§ 3.16.206 - L.R. 19 dicembre 1995, n. 84.
Norme per l'utilizzazione di lavoratori beneficiari di trattamenti previdenziali in progetti socialmente utili. Interpretazione e modifiche di norme.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:19/12/1995
Numero:84


Sommario
Art. 1.  Proroga dei progetti socialmente utili.
Art. 2.  Trattamento integrativo di indennità.
Art. 3.  Convenzioni con la GEPI s.p.a. e con la NOVA s.p.a.
Art. 4.  Utilizzazione del personale di cui all'articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 ed all'articolo 3 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 35.
Art. 5.  Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 8.
Art. 6.  Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 8.
Art. 7.  Integrazione all'articolo 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 81.
Art. 8.  Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 46.
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10.  Integrazione all'articolo 4 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.
Art. 11.  Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27.
Art. 12.  Contributi ai consorzi per le aree di sviluppo industriale.
Art. 13.      (Omissis)
Art. 14.  Norma finanziaria.
Art. 15.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 3.16.206 - L.R. 19 dicembre 1995, n. 84.

Norme per l'utilizzazione di lavoratori beneficiari di trattamenti previdenziali in progetti socialmente utili. Interpretazione e modifiche di norme.

(G.U.R. 20 dicembre 1995, n. 65).

 

Art. 1. Proroga dei progetti socialmente utili.

     1. In attesa della costituzione delle società previste dall'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad approvare e finanziare la prosecuzione dei progetti di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3 ed all'articolo 1 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità ivi previste, fino al termine massimo del 31 maggio 1996.

 

     Art. 2. Trattamento integrativo di indennità.

     1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a corrispondere ai lavoratori impegnati in progetti socialmente utili di cui all'articolo 14 del decreto - legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 e successive modifiche ed integrazioni, i quali fruiscano di trattamenti straordinari di integrazione salariale, di altre indennità dovute a seguito della cessazione di tali trattamenti, o della indennità di mobilità prevista al comma 2 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, un trattamento integrativo pari alla differenza tra il trattamento previdenziale in godimento ed il 90 per cento dello stipendio o salario che sarebbe stato percepito in costanza del rapporto di lavoro, entro il limite massimo complessivo del 90 per cento dello stipendio o salario spettante ai lavoratori che nell'ambito dell'ente pubblico interessato svolgano pari mansioni.

     2. Al pagamento delle somme occorrenti per la corresponsione del trattamento integrativo previsto dal comma 1 si provvederà mediante emissione di ordini di accreditamento intestati ai legali rappresentanti degli enti interessati.

 

     Art. 3. Convenzioni con la GEPI s.p.a. e con la NOVA s.p.a.

     1. Per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 1 e 2 l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e della emigrazione è facultato ad avvalersi della GEPI s.p.a., anche per il tramite della NOVA s.p.a., mediante stipula di apposita convenzione.

     2. Ai relativi oneri si provvederà nell'ambito degli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 14.

 

     Art. 4. Utilizzazione del personale di cui all'articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 ed all'articolo 3 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 35.

     1. Gli ex dipendenti dei consorzi agrari provinciali, delle cooperative agricole e delle cantine sociali e loro consorzi, posti in prepensionamento ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 e dell'articolo 3 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 35, possono essere destinati a svolgere prestazioni lavorative presso comuni, province ed enti sottoposti al controllo della Regione.

     2. La utilizzazione del personale di cui al comma 1 dovrà svolgersi in prestazioni corrispondenti alla qualifica posseduta nell'ente di provenienza e per un numero di ore non inferiore a ventotto settimanali.

     3. La utilizzazione presso le amministrazioni di cui al comma 1 non comporta la costituzione di rapporto di pubblico impiego.

     4. Il Presidente della Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emanerà le direttive per la utilizzazione del predetto personale presso le amministrazioni di cui al comma 1.

     5. I benefici di cui all'articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 cessano di operare in caso di rifiuto da parte dell'interessato a svolgere l'attività di lavoro prevista dai commi precedenti o in caso di assunzione con rapporto di lavoro subordinato o autonomo comunque soggetto al pagamento degli oneri contributivi. A tal fine i beneficiari devono presentare, annualmente, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, nella quale devono dichiarare di non prestare attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo o professionale e di non fruire di benefici incentivanti analoghi a quelli corrisposti. La omessa presentazione della dichiarazione o la non veridicità di quanto in essa attestato comporta, oltre agli effetti penali, la decadenza dai benefici sopracitati.

     6. Per le finalità dell'articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 l'ulteriore spesa di lire 3.500 milioni (capitolo 14727).

     7. Al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 5. Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 8.

     1. Ai benefici di cui al comma 3 quinquies, aggiunto all'articolo 28 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 con l'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 8, accedono anche i dipendenti dell'Italkali addetti all'area servizi che hanno cessato l'attività lavorativa anche successivamente all'entrata in vigore della medesima legge regionale 10 gennaio 1995, n. 8 e che non si siano dimessi volontariamente.

     2. Il presente articolo ha valore di interpretazione autentica.

 

     Art. 6. Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 8. [1]

 

     Art. 7. Integrazione all'articolo 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 81. [2]

 

     Art. 8. Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 46.

     1. Agli effetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 46 tra i titoli di studio utili per il passaggio di personale dirigenziale del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali alla corrispondente qualifica del ruolo amministrativo di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 si intendono compresi, oltre ai diplomi di laurea indicati nell'articolo 20 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, anche i diplomi di laurea in lettere, filosofia, lingue e letterature straniere.

     2. Per i soggetti aventi titolo al passaggio di ruolo ai sensi del comma precedente, il termine di presentazione della domanda di cui al citato primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 46 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 9.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 10. Integrazione all'articolo 4 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25. [4]

 

     Art. 11. Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27.

     1. Le disposizioni previste all'articolo 10 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 vanno interpretate nel senso che esse si applicano anche ai progetti approvati dalla Commissione centrale per l'impiego.

 

     Art. 12. Contributi ai consorzi per le aree di sviluppo industriale.

     1. Lo stanziamento di cui al capitolo 25002 del bilancio della Regione, rubrica Industria è incrementato di lire 7.000 milioni cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione della previsione di spesa di cui al capitolo 64957.

 

     Art. 13.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 14. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3, della legge regionale 23 maggio 1994, n. 14 e degli articoli 1 e 2 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26 è autorizzata per il corrente esercizio finanziario la spesa di lire 8.000 milioni.

     2. Per le finalità dell'articolo 2 è autorizzata per il corrente esercizio finanziario la spesa di lire 6.000 milioni.

     3. Per le finalità dell'articolo 11 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 per l'esercizio finanziario in corso è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni.

     4. Alla spesa complessiva di lire 18.000 milioni derivante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio di previsione della Regione per il medesimo esercizio finanziario.

     5. Le somme di cui ai commi 1, 2 e 3 saranno versate al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 18 aprile 1951, n. 25.

 

     Art. 15.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Modifica il comma 3 quinquies dell'art. 1 della L.R. 10 gennaio 1995, n. 8.

[2] Integra l'art. 4 della L.R. 6 maggio 1981, n. 81.

[3] Articolo omesso in guanto impugnato, ai sensi dello art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana e successivamente abrogato dall'art. 1 della L.R. 8 gennaio 1996, n. 1.

[4] Integra l'art. 4 della L.R. 1 settembre 1993, n. 25.

[3] Articolo omesso in guanto impugnato, ai sensi dello art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana e successivamente abrogato dall'art. 1 della L.R. 8 gennaio 1996, n. 1.