Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 07/12/1961 |
Numero: | 1264 |
Sommario |
Art. 1. Rinvio a tabelle - Divieto di comandi e di distacchi |
Art. 2. Ordinamento dell'Amministrazione centrale |
Art. 3. Vice provveditori agli studi |
Art. 4. Promozioni a direttore di sezione e a vice provveditore agli studi |
Art. 5. Personale di carriera esecutiva |
Art. 6. Assegnazioni e trasferimenti |
Art. 7. Inquadramento nei ruoli unificati - Soppressione di ruoli transitori |
Art. 8. Promozioni del personale proveniente dai ruoli separati |
Art. 9. Concorso riservato a posti di consigliere di terza classe |
Art. 10. Concorso riservato a posti di vice segretario |
Art. 11. Concorso riservato a posti di agente tecnico |
Art. 12. Limite dei posti da mettere a concorso |
Art. 13. Soprintendenze ed istituti di antichità e belle arti |
Art. 14. Economati |
Art. 15. Nomina degli ispettori e degli architetti |
Art. 16. Promozione a direttore |
Art. 17. Personale dell'Istituto centrale e dei Laboratori di restauro |
Art. 18. Nomine nei ruoli della carriera di concetto |
Art. 19. Nomine nei ruoli della carriera esecutiva |
Art. 20. Promozioni nei ruoli della carriera esecutiva |
Art. 21. Personale ausiliario |
Art. 22. Inquadramento nella carriera direttiva delle Soprintendenze |
Art. 23. Concorso riservato per la carriera direttiva delle Soprintendenze |
Art. 24. Inquadramento nella carriera direttiva dell'Istituto centrale e dei Laboratori di restauro |
Art. 25. Inquadramento nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva. |
Art. 26. Ruoli aggiunti della carriera di concetto |
Art. 27. Passaggio dei ruoli dei ragionieri e dei geometri |
Art. 28. Inquadramento dei capi tecnici e capi tecnici aggiunti |
Art. 29. Concorso riservato agli operatori |
Art. 30. Riserve di posti nei primi concorsi nelle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria |
Art. 31. Assorbimento dei posti aggiunti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496 |
Art. 32. Conferimento di incarico provvisorio negli uffici di economato |
Art. 33. Collocamento nel ruolo ordinario del personale ausiliario di ruolo aggiunto |
Art. 34. Ordinamento |
Art. 35. Riordinamento del Centro nazionale per il catalogo unico e per le informazioni bibliografiche |
Art. 36. Personale del Centro nazionale per il catalogo unico e per le informazioni bibliografiche |
Art. 37. Trattamento giuridico ed economico del personale del Centro nazionale per il catalogo unico e per le informazioni bibliografiche |
Art. 38. Direttore dell'Istituto di patologia del libro e conservatore della biblioteca di storia moderna e contemporanea |
Art. 39. Concorso riservato per la carriera direttiva delle Soprintendenze bibliografiche |
Art. 40. Concorsi riservati per la carriera di concetto ed esecutiva delle Soprintendenze bibliografiche |
Art. 41. Riduzione di anzianità |
Art. 42. Norme incompatibili - Onere |
§ 80.9.182 - Legge 7 dicembre 1961, n. 1264.
Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici.
(G.U. 12 dicembre 1961, n. 307)
Titolo I
CARRIERE, RUOLI E DOTAZIONI ORGANICHE
Art. 1. Rinvio a tabelle - Divieto di comandi e di distacchi
Le carriere, i ruoli e le relative dotazioni organiche del personale dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi, delle Soprintendenze e degli Istituti di antichità e belle arti, delle Soprintendenze bibliografiche, delle biblioteche pubbliche governative e dell'Istituto di patologia del libro sono stabiliti nelle tabelle allegate alla presente legge.
E' fatto divieto di disporre il comando e il distacco anche solo di fatto, di personale direttivo, insegnante e non insegnante di scuole e di istituti di ogni ordine e grado presso gli uffici ai quali si riferiscono i ruoli di cui alle allegate tabelle, tranne che nei casi previsti dalla legge.
Il personale indicato nel precedente comma che all'entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando o di distacco deve essere restituito alle scuole e agli istituti di provenienza entro e non oltre i limiti di tempo di cui al primo comma del successivo art. 12.
Titolo II
AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PROVVEDITORATI AGLI STUDI
Art. 2. Ordinamento dell'Amministrazione centrale
L'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione è ordinata come segue:
Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi;
Direzione generale dell'istruzione elementare;
Direzione generale dell'istruzione secondaria di primo grado;
Direzione generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale;
Direzione generale dell'istruzione tecnica;
Direzione generale dell'istruzione professionale;
Direzione generale dell'istruzione universitaria;
Direzione generale delle antichità e belle arti;
Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura;
Direzione generale dell'educazione popolare;
Direzione generale per gli scambi culturali;
Direzione generale per l'istruzione media non statale:
Direzione generale per l'edilizia scolastica e per l'arredamento della scuola;
Ispettorato per l'istruzione artistica;
Ispettorato per l'assistenza scolastica;
Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva;
Ispettorato per le pensioni;
Servizio per la scuola materna.
Art. 3. Vice provveditori agli studi
Il vice provveditore agli studi è il diretto collaboratore del provveditore agli studi che sostituisce nei casi di assenza o di impedimento. Esercita ogni altra attribuzione che gli sia conferita dalle leggi o dai regolamenti o, per delega, dal provveditore.
Nelle Provincie con oltre 400.000 abitanti, il provveditore agli studi è coadiuvato da almeno due vice provveditori agli studi, il più anziano dei quali esercita le funzioni vicarie.
Ai vice provveditori agli studi si applicano le norme previste per i direttori di sezione ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di ispettore centrale di seconda classe per la istruzione media, classica, scientifica e magistrale e di provveditore agli studi di seconda classe, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 276, lettera c), e dell'art. 282, lettera b), n. 2, del testo unico approvato con
Per la promozione a provveditore agli studi, ai sensi della
Art. 4. Promozioni a direttore di sezione e a vice provveditore agli studi
Ferme restando le norme di cui all'art. 368 del
Salvo il disposto del successivo art. 8 il conferimento dell'una o dell'altra qualifica e l'inquadramento nei rispettivi ruoli sono disposti secondo l'ordine di graduatoria tenuto conto delle opzioni dei vincitori.
Art. 5. Personale di carriera esecutiva
Gli impiegati del ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi che rivestono le qualifiche di applicato tecnico di prima e di seconda classe e di applicato tecnico aggiunto disimpegnano le mansioni di operatori di meccanografia e fotoriproduzione; quelli che rivestono la qualifica di dattilografo di prima e di seconda classe e di dattilografo aggiunto disimpegnano esclusivamente mansioni di dattilografia e di stenografia.
Nei concorsi per esami di ammissione al ruolo predetto, sono riservati:
il decimo dei posti per il conferimento della qualifica di applicato tecnico aggiunto;
i tre decimi dei posti per il conferimento della qualifica di dattilografo aggiunto.
Per il conseguimento della qualifica di applicato tecnico aggiunto, oltre alle prove di cui all'art. 182 del testo unico approvato con
Art. 6. Assegnazioni e trasferimenti
L'assegnazione ad uffici dell'Amministrazione centrale ed ai Provveditorati agli studi, nonchè il trasferimento da uffici dell'Amministrazione centrale ai Provveditorati agli studi, e viceversa, dei consiglieri di I, II e III classe, di cui alla tabella A, e del personale appartenente ai ruoli di cui alle allegate tabelle C, D, E, ed F sono disposti nel limite delle dotazioni stabilite in calce alle tabelle stesse.
