§ 3.1.352 - L.R. 5 novembre 2009, n. 62.
Semplificazione delle procedure di accertamento sanitario della condizione di disabilità.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:05/11/2009
Numero:62


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Commissione unica di accertamento
Art. 3.  Termini dell’accertamento e della relativa revisione
Art. 4.  Semplificazione delle procedure
Art. 5.  Monitoraggio e valutazione
Art. 6.  Disposizioni attuative
Art. 7.  Abrogazioni
Art. 8.  Efficacia delle disposizioni


§ 3.1.352 - L.R. 5 novembre 2009, n. 62. [1]

Semplificazione delle procedure di accertamento sanitario della condizione di disabilità.

(B.U. 11 novembre 2009, n. 45)

 

PREAMBOLO

 

Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera e) e lettera z), dello Statuto;

 

Visto l’articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica);

 

Visto l’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

 

Visto l’articolo 14 della legge regionale 26 novembre 1998, n. 85 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali e spettacolo, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

 

Visto l’articolo 6 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

 

Considerato quanto segue:

1. Le procedure di accertamento sanitario della condizione di disabilità, attualmente espletate da una pluralità di commissioni mediche presso le aziende unità sanitarie locali (USL), necessitano di un intervento di semplificazione che contribuisca a rendere più rapidi i tempi dell’accertamento sanitario finalizzato al riconoscimento della disabilità.

2. L’obiettivo della semplificazione richiede l’unicità della commissione di accertamento presso l’azienda USL, in cui siano presenti le professionalità adeguate alla valutazione dei singoli casi, nonché l’unicità della domanda di riconoscimento della disabilità, che viene presentata in forma contestuale per l’accesso alle provvidenze economiche ed agli altri benefici di legge; tale scopo è perseguibile anche nelle more dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 20, comma 3, del recente decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2009, n. 102, vale a dire l’unificazione delle domande volte ad ottenere benefici presso l’ Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS).

3. Al fine di accelerare i tempi di espletamento della procedura e di evitare la prassi della sospensione automatica dell’erogazione di provvidenze economiche nel caso di soggetti disabili dichiarati rivedibili, si rende necessario stabilire termini brevi per l’effettuazione della visita di revisione sulla permanenza della disabilità.

4. Il rigoroso rispetto dei tempi stabiliti per l’effettuazione delle visite e per l’erogazione dei benefici di legge richiede la predisposizione di procedure informatizzate per la trasmissione dei verbali di accertamento sanitario tra gli enti competenti in materia.

 

Si approva la presente legge

 

Art. 1. Oggetto

1. La presente legge disciplina la procedura di accertamento sanitario della condizione di disabilità di competenza delle aziende unità sanitarie locali (USL), ferme restando le funzioni dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e dei comuni disciplinate dalla normativa vigente in materia di verifica dell’accertamento sanitario effettuato dalle aziende USL e di concessione ed erogazione delle provvidenze economiche e di altri benefici.

Sono fatte salve le disposizioni contenute nell’articolo 20 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2009, n. 102, e nei relativi provvedimenti attuativi.

2. La condizione di disabilità comprende: lo stato di invalidità, cecità e sordità civili, la condizione di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), la condizione per il collocamento mirato al lavoro di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), la condizione per l’attivazione dell’integrazione scolastica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della L. 27 dicembre 2002, n. 289).

3. Mediante la procedura di cui al comma 1, è attestata inoltre, ove richiesta, la condizione di disabilità ai fini del conseguimento del contrassegno invalidi di cui all’articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), ed ai fini dell’esenzione dalla tassa automobilistica regionale di cui all’articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

 

     Art. 2. Commissione unica di accertamento

1. L’accertamento sanitario di cui all’articolo 1, è svolto, a seguito di domanda unica e contestuale, da una commissione costituita con atto del direttore generale dell’azienda USL, di seguito denominata commissione; essa rappresenta diverse professionalità e competenze specialistiche ed è composta da [2]:

a) un medico dipendente o convenzionato dell’azienda USL, specialista in medicina legale, che svolge le funzioni di presidente della commissione;

b) da un medico dipendente o convenzionato dell’azienda USL, scelto prioritariamente tra gli specialisti nella branca medica relativa alla patologia oggetto di accertamento [3];

c) un medico in rappresentanza dell’associazione di categoria cui appartiene la persona sottoposta ad accertamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295 (Modifiche ed integrazioni all’articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti).

d) un medico dell’INPS quale componente effettivo.

2. Per gli accertamenti di cui alla l. 104/1992, alla l. 68/1999 ed al d.p.c.m. 185/2006, la commissione è integrata da un operatore sociale.

3. Quando l’accertamento sanitario è finalizzato al collocamento mirato al lavoro di cui alla l. 68/1999, il membro di cui al comma 1, lettera b), è uno specialista in medicina del lavoro.

4. Ai lavori della commissione può assistere, su richiesta della persona sottoposta ad accertamento e con oneri a suo carico, un medico di fiducia della persona medesima.

