è estesa per l'arredamento delle scuole medie.

     La facoltà di provvedere alle spese per l'arredamento attribuita al Ministero della pubblica istruzione dall'art. 12 della legge 1° giugno 1942, n. 675, è estesa a tutte le scuole dell'obbligo.

     All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti commi si provvede con gli appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per la fornitura di materiale di arredamento alle scuole rurali, nonchè per l'acquisto diretto e il concorso nelle spese sostenute dai comuni, per l'arredamento delle scuole elementari.

     La corresponsione del sussidio è subordinata alla avvenuta esecuzione della fornitura cui esso si riferisce, da attestarsi dal provveditore agli studi".