Per otto anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti del personale appartenente a quella data medesima, a ruoli separati per l'Amministrazione centrale e per i Provveditorati agli studi, i trasferimenti di cui al precedente comma non possono essere disposti se non a domanda.
Art. 7. Inquadramento nei ruoli unificati - Soppressione di ruoli transitori
I consiglieri di I, II e III classe, gli impiegati della carriera speciale di ragioneria e gli impiegati delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione centrale ed a quelli dei Provveditorati agli studi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati nei ruoli di cui alle allegate tabelle A, C, D, E, ed F, nella qualifica corrispondente a quella rivestita, secondo l'anzianità posseduta.
Gli archivisti, gli applicati e gli applicati aggiunti dei ruoli della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi che, all'entrata in vigore della presente legge, esercitano le mansioni di cui al primo comma dell'art. 5 sono rispettivamente collocati, con le anzianità possedute, nelle corrispondenti qualifiche di applicato tecnico di prima e di seconda classe e di applicato tecnico aggiunto ovvero di dattilografo di prima o di seconda classe e di dattilografo aggiunto.
Sono soppressi i ruoli transitori aggiunti al ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione di cui ai quadri 13/d, 51/c, 71/c annessi al
Gli impiegati appartenenti al ruolo transitorio dei ricercatori provenienti dal Consiglio nazionale delle ricerche compresi nel quadro 13/d annesso al citato decreto sono collocati nel ruolo degli Ispettori centrali per l'istruzione media e di avviamento professionale, classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale. Gli altri impiegati di cui allo stesso quadro 13/d ed ai quadri 51/c e 71/c nonchè quelli provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, inquadrati nei posti aggiunti istituiti ai sensi del
In dipendenza di tale collocamento, i suddetti ruoli ordinari sono aumentati per ciascuna qualifica di un numero di posti pari a quello complessivo del personale attualmente inquadrato nelle qualifiche corrispondenti dei ruoli transitori e dei posti aggiunti di cui al precedente comma.
Disposizioni transitorie
Art. 8. Promozioni del personale proveniente dai ruoli separati
Per otto anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili nelle dotazioni stabilite per l'Amministrazione centrale e quelli disponibili nelle dotazioni stabilite per i Provveditorati agli studi nelle tabelle A, C, D, E ed F, allegate alla presente legge, sono conferibili soltanto al personale proveniente, rispettivamente, dal soppresso ruolo dell'Amministrazione centrale e da quello dei Provveditorati agli studi.
Art. 9. Concorso riservato a posti di consigliere di terza classe
Nella prima applicazione della presente legge, un quinto dei posti che vanno ad incremento della dotazione del ruolo della carriera del personale direttivo, di cui alla allegata tabella A, è riservato, mediante concorso per esame speciale, da espletarsi secondo le modalità di cui al terzo comma dell'art. 10, al personale delle carriere di concetto del Ministero della pubblica istruzione in possesso della laurea in giurisprudenza o lettere o filosofia o materie letterarie o pedagogia.
Ai vincitori del concorso di cui sopra, il servizio prestato nella carriera di concetto è valutato in ragione di due terzi, senza alcuna limitazione di durata, ai fini del compimento dei periodi di anzianità prescritti per la promozione alla qualifica immediatamente superiore a quella iniziale.
Art. 10. Concorso riservato a posti di vice segretario
Nella prima applicazione della presente legge, un quinto dei posti che, nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo di cui alla allegata tabella D, sono attribuiti alla dotazione prevista per gli Uffici della Amministrazione centrale ed un quinto dei posti che vanno ad incremento della dotazione già esistente per i Provveditorati agli studi, sono conferiti mediante concorso speciale per titoli, riservato agli impiegati della carriera esecutiva provenienti, rispettivamente, dal soppresso ruolo dell'Amministrazione centrale o dal soppresso ruolo dei Provveditorati agli studi, che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di titolo di studio di istruzione di secondo grado e abbiano per almeno 3 anni prestato lodevole servizio con mansioni proprie della carriera di concetto.
Un altro quinto dei posti da calcolarsi secondo i criteri di cui al comma precedente, è conferito mediante concorso per esame speciale riservato agli impiegati delle medesime categorie che, pur non possedendo il prescritto titolo di studio, siano in possesso di titolo di studio di istruzione secondaria inferiore e rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista.
L'esame speciale, di cui al precedente comma, consiste in un colloquio vertente sulle materie che saranno indicate nel bando di concorso.
Un ulteriore quinto dei posti da calcolarsi parimenti secondo i criteri di cui al primo e secondo comma del presente articolo, è conferito mediante concorso per esame riservato agli impiegati della carriera esecutiva provenienti, rispettivamente, dai soppressi ruoli dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi, alle condizioni e secondo le norme stabilite dalla
Previa rinuncia del beneficio di cui all'ultimo comma del precedente art. 6, ai candidati risultati idonei nei concorsi di cui ai precedenti commi, è data facoltà di chiedere l'attribuzione dei posti eventualmente non coperti, per mancanza di vincitori, anche nelle dotazioni previste per uffici diversi.
Ai vincitori dei concorsi sopra indicati e al personale di concetto amministrativo già in ruolo per effetto del concorso per esami di cui alla
Art. 11. Concorso riservato a posti di agente tecnico
Nella prima applicazione della presente legge i posti disponibili, per l'accesso alla qualifica iniziale, nel ruolo degli agenti tecnici di cui alla allegata tabella F, sono riservati, mediante concorso per titoli, integrato da una prova di idoneità tecnica, al personale ausiliario, di ruolo e non di ruolo, comunque in servizio negli uffici dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi.
Art. 12. Limite dei posti da mettere a concorso
I posti che per effetto della presente legge vanno ad incrementare le attuali consistenze organiche dei ruoli di cui alle tabelle A, C, D, E ed F, allegate alla presente legge, compresi i posti derivanti da vacanze nelle qualifiche superiori, non possono essere messi a concorso, in ciascuno degli anni del quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, in misura superiore al quinto. All'atto dell'assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi, altrettante unità di personale direttivo, insegnante e non insegnante, già comandate o distaccate presso l'Amministrazione centrale e i Provveditorati agli studi, saranno restituite alle scuole e agli istituti di provenienza.
Dal limite stabilito nel precedente comma si prescinde nei concorsi riservati, in applicazione della presente legge, ad impiegati appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica istruzione.
Titolo III
AMMINISTRAZIONE DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI
Art. 13. Soprintendenze ed istituti di antichità e belle arti
Organi periferici del Ministero della pubblica istruzione, per i compiti concernenti gli interessi archeologici, artistici, monumentali, storici e panoramici, sono le Soprintendenze alle antichità e belle arti, il cui numero complessivo è fissato in 66, così suddistinto:
Soprintendenze alle antichità n. 25
Soprintendenze alle gallerie n. 16
Soprintendenze ai monumenti n. 15
Soprintendenze ai monumenti e gallerie n. 10
Alle Soprintendenze alle antichità sono preposti soprintendenti del ruolo degli archeologi, a quelle alle gallerie soprintendenti del ruolo degli storici dall'arte e a quelle ai monumenti soprintendenti del ruolo degli architetti. Alle Soprintendenze ai monumenti e gallerie sono preposti soprintendenti del ruolo degli storici dell'arte o degli architetti a seconda della preminenza degli interessi artistici o monumentali della circoscrizione.
L'Istituto centrale del restauro, il Gabinetto nazionale delle stampe, il Gabinetto fotografico nazionale, la Calcografia nazionale, il Museo d'arte orientale e il Museo delle arti e tradizioni popolari in Roma e l'Opificio delle pietre dure in Firenze conservano l'attuale ordinamento.
