§ 3.5.135 - L.R. 5 ottobre 2011, n. 48.
Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali
Data:05/10/2011
Numero:48


Sommario
Art. Unico.  Inserimento dell’articolo 22 bis nella l.r. 22/2002


§ 3.5.135 - L.R. 5 ottobre 2011, n. 48.

Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni).

(B.U. 12 ottobre 2011, n. 47)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera b), dello Statuto;

 

Vista la legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni);

 

Considerato quanto segue:

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) è organo di consulenza e di gestione della Regione in materia di comunicazioni, nonché organo funzionale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi).

2. L’introduzione nell’ordinamento regionale della sospensione dalla carica per i membri del CORECOM che si candidano ad elezioni politiche ed amministrative, trova fondamento nelle peculiari funzioni, demandate al CORECOM dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica), di vigilanza del rispetto del pluralismo nell’accesso ai mezzi di informazione nelle emittenti locali nel periodo di campagna elettorale e nella conseguente necessità di preservare questo essenziale ruolo di garanzia, in modo che nessuno possa esercitare, in ragione dell’ufficio ricoperto, un indebito condizionamento che possa incidere sulla libera scelta degli elettori. La sospensione ha inizio nel momento della presentazione delle liste elettorali e termina alla proclamazione degli eletti.

 

Approva la presente legge

 

Art. Unico. Inserimento dell’articolo 22 bis nella l.r. 22/2002

1. Dopo l’articolo 22 della legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni), è inserito il seguente:

“Art. 22 bis. Sospensione

1. I componenti del CORECOM candidati alle elezioni del Parlamento europeo ed italiano, dei consigli regionali, provinciali e comunali, sono sospesi dall’incarico e dalle funzioni dalla data di presentazione delle liste elettorali alla data di proclamazione degli eletti.

2. Nel periodo di tempo di cui comma 1, al componente del CORECOM è sospesa l’indennità di funzione.

3. E’ fatto obbligo ai componenti del CORECOM comunicare al Presidente del Consiglio regionale, alla data di presentazione delle liste elettorali, la loro candidatura alle elezioni di cui al comma 1.”.