Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 17/10/2001 |
Numero: | 50 |
Sommario |
Art. 1. Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa. |
Art. 2. Autorizzazioni di spesa per l'anno 2001. |
Art. 3. Contributo annuale all'A.R.P.A.T. |
Art. 4. Finanziamenti dell'Agenzia Regionale di Sanità. |
§ 6.1.201 - L.R. 17 ottobre 2001, n. 50.
Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 - Terza variazione.
(B.U. 24 ottobre 2001, n. 34).
Art. 1. Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa.
1. Agli stati di previsione della competenza e della cassa, delle entrate e delle spese, del bilancio di previsione 2001 sono apportate le variazioni indicate negli allegati A) e B).
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di previsione 2001 è modificato nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:
(Omissis).
Art. 2. Autorizzazioni di spesa per l'anno 2001.
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1 della
Art. 3. Contributo annuale all'A.R.P.A.T.
1. [1]
2. Per l'anno 2001 il contributo di cui al comma 1 è determinato in lire 67.700 milioni (euro 34.964.132,07).
3. Per l'anno 2002 il contributo di cui al comma 1 è determinato in lire 73.000 milioni (euro 37.701.353,63).
4. [A decorrere dall'anno 2003 il contributo ordinario annuale, a valere sulle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente, è stabilito con legge di bilancio in misura non superiore a quella determinata per l'anno precedente, incrementata del tasso programmato di inflazione indicato nel documento di programmazione economico-finanziario di cui all'articolo 1 bis della
5. Sono abrogati l'articolo 9 della
Art. 4. Finanziamenti dell'Agenzia Regionale di Sanità.
1. Il comma 2 dell'articolo 34 della
"2. Per gli esercizi successivi si provvede con una somma annuale, determinata con legge di bilancio, in misura non superiore a quella stabilita per l'anno precedente, incrementata del tasso programmato di inflazione indicato nel documento di programmazione economico-finanziario di cui all'articolo 1 bis della
La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
Allegati [4]
(Omissis).
[1] Sostituisce la lettera a), comma 1, art. 25 della
[2] Comma abrogato dall’art. 21 della
[3] Comma così corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. 18 marzo 2002, n. 6.
[4] Allegati corretti con errata corrige pubblicato nel B.U. 31 ottobre 2001, n. 35.