Alla direzione dell'Istituto centrale del restauro è preposto un soprintendente del ruolo degli storici dell'arte; alla direzione degli altri istituti indicati nel precedente comma sono preposti impiegati della carriera direttiva, di cui alla tabella G, lettere a), b) e c), allegata alla presente legge, con qualifica non superiore a direttore.
La denominazione e la circoscrizione delle Soprintendenze, di cui al primo comma del presente articolo, sono fissate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti a sezioni I, II, III e IV unite.
Art. 15. Nomina degli ispettori e degli architetti
La nomina in prova ad ispettore e ad architetto in uno dei tre ruoli di cui alla allegata tabella G, lettere a), b) e c), si consegue mediante pubblico concorso per esami e per titoli.
Per gli ispettori archeologi è prescritta la laurea in lettere o filosofia; per gli ispettori storici dell'arte è prescritta la laurea in lettere o filosofia o la laurea in materie letterarie o in pedagogia, rilasciata dalle facoltà di Magistero. Le lauree anzidette debbono essere integrate da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera.
Per gli architetti è prescritta la laurea in architettura o in ingegneria civile edile.
Il Ministro per la pubblica istruzione, qualora le esigenze dell'Amministrazione lo richiedano, può riservare alcuni dei posti disponibili nella qualifica iniziale dei tre ruoli anzidetti a candidati in possesso di particolari specializzazioni.
Per i posti riservati alla specializzazione in paletnologia è ammessa anche la laurea in scienze naturali, integrata da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione.
Per i posti riservati alla specializzazione in etnografia e in arte dell'Asia e dell'Africa è ammessa anche la laurea in lingue e civiltà orientali, integrata da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione, attinente alla carriera.
Art. 16. Promozione a direttore
La promozione a direttore si consegue mediante concorso per titoli al quale sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli che abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nella carriera, compreso il periodo di prova, nonchè gli impiegati di ruolo aggiunto della carriera direttiva delle Soprintendenze alle antichità e belle arti che abbiano compiuto in detto ruolo e in quello speciale transitorio di provenienza sei anni di effettivo servizio.
Art. 17. Personale dell'Istituto centrale e dei Laboratori di restauro
Il personale appartenente al ruolo dei chimici, fisici e microbiologi, di cui alla tabella G, lettera d), allegata alla presente legge, presta la sua opera presso l'Istituto centrale del restauro in Roma o presso altri laboratori di restauro in attività nelle Soprintendenze.
Al ruolo di cui al precedente comma si accede mediante pubblico concorso per esami e per titoli. Per i chimici è prescritta la laurea in chimica, per i fisici la laurea in fisica e per i microbiologi la laurea in medicina o in chimica o in farmacia o in scienze naturali o in scienze biologiche.
La carriera dei chimici, dei fisici e dei microbiologi è equiparata a quella dei professori di ruolo A degli Istituti di istruzione secondaria, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico, sia per quanto concerne il trattamento economico.
Art. 18. Nomine nei ruoli della carriera di concetto
L'assunzione nel ruolo di cui all'allegata tabella H, lettera a), è effettuata mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale.
L'assunzione nei ruoli, di cui all'allegata tabella H, lettere c), d) ed e), è effettuata mediante pubblici concorsi per esami e per titoli, per partecipare ai quali sono richiesti rispettivamente, i seguenti titoli di studio:
1) per il ruolo dei disegnatori, diploma di maturità artistica o licenza di istituto d'arte o diploma di professore di disegno architettonico conseguito presso un ex istituto di belle arti od anche diploma di maturità classica o scientifica purchè integrato dal primo biennio di ingegneria civile edile o di architettura;
2) per il ruolo dei geometri, diploma di geometra o di perito edile;
3) per il ruolo dei restauratori di opere d'arte, diploma di maturità artistica o licenza di istituto d'arte o diploma di restauratore rilasciato dall'Istituto centrale del restauro.
Art. 19. Nomine nei ruoli della carriera esecutiva
La nomina in prova ad assistente si consegue mediante pubblico concorso per esami e per titoli, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso di licenza media inferiore o titolo equipollente. I concorsi sono distinti per ciascuna delle seguenti specializzazioni: antichità, monumenti, musei e gallerie.
La nomina in prova ad operatore tecnico si consegue mediante pubblico concorso per esami e per titoli, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso di licenza di scuola media inferiore, di licenza di scuola d'arte o di altro titolo equipollente. I concorsi sono distinti per ciascuna delle seguenti specializzazioni: restauratori di statue, di bronzi, di stampe, di disegni e di oggetti antichi in genere, mosaicisti, lavoratori di pietre dure, fotografi e calcografi.
Le disposizioni di cui all'art. 9 della
Art. 20. Promozioni nei ruoli della carriera esecutiva
Le promozioni a primo assistente ed a primo operatore tecnico sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella carriera, compreso il periodo di prova.
Le promozioni ad assistente capo e ad operatore tecnico capo si conseguono:
a) per la metà dei posti, mediante concorso per esami, al quale sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli che abbiano compiuto undici anni di effettivo servizio nella carriera, compreso il periodo di prova nonchè gli impiegati dei ruoli aggiunti, rispettivamente, degli aiutanti e dei restauratori della carriera esecutiva, che abbiano compiuto nei ruoli medesimi e nei ruoli speciali transitori di provenienza complessivamente undici anni di effettivo servizio;
b) per l'altra metà, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i primi assistenti e i primi operatori tecnici che abbiano compiuto tredici anni di effettivo servizio nella carriera, compreso il periodo di prova.
I posti non conferiti ai sensi delle disposizioni contenute nella lettera a) del precedente comma vanno aggiunti a quelli da attribuire mediante scrutinio per merito comparativo.
Gli esami consistono in due prove scritte, di cui una a carattere pratico, ed una orale. Si applicano le norme di cui all'art. 187, commi terzo e quarto, del
Art. 21. Personale ausiliario
La nomina a custode e guardia notturna in prova si consegue mediante pubblico concorso al quale sono ammessi coloro che abbiano conseguito la licenza elementare.
Il concorso è per titoli ed è integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.
Le promozioni a primo custode sono conferite mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di servizio nella qualifica di custode.
Le promozioni a custode principale sono conferite mediante scrutinio per merito assoluto agli impiegati dello stesso ruolo che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio nella qualifica di primo custode.
Le promozioni a custode capo sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo agli impiegati dello stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di servizio nella qualifica di custode principale.
Le disposizioni dell'art. 11 della
L'indennità di guardia notturna, di cui al
Art. 22. Inquadramento nella carriera direttiva delle Soprintendenze
Il personale appartenente al ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, di cui al quadro 13-a annesso al
Il collocamento in ciascuno dei tre ruoli è effettuato con l'attribuzione della qualifica avente coefficiente pari a quello della qualifica rivestita nel ruolo di provenienza e con la conservazione dell'anzianità di carriera e di qualifica possedute.
Gli ispettori aggiunti e gli architetti aggiunti sono collocati nei nuovi ruoli nelle qualifiche di ispettore ed architetto, dopo l'ultimo degli impiegati già collocati in dette qualifiche in base al precedente comma.
Il periodo di servizio prestato nelle qualifiche di ispettore aggiunto e di architetto aggiunto è valido sia ai fini dell'ammissione allo scrutinio per la promozione ad ispettore principale o architetto principale, sia ai fini degli aumenti biennali di stipendio.
