§ 98.1.29380 - D.L. 4 agosto 2000, n. 220 .
Disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi


Settore:Normativa nazionale
Data:04/08/2000
Numero:220


Sommario
Art. 1.  Modifiche al codice penale
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 98.1.29380 - D.L. 4 agosto 2000, n. 220 [1] .

Disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi

(G.U. 7 agosto 2000, n. 183)

 

     Art. 1. Modifiche al codice penale

     1. Dopo l'articolo 423 del codice penale è inserito il seguente:

     "Art. 423-bis (Incendio boschivo). - Chiunque cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

     Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

     Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

     Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.".

     2. All'articolo 424, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "Chiunque" sono inserite le seguenti: ",al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis,".

     3. All'articolo 424, secondo comma, del codice penale le parole: "dell'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 423".

     4. [2]

     5. All'articolo 425, alinea, del codice penale, le parole: "dai due articoli precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 423 e 424".

     6. All'articolo 425 del codice penale il numero 5) è abrogato.

     7. All'articolo 449, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "Chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis,".

 

          Art. 2. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 6 ottobre 2000, n. 275.

[2]  Comma abrogato dalla legge di conversione.