§ 98.1.27176 - Legge 29 marzo 1999, n. 77.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, recante disposizioni urgenti relative a missioni internazionali [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:29/03/1999
Numero:77


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, recante disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace, è convertito in legge con le modificazioni riportate [...]


§ 98.1.27176 - Legge 29 marzo 1999, n. 77. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, recante disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace

(G.U. 30 marzo 1999, n. 74)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, recante disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12.

     All'articolo 1, al comma 1, le parole: "militari" sono sostituite dalle seguenti: "unità".

     All'articolo 2, al comma 4, le parole: "secondo comma," sono soppresse.

     Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

     "Art. 3-bis. - 1. Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 270, relativo alla presenza di un contingente militare delle Forze armate italiane nei territori della ex Jugoslavia, è prorogato fino al 24 giugno 1999.

     2. Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1998, n. 270, relativo alla partecipazione di un contingente dell'Arma dei carabinieri alla missione MSU (Multinational Specialized Unit), è prorogato fino al 24 giugno 1999.

     3. Al personale appartenente ai contingenti di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dal decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.

     4. Per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dal comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, in deroga alle disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, senza limiti di spesa, entro un limite complessivo di lire 2.000 milioni.

     5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 75.000 milioni per la partecipazione alla missione di cui al comma 1 ed in lire 19.300 milioni per la partecipazione alla missione di cui al comma 2, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

     6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Art. 3-ter. - 1. A decorrere dal °1 gennaio 1999 al personale militare impiegato a bordo di unità navali ed aeromobili della Marina militare operanti nelle acque internazionali ed in quelle territoriali albanesi oltre tre miglia dalla costa in funzione di contrasto dell'immigrazione clandestina, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, è attribuito, in aggiunta allo stipendio o alla paga, nonché agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il trattamento previsto dal decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, allorché è impegnato nelle acque territoriali albanesi, nel limite massimo di cinque giorni al mese.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.170 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo specialè” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

     3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Art. 3-quater. - 1. Il termine previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 270, relativo alla partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri, in qualità di addestratori alla missione MAPE (Multinational Advisory Police Element), è prorogato fino al 24 giugno 1999.

     2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dall'articolo 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42.

     3. Nel quadro delle attività di cui al comma 1 è autorizzata la partecipazione alla missione MAPE di personale del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. In materia di trattamento economico si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42.

     4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 886 milioni per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo specialè” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Art. 3-quinquies. - 1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 270, relativo alla partecipazione del contingente di 31 unità di militari italiani al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron (Temporary International Presence in Hebron - TIPH), è prorogato fino al 24 giugno 1999.

     2. Al personale appartenente al continente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dal decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.407 milioni per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo specialè” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Art. 3-sexies. - 1. Il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 270, relativo alla permanenza del contingente dell'Arma dei carabinieri a Brcko nell'ambito della Forza di polizia internazionale in Bosnia (IPTF), è prorogato fino al 24 giugno 1999.

     2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dall'articolo 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.047 milioni per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Art. 3-septies. - 1. Contro i rischi comunque connessi all'impiego del personale di cui agli articoli 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies si applicano le disposizioni sul trattamento assicurativo previste dall'articolo 3, commi, 2, 3 e 4, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 482.

     2. Al personale di cui agli articoli 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174".

     All'articolo 4, al comma 1, le parole: "di cui all'articolo 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai precedenti articoli".

     All'articolo 5, al comma 1, le parole: "ampliando le finalità previste dal medesimo articolo" sono sostituite dalle seguenti: "intendendosi le missioni di pace connesse alle finalità di cui al medesimo articolo 48".


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.