§ 57.1.15 - Legge 13 luglio 1965, n. 874.
Provvidenze per la scuola per il periodo 1° luglio 1965-31 dicembre 1965.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.1 disciplina generale
Data:13/07/1965
Numero:874


Sommario
Art. 1.  Piano di sviluppo della scuola per il quinquennio 1966-1970.
Art. 2.  Proroga delle provvidenze previste dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073.
Art. 3.  Edilizia scolastica e degli istituti di educazione.
Art. 4.  Edilizia universitaria.
Art. 5.  Contributi alle Casse scolastiche della scuola media.
Art. 6.  Contributi alle opere universitarie.
Art. 7.  Incremento e aggiornamento degli organici delle scuole elementari, secondarie ed artistiche.
Art. 8.  Organici degli ispettori scolastici.
Art. 9.  Posti di professori universitari di ruolo e di assistenti ordinari.
Art. 10.  Rilevazione nazionale sull'edilizia scolastica.
Art. 11.  Procedure.
Art. 12.  Utilizzazione degli stanziamenti.
Art. 13.  Autorizzazione alla concessione di mutui.
Art. 14.  Copertura della spesa.
Art. 15.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


§ 57.1.15 - Legge 13 luglio 1965, n. 874. [1]

Provvidenze per la scuola per il periodo 1° luglio 1965-31 dicembre 1965.

(G.U. 28 luglio 1965, n. 187).

 

     Art. 1. Piano di sviluppo della scuola per il quinquennio 1966-1970.

     Il Piano di sviluppo pluriennale della scuola, previsto al terzo comma dell'art. 54 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, avrà durata quinquennale con decorrenza dal 1° gennaio 1966. I relativi disegni di legge saranno presentati al Parlamento entro il 31 dicembre 1965.

 

          Art. 2. Proroga delle provvidenze previste dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073.

     Le provvidenze previste dagli articoli 14, primo e secondo comma, 15, 16, 28, 31, primo comma, 36, 37, 40, 43 e 48 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per il triennio dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1965 e con scadenza a quest'ultima data, sono prorogate al 31 dicembre 1965.

     Per ciascuna delle voci di spesa comprese tra quelle previste al precedente comma, è iscritta, a seconda della competenza, negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1965 una somma pari alla metà degli stanziamenti previsti per l'esercizio finanziario 1964-65 dai sopra richiamati articoli della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

     Per i fini indicati dagli articoli 32, 33, 34 e 44, primo comma della legge 24 luglio 1962, n. 1073, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965 sono iscritti, rispettivamente, i seguenti stanziamenti aggiuntivi: 300 milioni, 210 milioni, 2.250 milioni e 175 milioni.

     Per i fini previsti dalla prima parte dell'art. 38 della medesima legge è assegnato uno stanziamento aggiuntivo di lire 6.000 milioni, ivi compreso l'onere per il funzionamento delle Commissioni esaminatrici, di cui lire 5.125 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965 e lire 875 milioni nello stato di previsione medesimo per l'anno finanziario 1966.

 

          Art. 3. Edilizia scolastica e degli istituti di educazione.

     Sono autorizzati, per l'anno finanziario 1965, gli ulteriori limiti d'impegno di 1.625 milioni e di 15 milioni per provvedere alla corresponsione dei contributi relativi ad opere di edilizia contemplati rispettivamente agli articoli 2 e 29 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

     La somma complessiva di 57.400 milioni, occorrente per la corresponsione dei contributi previsti dal comma precedente, sarà iscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di 1.640 milioni annui a partire dal 1965.

 

          Art. 4. Edilizia universitaria.

     Per gli scopi di cui all'art. 20 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965 è iscritto uno stanziamento aggiuntivo di lire 10.000 milioni.

     Resta fermo quanto disposto dall'art. 26 della legge succitata.

 

          Art. 5. Contributi alle Casse scolastiche della scuola media.

     Per gli scopi di cui all'art. 102 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965 sono iscritte lire 400 milioni.

     La ripartizione degli stanziamenti di cui al primo comma tra le scuole medie delle singole Provincie istituite ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, è disposta dal Ministro per la pubblica istruzione in base al numero degli alunni frequentanti le scuole stesse e alla valutazione delle condizioni economico-sociali delle Provincie medesime.

 

          Art. 6. Contributi alle opere universitarie.