Al primo concorso che sarà indetto per il conferimento di posti di ispettore e di architetto dopo l'entrata in vigore della presente legge potranno essere ammessi anche coloro che abbiano superato il limite massimo di età, purchè non abbiano compiuto i 45 anni alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione delle domande.
Art. 23. Concorso riservato per la carriera direttiva delle Soprintendenze
Nella prima applicazione della presente legge, un quinto dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli della carriera direttiva, di cui alla allegata tabella G, lettere a), b) e c) è riservato, mediante concorso per esame speciale da espletarsi secondo le modalità di cui al terzo comma dell'art. 10, al personale della carriera di concetto in servizio di ruolo da non meno di cinque anni presso le Soprintendenze, che abbia lodevolmente svolto da almeno tre anni mansioni proprie degli ispettori e degli architetti della carriera direttiva e che sia in possesso di una delle seguenti lauree: lettere, filosofia, giurisprudenza, materie letterarie, pedagogia, architettura e ingegneria edile.
Ai vincitori del concorso di cui sopra il servizio prestato nella carriera di concetto è valutato in ragione di due terzi, senza alcuna limitazione di durata, ai fini del compimento dei periodi di anzianità prescritti per la promozione alla qualifica immediatamente superiore a quella iniziale.
Art. 24. Inquadramento nella carriera direttiva dell'Istituto centrale e dei Laboratori di restauro
Il chimico e il fisico appartenenti al ruolo della carriera direttiva delI'Istituto centrale del restauro, di cui al quadro 13-a annesso al
Art. 25. Inquadramento nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva.
Gli impiegati appartenenti al ruolo della carriera di concetto dei restauratori dell'Istituto centrale del restauro, di cui al quadro 32 annesso al
Gli impiegati appartenenti ai ruoli della carriera esecutiva degli aiutanti e dei restauratori delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui al quadro 53, annesso al
Il collocamento è effettuato con l'attribuzione della qualifica avente coefficiente pari a quello della qualifica rivestita nel ruolo di provenienza e con la conservazione della anzianità di carriera e di qualifica possedute.
Art. 26. Ruoli aggiunti della carriera di concetto
Gli impiegati appartenenti ai ruoli aggiunti della carriera di concetto dei segretari e dei disegnatori delle Soprintendenze alle antichità e belle arti sono ammessi a partecipare al concorso per merito distinto e agli esami di idoneità per la promozione:
1) a primo ragioniere, se siano in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale ovvero abbiano disimpegnato mansioni di economo;
2) a primo geometra, se siano in possesso del diploma di geometra o di perito edile;
3) a primo restauratore, se siano in possesso del diploma di maturità artistica o della licenza di Istituto d'arte o del diploma di restauratore rilasciato dall'Istituto centrale del restauro.
Art. 27. Passaggio dei ruoli dei ragionieri e dei geometri
Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli impiegati appartenenti ai ruoli della carriera di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti possono chiedere di essere collocati, con le modalità di cui all'art. 200, commi secondo e terzo, del
1) nel ruolo dei ragionieri, se siano in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale ovvero abbiano disimpegnato mansioni di economo;
2) nel ruolo dei geometri, se siano in possesso del diploma di geometra o di perito edile.
Dopo l'attuazione delle disposizioni di cui al n. 1) del precedente comma, un terzo dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo dei ragionieri è conferito mediante concorso per titoli agli impiegati delle carriere esecutive delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, che siano in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale e che abbiano disimpegnato mansioni di economo per almeno tre anni.
Dopo l'attuazione delle disposizioni di cui al n. 2) del precedente comma, un terzo dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo dei geometri è conferito mediante concorso per titoli agli impiegati delle carriere esecutive delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, che siano in possesso del diploma di geometra o di perito edile ed abbiano espletato da almeno tre anni mansioni di geometra.
Ai vincitori dei concorsi previsti dal secondo e terzo comma del presente articolo, il servizio prestato nella carriera esecutiva è valutato in ragione di due terzi senza alcuna limitazione di durata ai fini del compimento dei periodi di anzianità prescritti per le promozioni alle qualifiche di ragioniere aggiunto, ragioniere e primo ragioniere ed equiparate.
Art. 28. Inquadramento dei capi tecnici e capi tecnici aggiunti
I capi tecnici del ruolo dell'opificio delle pietre dure, della calcografia e del gabinetto fotografico, di cui al quadro 53-a annesso al
Nella qualifica di operatore tecnico sono inquadrati altresì i capi tecnici aggiunti del ruolo di cui al precedente comma, i quali andranno ad occupare nella nuova qualifica i posti immediatamente successivi a quello occupato dall'ultimo impiegato inquadrato ai sensi del precedente art. 25, comma secondo, e del presente articolo.
L'anzianità posseduta dai capi tecnici aggiunti nel ruolo di provenienza è computata per metà ai fini degli aumenti biennali di stipendio e dell'ammissione allo scrutinio o agli esami per la promozione alle qualifiche superiori.
Art. 29. Concorso riservato agli operatori
Nella prima applicazione della presente legge, la metà dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva degli operatori tecnici, di cui all'allegata tabella I, sono conferiti, mediante concorso per esame speciale, da espletarsi secondo le modalità di cui al terzo comma dell'art. 10 della presente legge riservato al personale, anche se sprovvisto di titolo di studio, appartenente al ruolo degli operatori, di cui al quadro 74-b annesso al
Fino a quando non saranno state disposte le nomine a seguito del concorso di cui al precedente comma, gli operatori continueranno a prestar servizio con lo stato giuridico ed economico in godimento ed in corrispondenza saranno mantenuti scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale del nuovo ruolo degli operatori tecnici.
Le disposizioni del comma precedente continueranno ad applicarsi nei riguardi di coloro che non abbiano partecipato ai concorsi anzidetti o non abbiano superato le relative prove.
Art. 30. Riserve di posti nei primi concorsi nelle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria
Dopo l'attuazione delle disposizioni transitorie di cui al presente titolo, i due quinti dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva, indicati nelle allegate tabelle H e I, sono conferiti mediante concorsi per esame speciale riservati al personale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle Soprintendenze e negli Istituti di antichità e belle arti, che non abbia superato, ove si tratti di personale non di ruolo, il 45° anno di età e che si trovi nelle seguenti condizioni:
a) per i concorsi di accesso ai ruoli della carriera di concetto: che sia in possesso del titolo di studio previsto per i ruoli cui intende accedere oppure sia in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e rivesta qualifica non inferiore a quella di archivista od equiparata;
b) per i concorsi di accesso ai ruoli della carriera esecutiva: che sia in possesso del titolo di studio previsto per i ruoli cui intende accedere oppure abbia conseguito la licenza elementare e sia in servizio presso le Soprintendenze e gli Istituti di antichità e belle arti complessivamente da almeno tre anni.
Ai vincitori dei concorsi indicati nella precedente lettera a) il servizio prestato nella carriera esecutiva è valutato in ragione di due terzi senza alcuna limitazione di durata ai fini del compimento dei periodi di anzianità prescritti per le promozioni alle qualifiche di segretario aggiunto, segretario e primo segretario od equiparate.
Dopo l'attuazione delle disposizioni transitorie di cui al presente titolo, i due quinti dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo della carriera ausiliaria indicato nell'allegata tabella L sono conferiti mediante concorso per titoli al personale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle Soprintendenze e negli Istituti di antichità e belle arti, che non abbia superato, ove si tratti di personale non di ruolo, il 45° anno di età.
L'esame speciale, di cui al primo comma del presente articolo, consiste in un colloquio vertente sulle materie che saranno indicate nel bando di concorso.