5. La commissione si riunisce e delibera validamente con la presenza del presidente e di due componenti, e in caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Qualora ricorrano condizioni di gravità, urgenza ed intrasportabilità della persona da sottoporre ad accertamento, il presidente può delegare l’accertamento stesso, anche domiciliare, al componente di cui al comma 1, lettera b), fatta salva la facoltà del componente di cui al comma 1, lettera c) di partecipare all’accertamento. La commissione delibera dopo l’acquisizione agli atti del responso della visita [4].

6. La partecipazione ai lavori della commissione dei membri di cui al comma 1, lettere a) e b), avviene in orario di lavoro e nell’esercizio delle competenze istituzionali.

7. Al membro di cui al comma 1, lettera c), è corrisposta una indennità di presenza e un’indennità per ogni visita espletata e definita, nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale [5].

8. Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da un dipendente dell’azienda USL appartenente al ruolo amministrativo.

 

     Art. 3. Termini dell’accertamento e della relativa revisione

1. L’accertamento sanitario di competenza della commissione è effettuato entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di acquisizione della domanda all’azienda USL competente per il territorio di residenza del richiedente, fatto salvo il rispetto del termine previsto dall’articolo 6, comma 3 bis, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), convertito con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, per l’accertamento riguardante soggetti con patologie oncologiche e fatto salvo il rispetto del termine previsto dal d.p.c.m. 185/2006 [6].

2. Nei casi in cui il soggetto sottoposto all’accertamento di cui al comma 1, sia dichiarato rivedibile, la commissione effettua la visita di revisione sulla permanenza della condizione di disabilità entro i primi dieci giorni del mese in cui viene a cessare la validità dell’accertamento.

3. Qualora la condizione del soggetto interessato risulti tale da comportare la perdita o la modifica del diritto ai benefici di legge, la commissione ne dà comunicazione al competente ufficio INPS ed al comune competente entro i primi quindici giorni del mese in cui viene a cessare la validità dell’accertamento [7].

3 bis. Qualora il soggetto interessato non si presenti alla visita di revisione, la commissione provvede ad una nuova convocazione entro sessanta giorni. Qualora il soggetto interessato non si presenti alla nuova convocazione, il procedimento si intende concluso [8].

4. Restano ferme le competenze delle commissioni mediche di verifica di cui all’articolo 10 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

 

     Art. 4. Semplificazione delle procedure

1. La Regione, anche tramite apposite intese con gli enti titolari delle funzioni in materia, predispone una procedura informatizzata per la trasmissione in via telematica dei verbali di accertamento sanitario e di revisione dell’accertamento dalle aziende USL alle commissioni mediche di verifica di cui all’articolo 3, comma 4, nonché ai comuni per gli adempimenti di competenza.

2. La predisposizione della procedura informatizzata di cui al comma 1, avviene nel pieno rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice sulla protezione dei dati personali), e nell’ambito dell’implementazione della rete telematica della Regione Toscana di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana).

3. La Giunta regionale promuove intese con gli enti locali e le amministrazioni statali competenti nella materia al fine di sviluppare ulteriori interventi di semplificazione dei procedimenti per l’accesso a prestazioni e benefici da parte delle persone disabili.

 

     Art. 5. Monitoraggio e valutazione

1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sui risultati ottenuti in sede di attuazione della presente legge.

 

     Art. 6. Disposizioni attuative

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva con propria deliberazione, le linee di indirizzo inerenti la disciplina dei procedimenti di concessione dei benefici ai disabili, al fine di assicurarne una omogenea gestione sul territorio regionale.

2. Con apposito decreto, il dirigente competente approva:

a) il modello unico di domanda di riconoscimento della condizione di disabilità;

b) l’elenco della documentazione sanitaria da allegare alla domanda di cui alla lettera a);

c) lo schema tipo di processo verbale delle sedute della commissione.

 

     Art. 7. Abrogazioni

1. Il comma 2 dell’articolo 1, gli articoli 3, 4, 5, 6 e 10 della legge regionale 23 giugno 1993, n. 40 (Disciplina degli organi sanitari collegiali), sono abrogati.

 

     Art. 8. Efficacia delle disposizioni

1. La previsione contenuta nell’articolo 2, comma 1, lettera d), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.


[1] Abrogata dall'art. 30 della L.R. 18 ottobre 2017, n. 60.

[2] Alinea così modificato dall'art. 50 della L.R. 21 marzo 2011, n. 10.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 50 della L.R. 21 marzo 2011, n. 10.

[4] Comma così sostituito dall'art. 50 della L.R. 21 marzo 2011, n. 10.

[5] Comma così modificato dall'art. 50 della L.R. 21 marzo 2011, n. 10.

[6] Comma così modificato dall'art. 51 della L.R. 21 marzo 2011, n. 10.

[7] Comma così sostituito dall'art. 51 della L.R. 21 marzo 2011, n. 10.

[8] Comma inserito dall'art. 51 della L.R. 21 marzo 2011, n. 10.