Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera |
Data: | 05/11/2009 |
Numero: | 62 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Commissione unica di accertamento |
Art. 3. Termini dell’accertamento e della relativa revisione |
Art. 4. Semplificazione delle procedure |
Art. 5. Monitoraggio e valutazione |
Art. 6. Disposizioni attuative |
Art. 7. Abrogazioni |
Art. 8. Efficacia delle disposizioni |
§ 3.1.352 - L.R. 5 novembre 2009, n. 62. [1]
Semplificazione delle procedure di accertamento sanitario della condizione di disabilità.
(B.U. 11 novembre 2009, n. 45)
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera e) e lettera z), dello Statuto;
Visto l’articolo 11 della
Visto l’articolo 130 del
Visto l’articolo 14 della
Visto l’articolo 6 del
Considerato quanto segue:
1. Le procedure di accertamento sanitario della condizione di disabilità, attualmente espletate da una pluralità di commissioni mediche presso le aziende unità sanitarie locali (USL), necessitano di un intervento di semplificazione che contribuisca a rendere più rapidi i tempi dell’accertamento sanitario finalizzato al riconoscimento della disabilità.
2. L’obiettivo della semplificazione richiede l’unicità della commissione di accertamento presso l’azienda USL, in cui siano presenti le professionalità adeguate alla valutazione dei singoli casi, nonché l’unicità della domanda di riconoscimento della disabilità, che viene presentata in forma contestuale per l’accesso alle provvidenze economiche ed agli altri benefici di legge; tale scopo è perseguibile anche nelle more dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 20, comma 3, del recente
3. Al fine di accelerare i tempi di espletamento della procedura e di evitare la prassi della sospensione automatica dell’erogazione di provvidenze economiche nel caso di soggetti disabili dichiarati rivedibili, si rende necessario stabilire termini brevi per l’effettuazione della visita di revisione sulla permanenza della disabilità.
4. Il rigoroso rispetto dei tempi stabiliti per l’effettuazione delle visite e per l’erogazione dei benefici di legge richiede la predisposizione di procedure informatizzate per la trasmissione dei verbali di accertamento sanitario tra gli enti competenti in materia.
Si approva la presente legge
Art. 1. Oggetto
1. La presente legge disciplina la procedura di accertamento sanitario della condizione di disabilità di competenza delle aziende unità sanitarie locali (USL), ferme restando le funzioni dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e dei comuni disciplinate dalla normativa vigente in materia di verifica dell’accertamento sanitario effettuato dalle aziende USL e di concessione ed erogazione delle provvidenze economiche e di altri benefici.
Sono fatte salve le disposizioni contenute nell’articolo 20 del
2. La condizione di disabilità comprende: lo stato di invalidità, cecità e sordità civili, la condizione di handicap di cui alla
3. Mediante la procedura di cui al comma 1, è attestata inoltre, ove richiesta, la condizione di disabilità ai fini del conseguimento del contrassegno invalidi di cui all’articolo 381 del
Art. 2. Commissione unica di accertamento
1. L’accertamento sanitario di cui all’articolo 1, è svolto, a seguito di domanda unica e contestuale, da una commissione costituita con atto del direttore generale dell’azienda USL, di seguito denominata commissione; essa rappresenta diverse professionalità e competenze specialistiche ed è composta da [2]:
a) un medico dipendente o convenzionato dell’azienda USL, specialista in medicina legale, che svolge le funzioni di presidente della commissione;
b) da un medico dipendente o convenzionato dell’azienda USL, scelto prioritariamente tra gli specialisti nella branca medica relativa alla patologia oggetto di accertamento [3];
c) un medico in rappresentanza dell’associazione di categoria cui appartiene la persona sottoposta ad accertamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della
d) un medico dell’INPS quale componente effettivo.
2. Per gli accertamenti di cui alla
3. Quando l’accertamento sanitario è finalizzato al collocamento mirato al lavoro di cui alla
4. Ai lavori della commissione può assistere, su richiesta della persona sottoposta ad accertamento e con oneri a suo carico, un medico di fiducia della persona medesima.
