Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca |
Data: | 31/12/2009 |
Numero: | 36 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione e finalità |
Art. 2. Principi e obiettivi |
Art. 3. Competenze della Regione |
Art. 4. Competenze delle province |
Art. 5. Competenze dei comuni e delle autorità d’ambito Struttura delle autorità d’ambito |
Art. 6. Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti |
Art. 7. Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Ambiti territoriali ottimali |
Art. 8. Disciplina ed effetti del piano d’ambito |
Art. 9. Gestioni esistenti |
Art. 10. Osservatorio regionale rifiuti |
Art. 11. Comitato tecnico scientifico |
Art. 12. Norme finanziarie |
Art. 13. Disposizioni finali |
§ V.5.126 - L.R. 31 dicembre 2009, n. 36.
Norme per l’esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
(B.U. 4 gennaio 2010, n. 1)
Art. 1. Ambito di applicazione e finalità [1]
1. La presente legge disciplina l’esercizio delle competenze regionali in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del
2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione Puglia disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative anche mediante la delega di specifiche attribuzioni alle province confermando quelle già attribuite con la
3. Per tutti gli aspetti relativi alla gestione di rifiuti non disciplinati dalla presente legge si rinvia alle leggi statali e alle normative comunitarie vigenti in materia.
Art. 2. Principi e obiettivi [2]
1. La Regione Puglia, in linea con le più avanzate politiche ambientali recepite nelle direttive europee, da ultima la
a) il rifiuto è risorsa e quindi ha valore economico direttamente proporzionale alla sua possibilità di recupero. A tal fine la produzione dei beni deve tener conto dell’analisi dell’intero ciclo di vita degli stessi, con particolare riferimento al fine vita, affinché essi o i loro componenti siano il più possibile recuperabili attraverso il riciclo o il riutilizzo o la loro nuova trasformazione. Ne consegue che:
1) è da promuovere e incentivare la produzione di beni che per qualità e per quantità siano ecosostenibili;
2) il recupero deve essere sempre privilegiato rispetto allo smaltimento;
3) il recupero deve essere praticabile da un punto di vista tecnico, ambientale ed economico;
4) il produttore è responsabile dell’immissione di beni e risponde fino al termine del proprio ciclo economico; soggiace al principio del “chi inquina paga”;
b) come per tutte le risorse, l’utilizzatore-consumatore realizza la gestione del bene-rifiuto orientandola alla sua salvaguardia per il successivo recupero. A tal fine:
1) riduce la produzione dei rifiuti;
2) effettua la separazione dei rifiuti;
3) provvede alla consegna degli stessi ai punti di raccolta in forma differenziata;
4) contribuisce con la propria partecipazione al perseguimento dei migliori risultati in termini ambientali.
2. La gestione dei rifiuti è attività di pubblico interesse e come tale:
a) del suo ordinamento, teso al rispetto dell’ambiente e alla tutela della salute, si occupano i pubblici poteri;
b) le regole di organizzazione della gestione dei rifiuti urbani sono determinate dai pubblici poteri locali nel rispetto del principio di responsabilità sussidiaria che comporta l’obbligo della chiusura del ciclo;
c) nella gestione dei rifiuti urbani sono considerate prioritarie le modalità organizzative che adottano modelli avanzati di utilizzo della forza-lavoro che favoriscano forme stabili di occupazione nel rispetto dei diritti contrattuali, della sicurezza dei lavoratori e della tutela dell’ambiente, del principio di pari opportunità e non discriminazione, nonché delle prescrizioni di cui alla
3. Sono obiettivi della Regione Puglia:
a) ridurre la produzione e la commercializzazione di beni privi della caratteristica di ecosostenibilità;
b) ridurre drasticamente lo smaltimento dei rifiuti urbani in discarica promuovendo sistemi di raccolta che privilegiano la separazione dei rifiuti a monte;
c) realizzare il recupero di materia organica.
