Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.16 lavoro e previdenza sociale |
Data: | 19/12/1995 |
Numero: | 84 |
Sommario |
Art. 1. Proroga dei progetti socialmente utili. |
Art. 2. Trattamento integrativo di indennità. |
Art. 3. Convenzioni con la GEPI s.p.a. e con la NOVA s.p.a. |
Art. 4. Utilizzazione del personale di cui all'articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 ed all'articolo 3 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 35. |
Art. 5. Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 8. |
Art. 6. Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 8. |
Art. 7. Integrazione all'articolo 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 81. |
Art. 8. Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 46. |
Art. 9. (Omissis) |
Art. 10. Integrazione all'articolo 4 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25. |
Art. 11. Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27. |
Art. 12. Contributi ai consorzi per le aree di sviluppo industriale. |
Art. 13. (Omissis) |
Art. 14. Norma finanziaria. |
Art. 15. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. |
§ 3.16.206 - L.R. 19 dicembre 1995, n. 84.
Norme per l'utilizzazione di lavoratori beneficiari di trattamenti previdenziali in progetti socialmente utili. Interpretazione e modifiche di norme.
(G.U.R. 20 dicembre 1995, n. 65).
Art. 1. Proroga dei progetti socialmente utili.
1. In attesa della costituzione delle società previste dall'articolo 3 della
Art. 2. Trattamento integrativo di indennità.
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a corrispondere ai lavoratori impegnati in progetti socialmente utili di cui all'articolo 14 del decreto -
2. Al pagamento delle somme occorrenti per la corresponsione del trattamento integrativo previsto dal comma 1 si provvederà mediante emissione di ordini di accreditamento intestati ai legali rappresentanti degli enti interessati.
Art. 3. Convenzioni con la GEPI s.p.a. e con la NOVA s.p.a.
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 1 e 2 l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e della emigrazione è facultato ad avvalersi della GEPI s.p.a., anche per il tramite della NOVA s.p.a., mediante stipula di apposita convenzione.
2. Ai relativi oneri si provvederà nell'ambito degli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 14.
Art. 4. Utilizzazione del personale di cui all'articolo 12 della
1. Gli ex dipendenti dei consorzi agrari provinciali, delle cooperative agricole e delle cantine sociali e loro consorzi, posti in prepensionamento ai sensi dell'articolo 12 della
2. La utilizzazione del personale di cui al comma 1 dovrà svolgersi in prestazioni corrispondenti alla qualifica posseduta nell'ente di provenienza e per un numero di ore non inferiore a ventotto settimanali.
3. La utilizzazione presso le amministrazioni di cui al comma 1 non comporta la costituzione di rapporto di pubblico impiego.
4. Il Presidente della Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emanerà le direttive per la utilizzazione del predetto personale presso le amministrazioni di cui al comma 1.
5. I benefici di cui all'articolo 12 della
6. Per le finalità dell'articolo 12 della
7. Al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 5. Interpretazione autentica dell'articolo 1 della
1. Ai benefici di cui al comma 3 quinquies, aggiunto all'articolo 28 della
2. Il presente articolo ha valore di interpretazione autentica.
Art. 6. Modifica dell'articolo 1 della
Art. 7. Integrazione all'articolo 4 della
Art. 8. Interpretazione autentica dell'articolo 3 della
1. Agli effetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 della
2. Per i soggetti aventi titolo al passaggio di ruolo ai sensi del comma precedente, il termine di presentazione della domanda di cui al citato primo comma dell'articolo 3 della
(Omissis) [3].
Art. 10. Integrazione all'articolo 4 della
Art. 11. Interpretazione autentica dell'articolo 10 della
1. Le disposizioni previste all'articolo 10 della
Art. 12. Contributi ai consorzi per le aree di sviluppo industriale.
1. Lo stanziamento di cui al capitolo 25002 del bilancio della Regione, rubrica Industria è incrementato di lire 7.000 milioni cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione della previsione di spesa di cui al capitolo 64957.
(Omissis) [3].
Art. 14. Norma finanziaria.
1. Per le finalità dell'articolo 4 della
2. Per le finalità dell'articolo 2 è autorizzata per il corrente esercizio finanziario la spesa di lire 6.000 milioni.
3. Per le finalità dell'articolo 11 della
4. Alla spesa complessiva di lire 18.000 milioni derivante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio di previsione della Regione per il medesimo esercizio finanziario.
5. Le somme di cui ai commi 1, 2 e 3 saranno versate al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Modifica il comma 3 quinquies dell'art. 1 della
[2] Integra l'art. 4 della
[3] Articolo omesso in guanto impugnato, ai sensi dello art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana e successivamente abrogato dall'art. 1 della
[4] Integra l'art. 4 della
[3] Articolo omesso in guanto impugnato, ai sensi dello art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana e successivamente abrogato dall'art. 1 della