Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.11 industria ed energia |
Data: | 10/10/1994 |
Numero: | 39 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'art. 16 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 6 agosto 1994, recante: «Provvidenze a favore dei proprietari di immobili danneggiati da eventi franosi verificatisi nel [...] |
Art. 2. 1. L'Ente Minerario Siciliano (EMS), d'intesa con Enichem-Agricoltura, socio di maggioranza della società I.S.A.F. S.p.A. in liquidazione con sede in Gela, è autorizzato a valutare le iniziative [...] |
Art. 3. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. |
§ 3.11.88 - L.R. 10 ottobre 1994, n. 39.
Interventi per la ripresa produttiva della I.S.A.F. di Gela.
(G.U.R. 13 ottobre 1994, n. 50).
1. L'art. 16 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 6 agosto 1994, recante: «Provvidenze a favore dei proprietari di immobili danneggiati da eventi franosi verificatisi nel primo quadrimestre 1994. Modifiche, integrazioni di norme e norme interpretative. Interventi nel settore dell'occupazione, dell'industria, del commercio, della cooperazione, dell'artigianato e dei lavori pubblici», è abrogato.
1. L'Ente Minerario Siciliano (EMS), d'intesa con Enichem-Agricoltura, socio di maggioranza della società I.S.A.F. S.p.A. in liquidazione con sede in Gela, è autorizzato a valutare le iniziative dirette al recupero dell'attività produttiva dello stabilimento e degli impianti di proprietà della società medesima in Gela.
2. Nella valutazione dei progetti di riutilizzo dello stabilimento e degli impianti dovranno essere prioritariamente considerate le garanzie offerte sui sistemi di produzione, introduzione di nuove tecnologie, durata delle iniziative, prospettive di commercializzazione della produzione e riassorbimento della manodopera precedentemente occupata anche nelle attività indirette.
3. All'offerente prescelto l'EMS potrà cedere, a prezzo anche simbolico, la propria quota di partecipazione nella società I.S.A.F. S.p.A. di Gela, o direttamente la propria quota dello stabilimento, degli impianti e delle attrezzature a condizione che la cessione abbia luogo congiuntamente alla quota posseduta da Enichem-Agricoltura con discarico di oneri fiscali e spese per il cedente EMS, e che gli immobili siano vincolati per almeno dieci anni all'attività produttiva di cui al presente articolo.
4. L'EMS è autorizzato a concordare con Enichem-Agricoltura il ripiano delle passività della società I.S.A.F. S.p.A. in liquidazione in Gela e concorrere all'estinzione delle passività medesime in proporzione alla quota societaria posseduta entro il limite di 7.000 milioni. L'EMS potrà agevolare l'iniziativa con un contributo a fondo perduto entro il limite di lire 15.000 milioni, finalizzato alla ripresa dell'attività produttiva per far fronte agli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria occorrenti a tal fine.
5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 22.000 milioni, di cui lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1994 e lire 21.500 milioni per l'esercizio finanziario 1995. La relativa spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1994-1996, codice 2001 «Attività e interventi vari conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza».
6. All'onere di lire 500 milioni ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità di cui al capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.