Art. 3. Competenze della Regione [3]
1. Spettano alla Regione le competenze di cui all’articolo 196 del
a) la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento, sentite le province e gli ambiti territoriali ottimali (ATO), del piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti di cui all’articolo 6;
b) l’adozione da parte del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 191, comma 1, del
c) la delimitazione degli ATO per la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, secondo le linee guida generali di cui all’articolo 195, comma 1, lettera m), del d.lgs 152/2006, nonché la definizione delle forme e dei modi di collaborazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ATO;
d) la disciplina del controllo con poteri sostitutivi ad acta, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni delle autorizzazioni ai sensi dell’articolo 200, comma 4, del
e) il controllo, anche in forma sostitutiva, ai sensi dell’articolo 200, comma 4, del
f) l’emanazione di linee guida per la gestione integrata dei rifiuti nonché per l’esercizio delle funzioni di autorizzazione spettanti o delegate alle province. In particolare, la Regione regolamenta gli ambiti di attività soggetti alla previa emanazione di disciplina statale nelle more della determinazione degli indirizzi nazionali, come nel caso dei criteri per l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani [4];
g) la definizione in sede di piano dei criteri per l’individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento, nel rispetto dei criteri generali indicati nell’articolo 195, comma 1, lettera p), del
h) la definizione in sede di piano dei criteri per l’individuazione, da parte delle province, dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all’articolo 195, comma 2, lettera a), del
i) salvo delega alle province, l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi, nonché l’autorizzazione alle modifiche e il rinnovo delle autorizzazioni degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all’articolo 195, comma 1, lettera f), del
j) salvo delega alle province, le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti di cui al
k) l’incentivazione delle attività finalizzate al perseguimento degli obiettivi della presente legge e del piano regionale, e in particolare la riduzione della produzione di rifiuti, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, il passaggio da tassa a tariffa, la rilocalizzazione di impianti di trattamento secondo i criteri stabiliti dal piano regionale, nonché la corrispondente penalizzazione nel caso di inadempienze;
l) la stipula di accordi e contratti di programma, protocolli d’intesa con i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nella gestione integrata dei rifiuti;
m) l’adozione dello schema-tipo di contratto di servizio per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, in conformità ai criteri e indirizzi di cui all’articolo 195, comma 1, lettere l), m), n) e o), del
2. L’adozione degli atti di cui al comma 1, lettere a), c), g) e h), è di competenza del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale; l’adozione dei rimanenti atti previsti dal comma 1 è attribuita alla competenza degli organi di governo o dei dirigenti secondo quanto disciplinato dalla presente legge e secondo i principi e i criteri stabiliti dalla
3. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Regione si avvale anche dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) istituita con
Art. 4. Competenze delle province [5]
1. Spettano alle province le funzioni di controllo in materia di bonifica e di gestione dei rifiuti oltre all’individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento nonché non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui all’articolo 197 del
2. Spettano alle province le funzioni già delegate con l’articolo 6 della
a) con espresso riferimento agli articoli 208, 209, 210 e 211 del d.lgs 152/2006, e successive modifiche e integrazioni, l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi, nonché l’autorizzazione alle modifiche e il rinnovo delle autorizzazioni degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all’articolo 195, comma 1, lettera f), del
b) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti di cui al reg. (CE) 1013/2006 e attribuite dallo stesso regolamento alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;
c) le competenze di indirizzo e coordinamento per gli interventi finalizzati all’incremento della raccolta differenziata.
3. Spetta alle province la regolazione dei flussi dei rifiuti urbani degli ATO ricadenti sul proprio territorio, anche mediante l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell’articolo 191 del
Art. 5. Competenze dei comuni e delle autorità d’ambito Struttura delle autorità d’ambito [6]
1. I comuni esercitano le proprie competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti tramite l’AdA, forma di cooperazione e coordinamento per l’esercizio associato da parte dei comuni di ciascun ATO delle funzioni in materia di gestione dei rifiuti, alla quale gli stessi partecipano obbligatoriamente.