Art. 31. Assorbimento dei posti aggiunti di cui al
Gli impiegati provenienti dal soppresso Ministero dell'Africa italiana, inquadrati nei posti aggiunti istituiti ai sensi del
In dipendenza di tale collocamento i suddetti ruoli ordinari sono aumentati per ciascuna qualifica di un numero di posti pari a quello complessivo del personale attualmente inquadrato nelle qualifiche corrispondenti dei posti aggiunti di cui al precedente comma.
Art. 32. Conferimento di incarico provvisorio negli uffici di economato
Nel primo triennio dall'entrata in vigore della presente legge, all'ufficio di economato, di cui al precedente art. 14, può essere preposto un impiegato del ruolo dei segretari (tabella H, lettera b) delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.
Art. 33. Collocamento nel ruolo ordinario del personale ausiliario di ruolo aggiunto
Con le modalità di cui all'art. 346 del
Qualora in dipendenza del predetto inquadramento gli impiegati vengano a percepire uno stipendio inferiore a quello goduto, ai medesimi sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio d'importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.
Titolo IV
SOPRINTENDENZE BIBLIOGRAFICHE, BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE, ISTITUTO DI PATOLOGIA DEL LIBRO E ISTITUTO PER IL CATALOGO UNICO E LE INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE
Art. 34. Ordinamento
Organi periferici del Ministero della pubblica istruzione, per i compiti concernenti gli interessi bibliografici, storici e paleografici, sono le Soprintendenze bibliografiche, le biblioteche pubbliche governative e l'Istituto di patologia del libro.
Ad ogni Soprintendenza bibliografica è preposto un Soprintendente bibliografico di 1ª, di 2ª o di 3ª classe.
Ad ogni biblioteca pubblica governativa e all'Istituto di patologia del libro è preposto un direttore di 1ª, di 2ª o di 3ª classe.
Gli organici di ciascuna carriera del personale delle singole soprintendenze bibliografiche, delle biblioteche pubbliche governative e dell'Istituto di patologia del libro saranno determinati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche, e potranno essere successivamente modificati con la stessa procedura.
La disposizione di cui al precedente comma avrà efficacia, nella prima applicazione della presente legge, esclusivamente nei riguardi dei vincitori dei concorsi che saranno banditi in relazione ai nuovi organici di cui alle tabelle allegate.
Le promozioni a Soprintendente bibliografico di 1ª classe e a direttore di biblioteca di 1ª classe si conseguono a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i Soprintendenti bibliografici di 2ª classe e i direttori di biblioteca di 2ª classe, che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 35. Riordinamento del Centro nazionale per il catalogo unico e per le informazioni bibliografiche
L'articolo 10 della
La dotazione annuale prevista dall'art. 12 della citata
Art. 36. Personale del Centro nazionale per il catalogo unico e per le informazioni bibliografiche
Con effetto dal 90° giorno dall'entrata in vigore della presente legge, il personale del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche cessa dal servizio.
Il personale che all'entrata in vigore della presente legge si trovi alle dipendenze del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche da data anteriore al 1° gennaio 1959 e sia in possesso dei requisiti prescritti per l'immissione nei corrispondenti ruoli del personale delle biblioteche pubbliche governative, può chiedere di essere assunto alle dipendenze dell'Amministrazione delle anzidette biblioteche nei ruoli aggiunti, ove abbia maturato l'anzianità richiesta alle dipendenze del Centro nazionale per il catalogo unico predetto, o nelle categorie di personale non di ruolo indicate nell'allegata tabella Q, nei limiti di posti ivi previsti. Si prescinde dal limite massimo di età.
Le domande di assunzione devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche).
L'assunzione e l'inquadramento nelle categorie indicate nell'allegata tabella Q sono disposti, con effetto dal 91° giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, subordinatamente al giudizio di idoneità di apposita Commissione, da nominarsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e composta di un funzionario dell'Amministrazione della pubblica istruzione della carriera direttiva con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale o equiparata, che la presiede, e di un funzionario della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche governative con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata, e del direttore dell'Ufficio esecutivo del Centro nazionale per il catalogo unico. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale avente qualifica non inferiore a quella di consigliere di 1ª classe.
Il personale così inquadrato continuerà a prestare servizio presso il Centro anzidetto.
Al personale, che non è inquadrato ai sensi del presente articolo e che cessa dal servizio con effetto dal 90° giorno dall'entrata in vigore della presente legge, compete una indennità commisurata ad una mensilità del solo stipendio escluso ogni altro emolumento, nella misura percepita all'atto della cessazione dal servizio, per ciascun anno di servizio prestato o per frazione di anno superiore a sei mesi, integrata di una somma pari a tre mensilità.
Art. 37. Trattamento giuridico ed economico del personale del Centro nazionale per il catalogo unico e per le informazioni bibliografiche
Al personale assunto ai sensi dell'articolo precedente compete il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale statale dei ruoli aggiunti e ad esso si estendono in quanto applicabili, le disposizioni di cui al
La domanda di riscatto del servizio statale non di ruolo deve essere presentata contemporaneamente a quella di collocamento nei ruoli aggiunti, pena la decadenza dal collocamento nei ruoli stessi.
Il collocamento nei ruoli aggiunti non è consentito a coloro che al compimento del 65° anno di età non si trovino ad avere una anzianità complessiva utile ai fini della pensione di almeno 15 anni di servizio di ruolo aggiunto, o di servizio statale non di ruolo per il quale è fatto obbligo di riscatto ai sensi delle vigenti disposizioni.
Art. 38. Direttore dell'Istituto di patologia del libro e conservatore della biblioteca di storia moderna e contemporanea
Il direttore dell'Istituto di patologia del libro e il conservatore della biblioteca di storia moderna e contemporanea in servizio all'entrata in vigore della presente legge sono inquadrati, rispettivamente, nella qualifica di direttore di biblioteca di 2ª classe e di direttore di biblioteca di 3ª classe, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica possedute.
Il direttore dell'Istituto di patologia del libro esplica anche funzioni ispettive per il conseguimento dei fini propri dell'Istituto.
Il predetto direttore dell'Istituto di patologia del libro consegue la promozione a direttore di biblioteca di 1ª classe, anche in soprannumero, al compimento di 6 anni di anzianità senza demerito nella qualifica inferiore, qualora non abbia conseguito detta promozione in applicazione delle norme di cui al
Art. 39. Concorso riservato per la carriera direttiva delle Soprintendenze bibliografiche
Nella prima applicazione della presente legge un quinto dei posti che vanno ad incremento della dotazione del ruolo della carriera del personale direttivo di cui alla tabella M, è conferito mediante concorso per esame speciale, da espletarsi secondo le modalità di cui al terzo comma dell'art. 10, riservato al personale della carriera di concetto in servizio all'entrata in vigore della presente legge nelle Soprintendenze bibliografiche e nelle biblioteche pubbliche governative e che sia in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alla carriera direttiva.
Ai vincitori del concorso di cui al comma precedente il servizio prestato nella carriera di concetto è valutato in ragione di due terzi, senza alcuna limitazione di durata, ai fini del compimento dei periodi di anzianità prescritti per la promozione alla qualifica immediatamente superiore a quella iniziale.
Art. 40. Concorsi riservati per la carriera di concetto ed esecutiva delle Soprintendenze bibliografiche
Nella prima applicazione della presente legge un quinto dei posti che vanno ad incremento della dotazione dei ruoli della carriera del personale di concetto di cui alla tabella N, è conferito mediante concorso per esame speciale, da espletarsi secondo le modalità di cui al terzo comma dell'art. 10, riservato al personale della carriera esecutiva in servizio all'entrata in vigore della presente legge nelle Soprintendenze bibliografiche e nelle biblioteche pubbliche governative e che sia in possesso del titolo di studio previsto per i ruoli cui intende accedere oppure sia in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e rivesta qualifica non inferiore a quella di aiutante.
