§ 3.1.84 - L.R. 23 giugno 1993, n. 40.
Disciplina degli organi sanitari collegiali.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:23/06/1993
Numero:40


Sommario
Art. 1.  Competenze ed organi per l'accertamento dell'invalidità civile.
Art. 2.  Collegio medico per l'accertamento della compatibilità dello stato psico-fisico dell'invalido rispetto alle mansioni lavorative.
Art. 3.  Costituzione delle Commissioni per l'accertamento delle condizioni visive e del sordomutismo con competenza estesa al territorio provinciale.
Art. 4.  Compensi ai componenti e al segretario delle commissioni.
Art. 5.  Disposizioni transitorie per il sollecito esame delle domande pendenti di riconoscimento dell'invalidità civile.
Art. 6.  Compiti di segreteria.
Art. 7.  Commissioni mediche locali per il rilascio del certificato medico per le patenti di guida per autoveicoli e natanti.
Art. 8.  Commissione tecnica provinciale per i gas tossici.
Art. 9.  Commissione per l'abilitazione all'impiego di gas tossici.
Art. 10.  Finanziamenti.
Art. 11.  Disposizioni finali.


§ 3.1.84 - L.R. 23 giugno 1993, n. 40.

Disciplina degli organi sanitari collegiali.

(B.U. 1 luglio 1993, n. 41).

 

Art. 1. Competenze ed organi per l'accertamento dell'invalidità civile.

     1. Competono all'unità sanitaria locale le funzioni ed i relativi oneri concernenti l'accertamento delle condizioni di minorazioni degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti aspiranti ai benefici della pensione, assegno o indennità di invalidità civile di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381 e successive modificazioni, alla legge 27 maggio 1970, n. 382 e successive modificazioni, alla legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni, alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 come modificata dalla legge 21 novembre 1988, n. 508 e alla legge 11 ottobre 1990 n. 289 nonché ai benefici diversi da quelli anzi indicati.

     2. [Per i fini di cui al comma 1, ciascuna unità sanitaria locale costituisce una o più commissioni mediche con i criteri di composizione e le modalità di funzionamento, stabiliti dalla legge 15 ottobre 1990, n. 295, dal decreto del Ministro del tesoro 5 agosto 1991 n. 387 ed eventuali successive modificazioni in merito, nonché dalle disposizioni delle leggi prima menzionate, in quanto applicabili] [1].

 

     Art. 2. Collegio medico per l'accertamento della compatibilità dello stato psico-fisico dell'invalido rispetto alle mansioni lavorative.

     1. In ogni unità sanitaria locale è costituito un collegio medico, nominato dall'organo titolare delle funzioni di gestione, con il compito di accertare:

     a) che lo stato fisico dell'invalido sia compatibile con le mansioni lavorative affidate o da affidare ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 2 aprile 1968 n. 482;

     b) che la natura e il grado di invalidità degli aventi diritto alla assunzione obbligatoria non riescano di pregiudizio alla salute o alla incolumità proprie e dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 2 aprile 1968 n. 482;

     c) che vi sia permanenza dello stato invalidante dei beneficiari dell'avviamento al lavoro ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638.

     2. Il collegio medico ha la seguente composizione:

     a) il responsabile della unità operativa o il responsabile della sezione aggregata di medicina legale dell'unità sanitaria locale o, per loro delega, un altro medico della stessa struttura (ovvero, in caso di loro mancanza, il responsabile dell'unità operativa di igiene pubblica e del territorio), con funzioni di presidente;

     b) il responsabile della unità operativa di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro o, per sua delega, un altro medico della stessa struttura;

     c) un medico scelto dall'organo titolare delle funzioni di gestione della unità sanitaria locale, su terna proposta dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Qualora la designazione non pervenga entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta, l'unità sanitaria locale provvede direttamente;

     d) un medico di rappresentanza dei datori di lavoro esclusivamente per gli accertamenti previsti dall'art. 20 della legge 482/1968.

     3. Il collegio medico, con le procedure di cui al comma 1, è integrato da uno specialista in discipline neurologiche e psichiatriche per gli accertamenti e le valutazioni concernenti i minorati psichici.

