Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.11 informazione, beni e attività culturali |
Data: | 12/03/1997 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. Finanziamento per l'espletamento dei servizi. |
Art. 5. Norma finanziaria. |
Art. 6. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. |
§ 2.11.159 - L.R. 12 marzo 1997, n. 7.
Provvedimenti per il personale della catalogazione del patrimonio artistico siciliano e per la custodia e fruizione dei beni culturali ed ambientali.
(G.U.R. 15 marzo 1997, n. 13).
Art. 4. Finanziamento per l'espletamento dei servizi.
1. Per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 3, comma 3, della
2. All'onere di lire 20.000 milioni ricadente a carico dell'esercizio 1996, si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 38352 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
3. La spesa di lire 20.000 milioni, ricadente in ciascuno degli anni 1997 e 1998, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.
Art. 5. Norma finanziaria.
1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3, valutato per l'anno 1996 in lire 20.000 milioni, si provvede con le disponibilità finanziarie esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, previste dal comma 2, lettera b), dell'articolo 13 della
2. Per gli esercizi finanziari 1997 e 1998 è autorizzata per ciascun esercizio la spesa di lire 26.000 milioni. Il relativo onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Articolo omesso in quanto dichiarato illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 26 febbraio - 4 marzo 1997, n. 59.
[1] Articolo omesso in quanto dichiarato illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 26 febbraio - 4 marzo 1997, n. 59.
[1] Articolo omesso in quanto dichiarato illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 26 febbraio - 4 marzo 1997, n. 59.