2. L’AdA ha personalità giuridica di diritto pubblico avente durata a tempo indeterminato, permanendo il vincolo obbligatorio imposto dalla legge.
3. L’AdA organizza la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza e a tal fine esercita la potestà regolamentare di cui all’articolo 196 del
4. La gestione e l’erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate dall’AdA, ai sensi dell’articolo 202 del
5. Nell’ambito delle funzioni a essa attribuite dalla legge, l’AdA svolge, tra l’altro, le seguenti attività:
a) organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e definizione degli obiettivi da perseguire per garantire che la stessa si svolga secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, ai sensi dell’articolo 201, comma 3, del
b) individuazione dei fabbisogni impiantistici connessi alle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e proposizione dei siti per l’ubicazione di eventuali discariche a servizio dell’ambito;
c) controllo dell’attuazione del PdA, con particolare riferimento all’evoluzione dei fabbisogni e all’offerta impiantistica disponibile e necessaria e, nei tempi e nelle forme stabiliti dalla Giunta regionale, predisposizione e trasmissione a Regione, provincia e comuni di un apposito rapporto sullo stato di attuazione del PdA;
d) determinazione della tariffa di ATO, ai sensi dell’articolo 238 del
e) controllo del servizio reso dal soggetto affidatario nel rispetto delle specifiche norme contenute nell’atto di affidamento;
f) amministrazione dei beni strumentali per l’esercizio dei servizi pubblici.
6. L’AdA, per l’espletamento delle proprie funzioni, può avvalersi degli uffici dei comuni facenti parte dell’ATO.
7. Le attribuzioni e il funzionamento degli organi dell’AdA sono definiti dallo statuto e dalla convenzione in conformità all’articolo 31 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali emanato con
8. La rappresentanza in seno all’assemblea del consorzio spetta ai sindaci dei comuni partecipanti all’ambito o agli amministratori locali loro delegati ed è determinata dallo statuto in base alla popolazione residente risultante dall’ultimo censimento ISTAT e a criteri volti a salvaguardare la rappresentatività dei piccoli comuni e dei comuni montani; non è ammessa la delega tra enti locali.
9. A nessun comune singolo può essere riconosciuta una rappresentanza superiore al 40 per cento delle quote; il quorum deliberativo dell’assemblea per le decisioni relative alle nomine e per quelle eccedenti l’ordinaria amministrazione è a composizione numerica purchè superiore alla metà delle quote; le decisioni relative agli impianti preesistenti e alla localizzazione di quelli nuovi devono essere assunte anche col voto favorevole del comune sede dell’impianto e di quegli altri comuni i cui centri abitati siano a distanza dall’impianto inferiore a quello del comune nel cui territorio ricade il medesimo impianto.
10. L’AdA è tenuta a fornire alla provincia e alla Regione i dati della raccolta e produzione dei rifiuti urbani e assimilati nonché tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti, con espresso riferimento ai dati sulla produzione per comune e alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta.
11. La mancata, tardiva, incompleta o inesatta comunicazione comporta l’applicazione di penalizzazioni previste negli atti di pianificazione e/o indirizzo regionali.
12. L’AdA sostituisce le ATO nelle competenze a esse attribuite entro i termini previsti dall’articolo 7.
Art. 6. Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti
1. [Il piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti è predisposto, adottato e aggiornato sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le AdA con il coinvolgimento delle parti sociali maggiormente rappresentative] [7].
2. Le variazioni tecniche e gli altri adeguamenti, necessari per conformare il piano regionale a norme statali sopravvenute, immediatamente operative, sono approvati con atto di Giunta regionale.