Ai vincitori del concorso di cui al comma precedente il servizio prestato nella carriera esecutiva è valutato in ragione di due terzi senza alcuna limitazione di durata ai fini del compimento dei periodi di anzianità prescritti per le promozioni alle qualifiche di vice aiuto bibliotecario, aiuto bibliotecario e primo aiuto bibliotecario.
Nella prima applicazione della presente legge, l'assunzione nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva di cui alla allegata tabella O è effettuata mediante concorso per esame speciale, da espletarsi secondo le modalità di cui al terzo comma dell'art. 10, riservato al personale ausiliario in servizio nelle biblioteche pubbliche governative all'entrata in vigore della legge stessa, anche se sfornito del titolo di studio prescritto per l'accesso alla carriera esecutiva, che abbia svolto lodevolmente, per almeno sei anni, lavoro di distribuzione o di dattilografia.
Sono fatte salve le norme in favore degli invalidi di guerra e per servizio e dei sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia.
Espletato il concorso riservato, il personale ausiliario che risulti in eccedenza rispetto ai posti di organico di cui all'allegata tabella P, rimane in ruolo in soprannumero. I posti in soprannumero sono riassorbiti con le vacanze che si verificheranno dalla entrata in vigore della presente legge.
Titolo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI COMUNI
Art. 41. Riduzione di anzianità
I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge beneficieranno una sola volta e sino alla data del 31 dicembre 1965, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà - e comunque per un massimo di trenta mesi - dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.
Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianità richiesti per le promozioni siano inferiori ad un biennio ed al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni.
Art. 42. Norme incompatibili - Onere
Per quanto non previsto dalla presente legge e che non sia in contrasto con la medesima si applicano le disposizioni vigenti.
La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1961, salvo per quanto riguarda le norme dell'art. 2 e l'attribuzione dei relativi posti, che avranno effetto dall'entrata in vigore della presente legge.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà, per l'esercizio finanziario 1961-62, mediante riduzione dello stanziamento del Ministero del tesoro, per il medesimo esercizio, destinato a sopperire ad oneri di carattere ordinario dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.
Tabella A - Carriera del personale direttivo dell'amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi.
Coefficiente |
Carriera direttiva dell'Amministrazione centrale |
Carriera direttiva dei provveditorati agli studi |
||||
|
Qualifica |
Organico |
Qualifica |
Organico |
||
900 |
Direttori generali |
13 |
|
|
||
670 |
Ispettori generali |
36 (a) |
Provveditori agli studi di 1ª classe |
109 (b) |
||
500 |
Direttori di divisione ispettori capi |
100 |
Provveditori agli studi di 2ª classe |
|
||
402 |
Direttori di sezione |
140 |
Vice provveditori |
160 |
||
|
Totale |
289 |
Totale |
269 |
||
|
|
|
|
|
||
(a) Oltre a 30 posti di ruolo con carattere di temporaneit, in relazione alle attuali esigenze di sviluppo dell'ordinamento scolastico, da sopprimere gradualmente in un periodo massimo di 10 anni. |
||||||
(b) Oltre a 15 posti di ruolo con carattere di temporaneit, in relazione alle attuali esigenze di sviluppo dell'ordinamento scolastico, da sopprimere gradualmente in un periodo massimo di 10 anni. 14 posti restano a disposizione del Ministero per l'impiego in qualsiasi ufficio dipendente. Resta fissato in 47 unit il numero dei posti di provveditore agli studi conferibili a norma dell'art. 282, lett. b), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con |
||||||
Tabella A |
||||||
Coefficiente |
Qualifica |
Organico |
||||
325 |
Consiglieri di 1ª classe |
600 (c) |
||||
271 |
Consiglieri di 2ª classe |
|
||||
229 |
Consiglieri di 3ª classe |
|
||||
|
Totale |
600 (c) |
||||
|
|
|
||||
(c) Agli effetti dell'art. 6 della presente legge, le dotazioni sono cos stabilite: 230 posti per l'Amministrazione centrale; 370 posti per i Provveditorati agli studi. |
Tabella B - Ispettori centrali per l'istruzione elementare, media e di avviamento professionale, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica e per le antichità e belle arti
Coefficiente |
Qualifica |
Organico |
670 |
Ispettori centrali di 1ª classe |
233 |
500 |
Ispettori centrali di 2ª classe |
|
|
Totale |
233 (a) |
|
|
|
(a) Di cui 26 per l'istruzione elementare; 202 per l'istruzione media e di avviamento professionale, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale, artistica e musicale e per l'istruzione media non statale, compresi gli ispettori centrali per l'educazione fisica e sportiva; 5 per le antichit e belle arti. Gli aumenti sulle dotazioni organiche esistenti all'entrata in vigore della presente legge sono così graduati: per l'istruzione media e di avviamento professionale, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale, artistica e musicale, per l'istruzione media non statale e per l'educazione fisica e sportiva: 54 posti per l'esercizio finanziario 1961-62 e 14 posti per ciascuno degli esercizi finanziari successivi, fino al 1968-69; per l'esercizio finanziario 1961-62: 8 posti di ispettore centrale per la istruzione elementare. |
||
Per quanto concerne i coefficienti di retribuzione, dal 1° ottobre 1961 si applicano quelli fissati dall'art. 1 della |
Tabella C - Carriera speciale del personale di ragioneria dell'amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi
Coefficiente |
Qualifica |
Organico |
Carriera direttiva |
||
670 |
Ispettori centrali di ragioneria |
3 |
500 |
Ispettori capo di ragioneria o Direttore di ragioneria di 1ª classe |
55 (a) |
402 |
Direttori di ragioneria di 2ª classe |
105 |
325 |
Vice Direttori di ragioneria |
180 |
|
Totale |
343 |
Carriera di concetto |
||
271 |
Ragionieri |
415 |
229 |
Ragionieri aggiunti |
|
202 |
Vice Ragionieri |
|
|
Totale |
758 (b) |
|
|
|
(a) Oltre a 30 posti di ruolo con carattere di temporaneità, in relazione alle attuali esigenze di sviluppo dell'ordinamento scolastico, da sopprimere gradualmente in un periodo massimo di 10 anni. |
