Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali |
Data: | 05/10/2011 |
Numero: | 48 |
Sommario |
Art. Unico. Inserimento dell’articolo 22 bis nella l.r. 22/2002 |
§ 3.5.135 - L.R. 5 ottobre 2011, n. 48.
Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni).
(B.U. 12 ottobre 2011, n. 47)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera b), dello Statuto;
Vista la
Considerato quanto segue:
1. Il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) è organo di consulenza e di gestione della Regione in materia di comunicazioni, nonché organo funzionale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della
2. L’introduzione nell’ordinamento regionale della sospensione dalla carica per i membri del CORECOM che si candidano ad elezioni politiche ed amministrative, trova fondamento nelle peculiari funzioni, demandate al CORECOM dalla
Approva la presente legge
Art. Unico. Inserimento dell’articolo 22 bis nella
1. Dopo l’articolo 22 della
“Art. 22 bis. Sospensione
1. I componenti del CORECOM candidati alle elezioni del Parlamento europeo ed italiano, dei consigli regionali, provinciali e comunali, sono sospesi dall’incarico e dalle funzioni dalla data di presentazione delle liste elettorali alla data di proclamazione degli eletti.
2. Nel periodo di tempo di cui comma 1, al componente del CORECOM è sospesa l’indennità di funzione.
3. E’ fatto obbligo ai componenti del CORECOM comunicare al Presidente del Consiglio regionale, alla data di presentazione delle liste elettorali, la loro candidatura alle elezioni di cui al comma 1.”.