3. La presente legge recepisce integralmente il piano regionale di gestione integrata dei rifiuti risultante dal disposto congiunto dei decreti del Commissario delegato per l’emergenza ambientale - Presidente della Regione Puglia - 6 marzo 2001, n.41 (Piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate), 30 settembre 2002, n. 296 (D. comm. de
4. [In sede di prima applicazione delle nuove disposizioni e tenuto conto delle concessioni di costruzione e gestione degli impianti già affidate dal Commissario delegato per l’emergenza ambientale - Presidente della Regione Puglia - sulla base della normativa antecedente l’entrata in vigore del
5. [Ai sensi dell’articolo 200, comma 7, del
6. [Alla scadenza di tale periodo di prima applicazione la successiva gara è effettuata garantendo la gestione unitaria del servizio integrato] [10].
Art. 7. Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Ambiti territoriali ottimali [11]
1. La gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, in conformità all’articolo 200 del
2. L’AdA può acquisire la titolarità degli impianti preesistenti in accordo con il comune sede degli stessi nonché di nuovi impianti che, in caso di trasferimento delle funzioni dell’AdA, passano nella titolarità dei nuovi enti ovvero del comune nel quale hanno sede.
3. Le AdA già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenute ad adeguare i propri statuti e convenzioni alle norme previste nei commi 1 e 2 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettendone copia al competente servizio regionale nei successivi trenta giorni. A tal fine i comuni dell’ATO deliberano l’approvazione delle modifiche in tempo utile al rispetto del termine innanzi indicato. La Regione promuove ulteriori modifiche statutarie per l’adeguamento a legge delle disposizioni in contrasto.
4. Nelle materie oggetto della presente legge la Regione esercita il controllo sulle AdA anche in via sostitutiva attraverso commissari ad acta ai sensi dell’articolo 200, comma 4, del
5. La Regione Puglia, nell’esercizio delle competenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 3, sentiti i comuni e gli enti interessati alla riperimetrazione degli ATO, provvede, entro il 31 dicembre 2011, al raggruppamento in ATO di comuni appartenenti a una medesima provincia.
Art. 8. Disciplina ed effetti del piano d’ambito [12]
1. L’AdA adotta o adegua il piano d’ambito di cui all’articolo 203 del
2. E’ di competenza della Giunta regionale la verifica di conformità del PdA al piano regionale di gestione dei rifiuti. In caso di esito negativo è attivata conferenza di servizi tra Regione e ATO per apportare le necessarie modifiche.
3. Ad avvenuta verifica positiva di conformità, l’AdA procede all’approvazione del PdA dandone comunicazione alla Regione.
4. In caso di inadempimento, la Giunta regionale esercita il controllo sostitutivo con la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’articolo 200, comma 4, del
5. A cura dell’AdA è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia un comunicato relativo all’approvazione del PdA con l’indicazione del sito dal quale estrarne copia.
6. Il PdA è sottoposto ad aggiornamento in seguito alla variazione del piano regionale e, comunque, può essere sottoposto in ogni momento a modificazioni, seguendo lo stesso procedimento di cui al presente articolo.
7. Le previsioni contenute nel PdA sono vincolanti per i comuni e gli altri enti pubblici nonché per i concessionari o affidatari dei servizi pubblici e per i soggetti privati.
8. La validità dei contenuti del PdA è a tempo indeterminato, fino all’approvazione di eventuali modifiche e integrazioni in sede di aggiornamento del PdA stesso.
9. L’approvazione del PdA e del programma degli interventi è condizione necessaria per la concessione di eventuali contributi regionali per la realizzazione del sistema di gestione integrata dei rifiuti.
Art. 9. Gestioni esistenti [13]
1. Per effetto della preesistente costituzione delle AdA di cui all’articolo 7, comma 3, salvo non risultino già trasferiti all’AdA i relativi contratti, i soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, continuano a gestirlo fino all’istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell’AdA sempre che i contratti di appalto siano ancora in corso di validità. Diversamente le AdA assicurano il servizio anche in via transitoria sulla base dei capitolati previgenti effettuando gare a termini limitati ovvero delegandone l’esecuzione anche ai comuni singoli.