 

     Art. 3. Costituzione delle Commissioni per l'accertamento delle condizioni visive e del sordomutismo con competenza estesa al territorio provinciale. [2]

     [1. Il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.M. tesoro 5-8-1991 n. 387, autorizza la costituzione, nell'unità sanitaria locale cui appartiene il comune capoluogo di provincia, di una commissione medica specializzata nell'accertamento della cecità civile e di una commissione medica specializzata nell'accertamento del sordomutismo, con competenza estesa all'esame di tutte le domande di rispettiva pertinenza provenienti dall'intera provincia.

     2. La composizione e il funzionamento delle predette commissioni sono disciplinati dalle norme del citato D.M. tesoro.]

 

     Art. 4. Compensi ai componenti e al segretario delle commissioni. [3]

     [1. L'attività svolta dalle commissioni di cui agli articoli 1 e 2 è compensata nel modo seguente:

     a) ai componenti e al segretario che siano dipendenti della unità sanitaria locale si applica il trattamento economico previsto dai vigenti accordi nazionali di lavoro in relazione all'attività espletata in orario di servizio o fuori dello stesso;

     b) [ai medici che integrano le commissioni in rappresentanza delle associazioni di categoria, l'unità sanitaria locale corrisponde per ogni giornata di seduta un gettone di presenza di L. 20.000 e una indennità per ogni visita espletata e definita di L. 6.000, al lordo delle ritenute di legge. Detti compensi sono aggiornati annualmente dalla Giunta regionale sulla base dei numeri indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati] [4];

     c) ai medici convenzionati si applica il trattamento economico previsto dal vigente accordo collettivo nazionale di cui all'art. 48, legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     2. La liquidazione dei compensi è effettuata dall'Organo titolare delle funzioni di gestione della unità sanitaria locale.]

 

     Art. 5. Disposizioni transitorie per il sollecito esame delle domande pendenti di riconoscimento dell'invalidità civile. [5]

     [1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'unità sanitaria locale, accerta il numero delle domande, pendenti per il riconoscimento della invalidità civile.

     2. Ove il numero accertato delle domande pendenti sia tale da non consentirne la definizione, nel termine ordinario di novanta giorni, dalle commissioni mediche ordinariamente costituite, l'unità sanitaria locale predispone un piano di lavoro per l'esaurimento, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dell'esame delle domande pendenti.

     3. Per l'ipotesi di cui al comma 2 e per la durata massima di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le unità sanitarie locali costituiscono commissioni mediche straordinarie, ricorrendo in via esclusiva alle prestazioni di medici convenzionati.

     4. Per i fini di cui al comma 2, le unità sanitarie locali affidano incarichi di supplenza di durata non superiore a sei mesi, secondo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 30, D.P.R. 28 settembre 1990, n. 316.

     5. L'attribuzione alle commissioni straordinarie dell'esame delle domande pendenti è effettuata dall'organo titolare delle funzioni di gestione dell'unità sanitaria locale, su proposta del coordinatore sanitario, definita dal responsabile del competente servizio, sentiti i presidenti delle stesse commissioni.

     6. Ai medici convenzionati spetta esclusivamente il trattamento tabellare iniziale, di cui all'art. 32 D.P.R. 28 settembre 1990, n. 316 e le quote di carovita, di cui all'art. 33 dello stesso D.P.R.

     7. Le domande pervenute in data successiva all'entrata in vigore della presente legge devono comunque essere definite dalle commissioni ordinarie nel termine ordinario di novanta giorni.

     8. Bimestralmente l'organo titolare delle funzioni di gestione verifica l'osservanza del piano di lavoro di cui al comma 2. In caso di mancato rispetto dei tempi previsti dal piano di lavoro ed in assenza di straordinari motivi che giustifichino tale ritardo, l'organo di gestione fissa alla commissione un termine per provvedere. Decorso inutilmente il termine suddetto la commissione è soppressa, previa costituzione di ulteriore commissione.]

 

     Art. 6. Compiti di segreteria. [6]

     [1. Le funzioni di segretario delle commissioni di cui ai precedenti articoli sono assicurate da un dipendente dell'unità sanitaria locale del ruolo amministrativo.]

 

     Art. 7. Commissioni mediche locali per il rilascio del certificato medico per le patenti di guida per autoveicoli e natanti.