     Per contributi a favore delle opere Universitarie per l'attuazione delle forme varie di assistenza, non escluse le borse di studio, ed in particolare per l'istituzione e il mantenimento di mense, di case dello studente e di collegi universitari, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965 è iscritta la somma di lire 2.000 milioni.

     La ripartizione delle somme stanziate tra le varie forme di assistenza e tra le singole opere universitarie è effettuata con proprio decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Comitato nazionale delle opere universitarie.

 

          Art. 7. Incremento e aggiornamento degli organici delle scuole elementari, secondarie ed artistiche.

     Per l'incremento, l'aggiornamento e la revisione degli organici del personale direttivo e insegnante delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado dal 1° ottobre 1965, gli stanziamenti di lire 40.110 milioni e di lire 8.000 milioni previsti per l'esercizio finanziario 1964-65, rispettivamente dagli articoli 46 e 47 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, sono maggiorati per l'anno finanziario 1965, complessivamente, di lire 3.500 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa Ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 8. Organici degli ispettori scolastici.

     I ruoli degli ispettori scolastici per l'istruzione elementare sono aumentati di 6 posti nell'anno 1965.

     Per il fine di cui al precedente comma, nel previsto capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965 è iscritta la somma di lire 11 milioni.

 

          Art. 9. Posti di professori universitari di ruolo e di assistenti ordinari.

     Il numero di nuovi posti di professore di ruolo e di assistente ordinario da istituire nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria nell'anno accademico 1965-66 è pari a quello fissato per l'anno accademico 1964-65, rispettivamente dagli articoli 50, primo comma, e 51 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

     Per le esigenze di cui al quarto comma dell'art. 50 della citata legge, potranno essere utilizzati anche i posti di professore di ruolo ivi previsti e non ancora istituiti.

     Ai fini di cui al primo comma nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965 sono iscritte lire 289 milioni.

 

          Art. 10. Rilevazione nazionale sull'edilizia scolastica.

     Il Ministero della pubblica istruzione promuoverà una rilevazione nazionale sullo stato dell'edilizia scolastica e delle relative attrezzature per accertarne la funzionalità didattica e ambientale e rilevarne le carenze qualitative e quantitative. La rilevazione dovrà concludersi entro il 31 marzo 1966 [2] .

     Per la metodologia e le modalità della rilevazione il Ministero della pubblica istruzione si avvarrà dell'assistenza di una Commissione consultiva composta di esperti che provvederà anche alla elaborazione dei dati raccolti.

     Per la raccolta dei dati, secondo la metodologia prescelta, il Ministero della pubblica istruzione può avvalersi della collaborazione di Istituti specializzati compresi quelli dipendenti dalle Università e dagli Istituti superiori e di Enti pubblici territoriali.

     Agli scopi di cui al presente articolo è stanziata la somma di lire 600 milioni di cui 200 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965 e 400 milioni nello stato di previsione medesimo per l'anno finanziario 1966.

 

          Art. 11. Procedure.

     Salvo quanto espressamente previsto nei precedenti articoli, valgono per tutti gli interventi contemplati nella presente legge le condizioni, i limiti e le norme procedurali contenute nella legge 24 luglio 1962, n. 1073, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 12. Utilizzazione degli stanziamenti.

     Gli stanziamenti previsti dalla presente legge e dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073, non utilizzati alla data del 31 dicembre 1965, potranno esserlo negli anni successivi, in deroga alle norme vigenti, ai fini di cui alla loro iscrizione negli stati di previsione.

 

          Art. 13. Autorizzazione alla concessione di mutui.

     Con i fondi previsti dagli articoli 1 e 2 e in conformità delle norme stabilite dall'art. 8 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, il Consorzio di credito per le opere pubbliche potrà concedere mutui al Tesoro dello Stato per le provvidenze previste dal primo comma dell'art. 2 della presente legge per quanto si riferisce al secondo comma dell'art. 14 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, nonchè per quelle previste dall'art. 4 della presente legge.

 

          Art. 14. Copertura della spesa.

     All'onere di complessive lire 36.100 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1965, si provvede per milioni 25.400 mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, per milioni 200 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto dall'art. 7 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, e per milioni 10.500 con il ricavo dei mutui di cui al precedente art. 13.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 15.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Termine prorogato al 31 gennaio 1967 dall'art. unico della L. 26 aprile 1966, n. 260.