2. Se l’AdA non provvede agli adempimenti di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale esercita, ai sensi dell’articolo 204, comma 3, del
3. Alla scadenza ovvero all’anticipata risoluzione delle gestioni di cui al comma 1, i beni e gli impianti delle imprese già affidatarie sono trasferiti direttamente all’ente locale nei limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni di affidamento.
Art. 10. Osservatorio regionale rifiuti
1. E’ istituito l’Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti, di seguito denominato Osservatorio, presso il Servizio gestione rifiuti e bonifiche dell’Assessorato all’ecologia regionale, che provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati relativi all’attività di gestione dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non. Per lo svolgimento delle sue funzioni l’Osservatorio si avvale dell’ARPA Puglia.
2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente per materia, definisce l’organizzazione e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio.
3. L’osservatorio:
a) provvede a monitorare l’andamento della produzione, raccolta, raccolta differenziata, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani in atto nel territorio regionale, compresi i costi relativi;
b) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle realizzazioni impiantistiche previste dalla legislazione vigente e dal piano regionale dei rifiuti;
c) provvede a monitorare l’andamento della produzione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, le connesse modalità di recupero e/o smaltimento, nonché il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla vigente pianificazione regionale;
d) approfondisce l’elaborazione dei dati statistici e conoscitivi in materia di raccolta, gestione, trasformazione e utilizzo dei rifiuti, mediante la costituzione e la gestione di una banca dati;
e) realizza il censimento dei soggetti gestori dei servizi e dei relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio.
4. L’assessore regionale competente presenta annualmente al Consiglio regionale la relazione sull’attività svolta dall’Osservatorio.
5. L’Osservatorio pubblica annualmente i dati delle proprie analisi.
Art. 11. Comitato tecnico scientifico
1. Per le finalità indicate nella presente legge, con particolare riguardo alle problematiche connesse alla evoluzione delle tecnologie di smaltimento e di recupero nonché alle questioni inerenti alla bonifica dei siti inquinati, e con funzioni di proposta e parere alla Giunta regionale, è istituito il Comitato tecnico scientifico per la gestione integrata dei rifiuti.
2. Il Comitato è presieduto dal Dirigente del Servizio ciclo dei rifiuti e bonifica e costituito da un esperto per ciascuna delle seguenti materie [14]:
a) ingegneria ambientale;
b) ingegneria impiantistica;
c) chimica ambientale;
d) scienze ambientali;
e) biologia;
f) geologia;
g) agraria;
h) economia del territorio;
i) materie giuridiche ambientali.
3. Le funzioni di segreteria sono affidate a un funzionario inquadrato nella categoria D in servizio presso il Servizio regionale gestione rifiuti e bonifiche.
4. Il Comitato è nominato con delibera della Giunta regionale e dura in carica per un triennio.
5. Ai componenti il Comitato spetta il compenso e il trattamento economico di missione nella misura stabilita dalla
Art. 12. Norme finanziarie
1. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall’applicazione della presente legge e relativi all’esercizio delle competenze regionali in materia di gestione dei rifiuti di cui al
Art. 13. Disposizioni finali
1. Con la presente legge si abrogano gli articoli 4 e 20 della
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 25 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 25 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 25 della
[4] La Corte costituzionale, con sentenza 22 dicembre 2010, n. 373, ha dichiarato l'illegittimità del secondo periodo della presente lettera.
[5] Articolo abrogato dall'art. 25 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 25 della
[7] Comma abrogato dall'art. 25 della
[8] Comma abrogato dall'art. 25 della
[9] Comma abrogato dall'art. 25 della
[10] Comma abrogato dall'art. 25 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 25 della
[12] Articolo abrogato dall'art. 25 della
[13] Articolo abrogato dall'art. 25 della
[14] Alinea così modificato dall'art. 25 della