5. La commissione si riunisce e delibera validamente con la presenza del presidente e di due componenti, e in caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Qualora ricorrano condizioni di gravità, urgenza ed intrasportabilità della persona da sottoporre ad accertamento, il presidente può delegare l’accertamento stesso, anche domiciliare, al componente di cui al comma 1, lettera b), fatta salva la facoltà del componente di cui al comma 1, lettera c) di partecipare all’accertamento. La commissione delibera dopo l’acquisizione agli atti del responso della visita [4].
6. La partecipazione ai lavori della commissione dei membri di cui al comma 1, lettere a) e b), avviene in orario di lavoro e nell’esercizio delle competenze istituzionali.
7. Al membro di cui al comma 1, lettera c), è corrisposta una indennità di presenza e un’indennità per ogni visita espletata e definita, nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale [5].
8. Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da un dipendente dell’azienda USL appartenente al ruolo amministrativo.
Art. 3. Termini dell’accertamento e della relativa revisione
1. L’accertamento sanitario di competenza della commissione è effettuato entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di acquisizione della domanda all’azienda USL competente per il territorio di residenza del richiedente, fatto salvo il rispetto del termine previsto dall’articolo 6, comma 3 bis, del
2. Nei casi in cui il soggetto sottoposto all’accertamento di cui al comma 1, sia dichiarato rivedibile, la commissione effettua la visita di revisione sulla permanenza della condizione di disabilità entro i primi dieci giorni del mese in cui viene a cessare la validità dell’accertamento.
3. Qualora la condizione del soggetto interessato risulti tale da comportare la perdita o la modifica del diritto ai benefici di legge, la commissione ne dà comunicazione al competente ufficio INPS ed al comune competente entro i primi quindici giorni del mese in cui viene a cessare la validità dell’accertamento [7].
3 bis. Qualora il soggetto interessato non si presenti alla visita di revisione, la commissione provvede ad una nuova convocazione entro sessanta giorni. Qualora il soggetto interessato non si presenti alla nuova convocazione, il procedimento si intende concluso [8].
4. Restano ferme le competenze delle commissioni mediche di verifica di cui all’articolo 10 del
Art. 4. Semplificazione delle procedure
1. La Regione, anche tramite apposite intese con gli enti titolari delle funzioni in materia, predispone una procedura informatizzata per la trasmissione in via telematica dei verbali di accertamento sanitario e di revisione dell’accertamento dalle aziende USL alle commissioni mediche di verifica di cui all’articolo 3, comma 4, nonché ai comuni per gli adempimenti di competenza.
2. La predisposizione della procedura informatizzata di cui al comma 1, avviene nel pieno rispetto delle disposizioni del
3. La Giunta regionale promuove intese con gli enti locali e le amministrazioni statali competenti nella materia al fine di sviluppare ulteriori interventi di semplificazione dei procedimenti per l’accesso a prestazioni e benefici da parte delle persone disabili.
Art. 5. Monitoraggio e valutazione
1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sui risultati ottenuti in sede di attuazione della presente legge.
Art. 6. Disposizioni attuative
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva con propria deliberazione, le linee di indirizzo inerenti la disciplina dei procedimenti di concessione dei benefici ai disabili, al fine di assicurarne una omogenea gestione sul territorio regionale.
2. Con apposito decreto, il dirigente competente approva:
a) il modello unico di domanda di riconoscimento della condizione di disabilità;
b) l’elenco della documentazione sanitaria da allegare alla domanda di cui alla lettera a);
c) lo schema tipo di processo verbale delle sedute della commissione.
Art. 7. Abrogazioni
1. Il comma 2 dell’articolo 1, gli articoli 3, 4, 5, 6 e 10 della
Art. 8. Efficacia delle disposizioni
1. La previsione contenuta nell’articolo 2, comma 1, lettera d), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.
[1] Abrogata dall'art. 30 della
[2] Alinea così modificato dall'art. 50 della
[3] Lettera così sostituita dall'art. 50 della
[4] Comma così sostituito dall'art. 50 della
[5] Comma così modificato dall'art. 50 della
[6] Comma così modificato dall'art. 51 della
[7] Comma così sostituito dall'art. 51 della
[8] Comma inserito dall'art. 51 della