Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e foreste |
Data: | 04/08/2003 |
Numero: | 40 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto e finalità). |
Art. 2. (Piano zootecnico regionale). |
Art. 3. (Attuazione territoriale). |
Art. 4. (Disposizioni finanziarie). |
§ 4.1.213 - L.R. 4 agosto 2003, n. 40. [1]
Interventi regionali a favore del settore zootecnico.
(B.U. 13 agosto 2003, n. 33).
Art. 1. (Oggetto e finalità).
1. Al fine di promuovere il settore zootecnico in ambito regionale, la presente legge disciplina il coordinamento degli interventi nel settore attraverso il piano zootecnico regionale (PZR).
Art. 2. (Piano zootecnico regionale).
1. Il PZR è lo strumento attraverso il quale sono programmati gli interventi e finalizzate le risorse a sostegno della zootecnia.
2. Il PZR è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale ed ha durata quinquennale.
3. Il PZR indica le tipologie di intervento, i beneficiari, la modulazione e l’importo degli aiuti, i requisiti minimi dei beneficiari e le condizioni per accedere ai benefici, le eventuali priorità.
Art. 3. (Attuazione territoriale).
1. Per l’attuazione delle misure viene rispettato quanto disposto sull’attribuzione delle competenze in materia di agricoltura dalla
Art. 4. (Disposizioni finanziarie).
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede, per il corrente esercizio, mediante la seguente variazione di bilancio da effettuarsi sia per la competenza che per la cassa per il medesimo importo:
in diminuzione unità previsionale di base (UPB) n. 522 euro 1.622.535,84
in aumento UPB n. 521 euro 1.622.535,84
2. Per i due esercizi successivi si fa fronte con 7.000.000,00 euro all’anno iscritti nelle UPB 521 e 522.
3. Per gli esercizi successivi si fa fronte ai relativi oneri con legge di bilancio.
[1] Abrogata dall’art. 12 della