||
(b) Agli effetti dell'art. 6, le dotazioni per i servizi dell'Amministrazione centrale sono cos stabilite: 3 Ispettori generali di ragioneria; 15 Ispettori Capi di ragioneria, oltre a 80 unità, complessivamente, di impiegati con qualifica non inferiore a quella di Ragioniere. |
Tabella D - Carriera del personale di concetto amministrativo dell'amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi
Coefficiente |
Qualifica |
Organico |
500 |
Segretari capi |
30 |
402 |
Segretari principali |
105 |
325 |
Primi segretari |
190 |
271 |
Segretari |
665 |
229 |
Segretari aggiunti |
|
202 |
Vice segretari |
|
|
Totale |
990 (a) |
|
|
|
(a) Agli effetti degli articoli 6, 8 e 10 le dotazioni sono cosi stabilite; per l'amministrazione centrale: 14 posti di segretario capo, 33 posti di segretario principale, 39 posti di primo segretario, 172 posti di segretario, segretario aggiunto e vice segretario; per i provveditorati agli studi: 16 posti di segretario capo, 72 posti di segretario principale, 151 posti di primo segretario, 493 posti di segretario, segretario aggiunto e vice segretario. |
Tabella E - Carriera del personale esecutivo dell'amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi [3]
Coefficiente |
Qualifica |
Organico |
325 |
Archivisti capi |
150 |
271 |
Archivisti capi |
300 |
229 |
Primi archivisti e assistente alla vigilanza |
623+1 |
202 |
Archivisti |
1.500 |
|
Applicati tecnici di 1ª classe |
|
|
Dattilografi di 1ª classe |
|
180 |
Applicati |
|
157 |
Applicati tecnici di 2ª classe |
|
|
Dattilografi di 2ª classe |
|
|
Applicati aggiunti |
|
|
Applicati tecnici aggiunti |
|
|
Dattilografi aggiunti |
|
|
Totale |
2.523+1 (a) |
|
|
|
(a) Agli effetti degli articoli 6 e 8 le dotazioni sono così stabilite: per l'amministrazione centrale: 115 posti di archivista capo, 251 di primo archivista, compreso il posto di assistente alla vigilanza, 550 di archivista, applicato e di applicato aggiunto o qualifiche equiparate; per i provveditorati agli studi: 185 posti di archivista capo, 350 di primo archivista, 1050 di archivista, applicato ed applicato aggiunto o qualifiche equiparate. Gli applicati tecnici di 1ª e di 2ª classe e i dattilografi di 1ª e di 2ª classe partecipano insieme agli archivisti e agli applicati agli esami e agli scrutini per la promozione alla qualifica di primo archivista. |
Tabella F - Carriere del personale ausiliario dell'amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi
Coefficiente |
Personale addetto agli uffici |
Personale tecnico (a) |
||
|
Qualifica |
Organico |
Qualifica |
Organico |
180 |
Commessi capi |
1 |
-- |
-- |
173 |
Commessi |
150 |
Agenti tecnici capi |
1 |
|
|
|
Agenti tecnici |
31 |
159 |
Uscieri capi |
730 |
|
|
151 |
Uscieri |
|
|
|
142 |
Inservienti |
|
|
|
|
Totale |
881 (b) |
Totale |
32 |
|
|
|
|
|
(a) Per i servizi dell'amministrazione centrale; |
||||
(b) Agli effetti degli articoli 6 e 8 le dotazioni sono così stabilite: per l'amministrazione centrale: 1 posto di commesso capo, 40 di commesso, 230 di usciere capo, usciere e di inserviente; per i provveditorati agli studi: 110 di commesso, 500 di usciere capo, di usciere ed inserviente. |
Tabella G - Carriera del personale direttivo delle sopraintendenze alle antichità e belle arti
Coefficiente |
Qualifica |
Organico |
A) RUOLO DEGLI ARCHEOLOGI |
||
670 |
Soprintendenti di 1ª classe |
8 (a) |
500 |
Soprintendenti di 2ª classe |
17 |
402 |
Direttori |
27 |
325 |
Ispettori principali |
43 |
271 |
Ispettori |
|
|
Totale |
95 |
B) RUOLO DEGLI STORICI DELL'ARTE |
||
670 |
Soprintendenti di 1ª classe |
8 (b) |
500 |
Soprintendenti di 2ª classe |
14 |
402 |
Direttori |
27 |
325 |
Ispettori principali |
43 |
271 |
Ispettori |
|
|
Totale |
92 |
C) RUOLO DEGLI ARCHITETTI |
||
670 |
Soprintendenti di 1ª classe |
9 (c) |
500 |
Soprintendenti di 2ª classe |
15 |
402 |
Direttori |
30 |
325 |
Architetti principali |
53 |
271 |
Architetti |
|
|
Totale |
107 |
D) RUOLO DEI CHIMICI, FISICI E MICROBIOLOGICI |
||
500 |
Chimici, fisici e microbiologi |
6 (d) |
450 |
|
|
402 |
|
|
325 |
|
|
271 |
|
|
|
Totale |
6 |
|
|
|
(a) Oltre a 4 posti di ruolo con carattere di temporaneità, in relazione alle attuali esigenze di sviluppo del settore, da sopprimere gradualmente in un periodo massimo di 10 anni. |
||
(b) Oltre a 2 posti di ruolo con carattere di temporaneit, in relazione alle attuali esigenze di sviluppo del settore, da sopprimere gradualmente in un periodo massimo di 10 anni. |
||
(c) Oltre a 6 posti di ruolo con carattere di temporaneit, in relazione alle attuali esigenze di sviluppo del settore, da sopprimere gradualmente in un periodo massimo di 10 anni. |
||
(d) Per quanto concerne i coefficienti di retribuzione, dal 1° ottobre 1961 si applicano i coefficienti stabiliti dall'art. 1 della |
Tabella H - Carriera del personale di concetto delle soprintendenze alle antichità' e belle arti
Coefficiente |
Qualifica |
Organico |
A) RUOLO DEGLI RAGIONIERI |
||
500 |
Ispettori di ragioneria |
5 |
402 |
Ragionieri superiori |
12 |
325 |
Primi ragionieri |
22 |
271 |
Ragionieri |
71 |
229 |
Ragionieri aggiunti |
|
202 |
Vice ragionieri |
|
|
Totale |
110 |
B) RUOLO DEI SEGRETARI |
||
500 |
Segretari capi |
3 |
402 |
Segretari principali |
8 |
325 |
Primi segretari |
16 |
271 |
Segretari |
53 |
229 |
Segretari aggiunti |
|
202 |
Vice segretari |
|
|
Totale |
80 |
C) RUOLO DEI DISEGNATORI |
||
500 |
Disegnatori capi |
4 |
402 |
Disegnatori principali |
10 |
325 |
Primi disegnatori |
20 |
271 |
Disegnatori |
66 |
229 |
Disegnatori aggiunti |
|
202 |
Vice disegnatori |
|
|
Totale |
100 |
D) RUOLO DEI GEOMETRI |
||
500 |
Geometri capi |
2 |
402 |
Geometri principali |
5 |
325 |
Primi geometri |
9 |
271 |
Geometri |
29 |
229 |
Geometri aggiunti |
|
202 |
Vice geometri |
|
E) RUOLO DEI RESTAURATORI DI OPERE D'ARTE |
||
500 |
Restauratori capi |
2 |
402 |
Restauratori principali |
4 |
325 |
Primi restauratori |
8 |
271 |
Restauratori |
26 |
229 |
Restauratori aggiunti |
|
202 |
Vice restauratori |
|
|
Totale |
40 |
Tabella I - Carriera del personale esecutivo delle sopraintendenze alle antichità e belle arti
Coefficiente |
Qualifica |
Organico |
A) RUOLO DEGLI ASSISTENTI |
||
271 |
Assistenti capi |
22 |
229 |
Primi assistenti |