     1. Le commissioni mediche locali per il rilascio del certificato medico per le patenti di guida per autoveicoli e natanti, di cui all'art. 119 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e all'art. 330 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, sono costituite in ogni provincia, presso la unità sanitaria locale del comune capoluogo di provincia, con i criteri di composizione, di ubicazione e di funzionamento stabiliti dalla normativa citata.

     2. Le commissioni sono presiedute dal responsabile della unità operativa e dal responsabile della sezione aggregata di medicina legale della unità sanitaria locale ove la commissione ha sede, ovvero, in caso di mancanza dei suddetti, dal responsabile dell'unità operativa di igiene pubblica e del territorio.

     3. Nell'ambito della provincia di Firenze la commissione è presieduta dal responsabile della unità operativa di medicina legale di una delle unità sanitarie locali del comune di Firenze, designato dal Sindaco.

 

     Art. 8. Commissione tecnica provinciale per i gas tossici.

     1. Nella commissione tecnica provinciale per i gas tossici di cui art. 24 del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, il medico provinciale e l'esperto in chimica del soppresso consiglio provinciale di sanità sono sostituiti rispettivamente dal responsabile della unità operativa di igiene pubblica e del territorio e da un chimico dell'unità sanitaria locale cui appartiene il Comune capoluogo di provincia. La Commissione opera presso la predetta unità sanitaria locale che ne assicura le funzioni di segreteria.

     2. Nell'ambito della provincia di Firenze i tecnici suddetti sono sostituiti rispettivamente dal responsabile della unità operativa di igiene pubblica e del territorio e da un chimico di una delle unità sanitarie locali del Comune di Firenze, nominati dal Sindaco.

 

     Art. 9. Commissione per l'abilitazione all'impiego di gas tossici.

     1. Nella commissione esaminatrice degli aspiranti al certificato di idoneità per la patente di abilitazione alla esecuzione delle operazioni relative all'impiego di gas tossici di cui all'art. 32 del R.D. 147/1927, il medico provinciale e il capo della sezione chimica del laboratorio provinciale o comunale di vigilanza igienica sono sostituiti rispettivamente dal responsabile della unità operativa di igiene pubblica e del territorio e da un chimico dell'unità sanitaria locale cui appartiene il comune capoluogo di provincia.

     2. Nell'ambito della provincia di Firenze i tecnici suddetti sono sostituiti rispettivamente dal responsabile della unità operativa di igiene pubblica e del territorio e da un chimico di una delle unità sanitarie locali del Comune di Firenze, designati dal Sindaco.

     3. Fino a diverse determinazioni del Consiglio regionale, la commissione costituita nella provincia di Firenze secondo i criteri di cui al comma 2 opera quale unico organismo nell'ambito di tutto il territorio regionale, con sede e segreteria presso la unità sanitaria locale da cui dipende il responsabile della unità operativa di igiene pubblica e del territorio designato dal Sindaco.

     4. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme decisione della Giunta regionale.

 

     Art. 10. Finanziamenti. [7]

     [1. Agli oneri derivanti dall'art. 5 e valutati in L. 2.500.000.000 si fa fronte, limitatamente all'esercizio 1993, con i fondi allocati sul cap. 17225 del bilancio di previsione 1993.

     2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4,

previsti per l'anno 1993 in L. 300.000.000 si fa fronte con i fondi allocati su cap. 17225 del bilancio di previsione 1993.

     3. La declaratoria del cap. 17225 del bilancio di previsione 1993 è sostituita dalla seguente:

     «Oneri relativi organizzazione convegni e seminari, funzionamento commissioni mediche invalidità, studi e ricerche compresi registri tumori, mortalità e malformazioni congenite, eliosoccorso, Firenze auxilia (L. 833/1978 - Fin. statale)».

     4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con le rispettive leggi di bilancio.]

 

     Art. 11. Disposizioni finali.

     1. La L.R. 19 aprile 1982 n. 33, la L.R. 7 luglio 1982 n. 55, la L.R. 10 maggio 1983 n. 24 sono abrogate.

 

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 5 novembre 2009, n. 62.

[2] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 5 novembre 2009, n. 62.

[3] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 5 novembre 2009, n. 62.

[4] Lettera abrogata dall’art. 144 della L.R. 24 febbraio 2005, n. 40.

[5] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 5 novembre 2009, n. 62.

[6] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 5 novembre 2009, n. 62.

[7] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 5 novembre 2009, n. 62.