Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali |
Data: | 11/10/2022 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. Composizione. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 22/2002 |
Art. 2. Funzioni proprie. Sostituzione dell’articolo 29 della l.r. 22/2002 |
Art. 3. Programmazione e rendicontazione dell’attività. Modifiche all’articolo 31 della l.r. 22/2002 |
Art. 4. Struttura organizzativa. Modifiche all’articolo 32 della l.r. 22/2002 |
§ 3.5.183 - L.R. 11 ottobre 2022, n. 34.
Disposizioni concernenti il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM). Modifiche alla l.r. 22/2002.
(B.U. 19 ottobre 2022, n. 52)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, lettera b) e lettera s), dello Statuto;
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
1. Il sistema della comunicazione e dell’informazione dall’entrata in vigore della
2. Con l’approvazione della risoluzione 9 dicembre 2020, n. 14, relativa al programma di attività 2021 del CORECOM, il Consiglio regionale si è impegnato a predisporre la revisione della disciplina ad esso relativa per adeguarla ai cambiamenti intervenuti dalla legge istitutiva;
3. Le funzioni proprie del CORECOM, quale organo di consulenza e di gestione della Regione in materia di comunicazioni, si sono sviluppate nel corso degli anni, per cui è opportuno un aggiornamento formale e sostanziale della loro elencazione per includervi le attività che hanno la loro fonte nella normativa statale e regionale, nonché quelle relative alla vigilanza e al monitoraggio dei nuovi mezzi di comunicazione, divenuti sempre più centrali nel sistema mediale, per rafforzare e rendere più efficace l’azione complessiva del CORECOM in ambito regionale;
Approva la presente legge:
Art. 1. Composizione. Modifiche all’articolo 21 della
1. Il comma 7 dell’articolo 21 della
“7. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di un membro del CORECOM, il Consiglio regionale procede all'elezione di un nuovo membro, che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del Comitato .”
Art. 2. Funzioni proprie. Sostituzione dell’articolo 29 della
1. L’articolo 29 della
“1. Il CORECOM svolge le seguenti funzioni proprie:
a) Funzioni di consulenza e di proposta per il Consiglio regionale e la Giunta regionale; in particolare:
1) formula proposte, orientamenti e indicazioni al Consiglio regionale e alla Giunta regionale in materia di ordinamento della comunicazione e dell’informazione, qualsiasi mezzo di comunicazione coinvolga;
2) può inviare osservazioni e proposte alla Commissione referente e chiedere di essere sentito sulle proposte di legge all’esame del Consiglio regionale rientranti negli ambiti delle materie della comunicazione e dell’informazione;
3) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 1 e 2, della
4) effettua ricerche nel settore della comunicazione e dell’informazione su richiesta degli organi della Regione o di propria iniziativa;
5) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito locale;
6) formula proposte e si esprime in ordine a forme di collaborazione fra la Regione, il servizio pubblico radiotelevisivo, istituzioni ed organismi culturali, operatori della comunicazione;
7) propone, sostiene e realizza iniziative inerenti alla formazione in materia di comunicazione e informazione;
8) attua idonee forme di consultazione, nelle materie di propria competenza, con i soggetti operanti nel settore della comunicazione e dell’informazione, con le associazioni degli utenti, con le istituzioni scolastiche e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati;
9) promuove il livello qualitativo della comunicazione e dell’informazione locale, anche attraverso premi a produzioni di qualità, conferiti previa emanazione di bando pubblico;
10) promuove l’indipendenza e il pluralismo dell’informazione in ambito regionale;
11) promuove, quale organo funzionale dell’Autorità, nel mondo dell’informazione e della comunicazione locale, la conoscenza, il rispetto dei principi e delle regole contenute nella
12) svolge analisi e monitoraggi finalizzati a verificare la diffusione della cultura della sicurezza stradale ai sensi dell’articolo 3 della
13) sottoscrive protocolli d’intesa con la Giunta regionale per la rilevazione e la messa a disposizione dei dati necessari relativi alle imprese dell’informazione iscritte nel registro degli operatori della comunicazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della
14) predispone, d’intesa con il Consiglio regionale, un rapporto sullo stato delle imprese di informazione toscane con cadenza triennale, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della
15) realizza azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, anche attraverso la partecipazione al Comitato regionale per la lotta al bullismo e al cyberbullismo di cui alla
b) Funzioni gestionali:
1) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui all' articolo 6 della
2) cura il censimento periodico dell’emittenza radiotelevisiva regionale, dell’editoria tradizionale e telematica e degli operatori locali in materia di telecomunicazioni.
2. Il CORECOM svolge le funzioni proprie anche attraverso accordi di collaborazione, ai sensi dell’articolo 15 della
Art. 3. Programmazione e rendicontazione dell’attività. Modifiche all’articolo 31 della
1. Al comma 1 dell’articolo 31 della
2. Il comma 2 dell’articolo 31 della
“2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il CORECOM presenta al Consiglio regionale e all’Autorità una relazione consuntiva dell’attività svolta nell’anno precedente, distinta in quella relativa alle funzioni proprie e quella relativa alle funzioni delegate, con la rispettiva rendicontazione della gestione delle risorse finanziarie. Il Consiglio regionale approva la parte della relazione relativa alle funzioni proprie, l’Autorità quella relativa alle funzioni delegate.”
Art. 4. Struttura organizzativa. Modifiche all’articolo 32 della
1. Il comma 1 dell’articolo 32 della
“1. Per l'esercizio delle sue funzioni il CORECOM si avvale di un'apposita struttura istituita presso il Consiglio regionale ed individuata ai sensi della