49 |
202 |
Assistenti |
64 |
|
Totale |
135 |
B) RUOLO DEGLI OPERATORI TECNICI |
||
271 |
Operatori tecnici capi |
19 |
229 |
Primi operatori tecnici |
43 |
202 |
Operatori tecnici |
58 |
|
Totale |
120 |
C) RUOLO DEL PERSONALE ESECUTIVO |
||
271 |
Archivisti capi |
30 |
229 |
Primi archivisti |
75 |
202 |
Archivisti |
30 |
180 |
Applicati |
|
157 |
Applicati aggiunti |
|
|
Totale |
350 |
Tabella L - Carriera del personale ausiliario delle soprintendenze alle antichità e belle arti [4]
Coefficiente |
Qualifica |
Organico al 1.7.65 |
Organico al 1.1.66 |
Organico al 1.1.67 |
180 |
Custodi capi |
23 |
34 |
45 |
173 |
Custodi principali |
100 |
130 |
160 |
163 |
Primi custodi |
480 |
640 |
800 |
153 |
Custodi e guardie notturne |
1.747 |
2.296 |
2.845 |
|
Totale |
2.350 |
3.100 |
3.850 |
Tabella M - Carriera direttiva [5]
|
|
|
Posti in aumento |
|
|
|||
Ex coeff. |
Qualifica |
Tabelle organ. legge 1264 |
1967 1°gen. |
1968 1°gen. |
1969 1°gen. |
1970 1°gen. |
Totale |
Tabelle organ. finali (al 1970) |
670 |
Soprintendenti bibliografici e Direttori di biblioteca di 1ª classe |
52 (a |
19 |
5 |
3 |
3 |
30 |
82 (a) |
500 |
Soprintendenti bibliografici e Direttori di biblioteca di 2ª classe |
|
|
|
|
|
|
|
402 |
Soprintendenti bibliografici e Direttori di biblioteca di 3ª classe |
60 |
30 |
7 |
6 |
7 |
50 |
110 |
325 |
Bibliotecari di 1ª classe |
118 |
73 |
17 |
15 |
15 |
120 |
238 |
271 |
Bibliotecari di 2ª classe |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
Bibliotecari di 3ª classe |
|
|
|
|
|
|
|
|
Totali |
230 |
122 |
29 |
24 |
25 |
200 |
430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) Oltre a 7 posti in soprannumero (ora ridotti a 4) da assorbire per la |
Tabella N - Carriera di concetto [6]
|
|
|
Posti in aumento |
|
|
|||
Ex coeff. |
Qualifica |
Tabelle organ. legge 1264 |
1967 1°gen. |
1968 1°gen. |
1969 1°gen. |
1970 1°gen. |
Totale |
Tabelle organ. finali (al 1970) |
Aiuto bibliotecari |
||||||||
500 |
Aiuto bibliotecari capi |
10 |
8 |
2 |
_ |
_ |
10 |
20 |
402 |
Aiuto bibliotecari principali |
22 |
13 |
3 |
2 |
2 |
20 |
42 |
325 |
Primi aiuto bibliotecari |
38 |
20 |
4 |
3 |
3 |
30 |
68 |
271 |
Aiuto bibliotecari |
130 |
77 |
16 |
13 |
14 |
120 |
250 |
229 |
Vice aiuto bibliotecari |
|
|
|
|
|
|
|
202 |
Vice aiuto bibliotecari aggiunti |
|
|
|
|
|
|
|
|
Totali |
200 |
118 |
25 |
18 |
19 |
180 |
380 |
Ragionieri |
||||||||
500 |
Ragionieri capi |
3 |
5 |
_ |
_ |
_ |
5 (a) |
8 (a) |
402 |
Ragionieri principali |
7 |
3 |
1 |
1 |
1 |
6 |
13 |
325 |
Primi ragionieri |
13 |
4 |
1 |
1 |
1 |
7 |
20 |
271 |
Ragionieri |
37 |
8 |
2 |
1 |
1 |
12 |
49 |
229 |
Ragionieri aggiunti |
|
|
|
|
|
|
|
202 |
Vice ragionieri |
|
|
|
|
|
|
|
|
Totali |
60 |
20 |
4 |
3 |
3 |
30 |
90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) Di cui 3 con la qualifica di ispettore di ragioneria. |
Tabella O - Carriera esecutiva [7]
|
|
|
Posti in aumento |
|
|
|||
Ex coeff. |
Qualifica |
Tabelle organ. legge 1264 |
1967 1°gen. |
1968 1°gen. |
1969 1°gen. |
1970 1°gen. |
Totale |
Tabelle organ. finali (al 1970) |
271 |
Aiutanti capi |
36 (a |
25 |
5 |
4 |
3 |
39 |
75 |
229 |
Primi aiutanti |
80 |
41 |
9 |
7 |
8 |
65 |
145 |
202 |
Aiutanti |
251 |
125 |
39 |
23 |
24 |
211 |
462 |
180 |
dattilografi o distributori |
|
|
|
|
|
|
|
157 |
Dattilografi aggiunti o distributori aggiunti |
|
|
|
|
|
|
|
|
Totali |
367 |
191 |
53 |
34 |
37 |
315 |
682 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) Un posto in più in base al |
Tabella P - Carriera personale ausiliario [8]
|
|
|
Posti in aumento |
|
|
|||
Ex coeff. |
Qualifica |
Tabelle organ. legge 1264 |
1967 1°gen. |
1968 1°gen. |
1969 1°gen. |
1970 1°gen. |
Totale |
Tabelle organ. finali (al 1970) |
173 |
Sorveglianti |
80 |
36 |
10 |
9 |
10 |
65 |
145 |
163 |
Custodi |
320 |
156 |
40 |
29 |
30 |
255 |
575 |
153 |
Fattorini |
|
|
|
|
|
|
|
|
Totali |
400 |
192 |
50 |
38 |
40 |
320 |
720 |
Tabella Q - Contingente massimo del personale da inquadrare ai sensi dell'art. 36 della presente legge
|
Numero dei posti |
Personale del ruolo aggiunto dei bibliotecari e personale non di ruolo di categoria 1ª B |
32 |
Personale del ruolo aggiunto degli aiuto bibliotecari e personale non di ruolo di 2ª categoria |
37 |
Personale del ruolo aggiunto degli aiutanti e personale non di ruolo di 3ª categoria |
37 |
Personale del ruolo aggiunto dei subalterni e personale non di ruolo di 4ª categoria |
7 |
Totale |
113 |
Tabella R - Carriere speciali per l'Istituto di patologia del libro e i laboratori di restauro delle biblioteche statali [9]
|
|
|
Posti in aumento |
|
|
|||
Ex coeff. |
Qualifica |
Tabelle organ. legge 1264 |
1967 1°gen. |
1968 1°gen. |
1969 1°gen. |
1970 1°gen. |
Totale |
Tabelle organ. finali (al 1970) |
500 |
Chimici, fisici, biologi e tecnologi |
4 (a) |
3 |
1 |
1 |
1 |
6 |
10 (a) |
402 |
|
|
|
|
|
|
|
|
325 |
|
|
|
|
|
|
|
|
271 |
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totali |
4 |
3 |
1 |
1 |
1 |
6 |
10 |
Carriera esecutiva |
||||||||
271 |
Fotografi, restauratori, stampatori, meccanici, disinfestatori o cartai |
8 (b) |
5 |
2 |
2 |
1 |
10 |
18 (a) |
229 |
|
|
|
|
|
|
|
|
202 |
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totali |
8 |
5 |
2 |
2 |
1 |
10 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) Le promozioni ai coefficienti 500, 402, 325 e 271 si conseguono a ruolo aperto, mediante scrutini per merito comparativo, dopo sette, nove, tre e due anni, rispettivamente, di permanenza nel coefficiente inferiore in conformità con la nota alla tabella R annessa alla |
||||||||
(b) Le promozioni ai coefficienti 271, 229 e 202 si conseguono a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, dopo sette, otto e cinque anni, rispettivamente, di permanenza nel coefficiente inferiore in conformità con la nota alla tabella R annessa alla |
[1] Articolo da ultimo abrogato dall'art. 17 del
[2] Comma abrogato dall'art. 39 della
[3] Tabella così sostituita dall'art. 2 della
[4] Tabella così sostituita dall'art. 1 della
[5] Tabella così sostituita dalla tabella A annessa alla
[6] Tabella così sostituita dalla tabella B annessa alla
[7] Tabella così sostituita dalla tabella C annessa alla
[8] Tabella così sostituita dalla tabella D annessa alla
[9] Tabella così sostituita dalla tabella E annessa alla